MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 giugno 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2009)
Criteri e modalità di restituzione, fino ad un massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, del deposito cauzionale versato dai concessionari della rete telematica, di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità di restituzione ai concessionari della rete telematica, di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, del deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (1), come interpretato dall'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.
2. L'importo del deposito di cui al comma 1, da restituire fino ad un massimo dello 0,5% delle somme giocate, è definito in relazione:
a) alla concreta adozione delle misure tecniche atte a garantire la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco, in misura pari alla metà dello 0,5%;
b) all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi da gioco, in misura pari alla metà dello 0,5%;
3. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) Allegato, il documento, parte integrante del presente decreto, contenente le modalità di calcolo del deposito cauzionale riconosciuto;
c) apparecchio/i, un apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS;
d) apparecchi attivi, apparecchi di cui all'allegato 3-bis alla "Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonchè delle attività e funzioni connesse", che abbiano raccolto gioco almeno per un giorno in ciascun mese di riferimento;
e) importo massimo restituibile, importo previsto nell'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, pari allo 0,5% delle somme giocate nell'anno di riferimento;
f) importo da restituire, importo riconosciuto ad ogni concessionario sulla base dei criteri definiti per l'anno di riferimento;
g) comunicazione/i, messaggi inviati dal concessionario contenenti i dati dei contatori di cui all'allegato A, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del decreto Interdirettoriale 4 dicembre 2003 come modificato dal decreto Interdirettoriale 19 settembre 2006 concernente integrazioni e modifiche alle regole tecniche degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS;
h) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
i) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida le attività e le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonchè le attività e funzioni connesse;
l) protocollo di comunicazione, il software di comunicazione con il dispositivo di controllo di AAMS e con la rete telematica di AAMS;
m) punto/i di accesso, indica il dispositivo del concessionario che collega ciascun apparecchio di gioco alla porzione di rete telematica del medesimo concessionario;
n) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS;
o) somme giocate, valore sul quale si applica la percentuale per il calcolo del deposito cauzionale, determinate in via definitiva con le modalità previste all'articolo 3, comma 4 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 12 aprile 2007 (modalità di assolvimento del PREU).
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.
Art. 2.
Criteri di restituzione del deposito cauzionale
Per l'anno 2007, il deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'articolo 1-ter,comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5% delle somme giocate raccolte nel medesimo anno è così determinato:
a) fino ad un massimo dello 0,25% delle somme giocate nell'anno, in relazione agli adeguamenti tecnologici dei punti di accesso, richiesti da AAMS ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della convenzione di concessione. L'importo da restituire è commisurato alla percentuale di punti di accesso adeguati dal concessionario; percentuale determinata sulla base degli appositi messaggi previsti dal protocollo di comunicazione e trasmessi dallo stesso concessionario a tutto il 31 dicembre 2007. Pertanto, il diritto alla restituzione è riconosciuto in misura proporzionale alla percentuale dei punti di accesso adeguati a tutto il 31 dicembre 2007 e censiti alla stessa data;
b) fino ad un massimo dello 0,25% delle somme giocate nell'anno, da determinarsi in relazione alle percentuali degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni, previste dalle convenzioni di concessione e secondo le modalità ivi indicate. La restituzione è riconosciuta se la percentuale mensile di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni sia superiore al 70%. La misura della restituzione è determinata secondo una funzione lineare nell'intervallo compreso tra il 70,01% ed il 100% degli apparecchi, con assegnazione del massimo al conseguimento della percentuale Pm letture pari al 100%.
2. Le modalità di calcolo delle percentuali di cui al comma 1, nonchè i criteri di attribuzione dell'importo da restituire di cui al medesimo comma, sono descritti nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, le modalità ed i criteri di restituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono stabiliti con appositi decreti da adottarsi entro il 15 settembre 2009.
Art. 3.
Modalità operative di restituzione del deposito cauzionale
1. L'Ufficio 12° della Direzione per i giochi, acquisiti dalla banca dati gestita dal partner tecnologico SOGEI, i dati di cui all'articolo 2, provvede a determinare gli importi dovuti ai sensi del presente decreto e, previa comunicazione al Concessionario interessato, alla successiva liquidazione, dando conto delle operazioni effettuate, nonchè della relativa documentazione con un'apposita relazione trattenuta agli atti dell'Ufficio stesso.
2. I concessionari possono presentare all'Ufficio 12° della Direzione per i giochi eventuali osservazioni nei quindici (15) giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati presi a base per il calcolo; l'AAMS procederà, nei quindici (15) giorni successivi al ricevimento, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all'eventuale ricalcolo. Le eventuali osservazioni potranno avere per oggetto esclusivamente i dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo da restituire. Per la somma determinata all'esito della descritta procedura non è previsto conguaglio.
3. L'importo corrispondente allo 0,5% delle somme giocate nell'anno di riferimento, è imputato al Capitolo di spesa 155 del Bilancio di AAMS.
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 22 giugno 2009
Registrato alla Corte dei conti il 26-6-2009
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 20
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