MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007)

 

Individuazione, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, delle categorie di contribuenti ammessi al rimborso, in via prioritaria, entro 3 mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria

1. La disposizione di cui all'art. 38-bis, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro 3 mesi dalla richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, dall'anno d'imposta 2007, ai soggetti che effettuano in modo prevalente nel periodo di riferimento della richiesta, le prestazioni di servizi di cui all'art. 17, comma 6, lettera a), del citato decreto n. 633/1972, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, comma 3, lettera a), del predetto decreto n. 633/1972.

Art. 2.

Condizioni richieste

per ottenere la liquidazione dei rimborsi in via prioritaria

1. I rimborsi di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti in via prioritaria a favore dei contribuenti individuati nell'art. 1, qualora al momento della richiesta sussistano contestualmente le seguenti condizioni:

a) esercizio dell'attività da almeno 3 anni;

b) eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a € 10.000,00 in caso di richiesta rimborso annuale ed a € 3.000,00 in caso di richiesta di rimborso trimestrale;

c) eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

2. I rimborsi annuali o per periodi inferiori all'anno richiesti dai contribuenti che rientrano nella categoria individuata dall'art. 1, sono eseguiti in via prioritaria rispetto agli altri rimborsi previsti dall'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972 relativi allo stesso periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

Registrato alla Corte dei conti il 28-3-2007

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 31

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