MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 22 novembre 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 206)

 

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LE POLITICHE FISCALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 7, comma 2-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (18), l'Associazione nazionale dei comuni italiani (di seguito "ANCI") costituisce un apposito soggetto di diritto privato, senza finalità di lucro, avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell'ANCI, il cui ordinamento è determinato con statuto approvato dall'ANCI, previa comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

2. Con lo statuto di cui al comma 1 è previsto un organo di gestione, composto da un massimo di 5 membri, fra i quali il segretario generale dell'ANCI, nonchè un collegio di sindaci, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Tutti i membri dell'organo di gestione e del collegio dei sindaci sono nominati dall'ANCI. L'organo di gestione attua il piano delle attività ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi del soggetto di cui al comma 1.

3. Per assicurare la congruità tecnica e la validità scientifica delle attività del soggetto di cui al comma 1, è istituito un Comitato di garanzia che approva il piano delle attività nonchè la relazione consuntiva delle attività stesse, da trasmettere annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali.

4. Il Comitato di garanzia è composto dal Presidente dell'ANCI, o da un suo delegato, che lo presiede, dal Direttore del Dipartimento per le politiche fiscali, o da un suo rappresentante, e da non più di 7 componenti, scelti dal Presidente dell'ANCI tra magistrati, contabili o amministrativi, professori universitari, dirigenti pubblici di comprovata esperienza nel settore della finanza locale e di riconosciuta indipendenza, anche in pensione. I componenti scelti restano in carica 3 anni e possono essere confermati.

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(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pagg. 1126, 1767; I.L.P. 2005, pagg. 790, 1353.

Art. 2.

1. Dello svolgimento dei servizi di cui all'art. 1 è assicurata adeguata e sistematica informazione ai comuni, ai contribuenti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la fornitura di dati, elaborazioni statistiche, studi ed ogni altro elemento utile per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (di seguito "ICI") e degli altri tributi comunali, nonchè dei trasferimenti di fondi ai comuni. Il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, promuove altresì attività di ideazione e di realizzazione di processi telematici finalizzati allo scambio di dati fra l'amministrazione centrale e gli Enti locali in materia tributaria.

2. Restano ferme, nella competenza del soggetto di cui all'art. 1, comma 1, le attività previste dai decreti del Ministero delle Finanze 11 ottobre 1993 (19), 7 giugno 2000 (20) e 31 luglio 2000 (21), pubblicati, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 1993, n. 173 del 26 luglio 2000 e n. 221 del 21 settembre 2000, già di competenza del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, costituito con il citato decreto del Ministro delle Finanze 11 ottobre 1993, in attuazione dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (22).

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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3107; I.L.P. 1993, pag. 2045.

(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2528; I.L.P. 2000, pag. 1807.

(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2848; I.L.P. 2000, pag. 2140.

(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, Suppl. n. 2, pag. 82; I.L.P. 1993, pag. 599.

Art. 3.

1. A decorrere dall'1 gennaio 2006 il contributo dello 0,6‰ del gettito ICI, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, è versato dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dagli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (23), direttamente, entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui all'art. 1, comma 1.

2. I concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 comunicano, entro il 30 aprile di ogni anno, per via telematica, mediante distinte riepilogative, contenenti l'indicazione delle annualità di riferimento e dell'ammontare delle corrispondenti riscossioni, l'ammontare degli importi riscossi nell'anno precedente.

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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 320, 941; I.L.P. 1998, pag. 192, 613.

Art. 4.

1. In conformità all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, i concessionari del servizio nazionale della riscossione, nonchè gli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che effettuano la riscossione dell'ICI dichiarano l'importo delle somme, riscosse a questo titolo, che, negli anni dal 1993 a tutto il 2004, non è stato possibile attribuire ai comuni di competenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti indicati nel medesimo comma presentano, entro il 28 febbraio 2006, un'apposita dichiarazione, conforme al modello ed alle relative istruzioni pubblicate sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali. Del mancato, tempestivo adempimento è data comunicazione alla Commissione per la gestione dell'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

3. I concessionari del servizio nazionale della riscossione, nonchè gli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che effettuano la riscossione dell'ICI versano l'importo relativo alle somme ICI non attribuite ai comuni, risultante dalla dichiarazione di cui al comma 1, in un apposito conto corrente bancario vincolato intestato al soggetto di cui all'art. 1, comma 1, entro 30 giorni dalla formale richiesta dallo stesso effettuata. Dell'impiego di tali somme è tenuta distinta contabilità.

Art. 5.

1. A decorrere dall'anno 2005, i concessionari del servizio nazionale della riscossione, nonchè gli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che effettuano la riscossione dell'ICI, dichiarano direttamente al soggetto di cui all'art. 1, comma 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'importo delle somme riscosse a titolo di ICI che per ciascun anno non è possibile attribuire ad alcun comune.

2. Il versamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno, nell'apposito conto corrente bancario di cui all'art. 4.

Art. 6.

1. Le somme di cui agli articoli 4 e 5 sono utilizzate dal soggetto di cui all'art. 1, comma 1, in via prioritaria per il finanziamento e l'organizzazione di attività di formazione gratuita del personale dei comuni addetto alla gestione dei tributi locali ed alla promozione di attività di informazione del contribuente.

2. Per lo svolgimento delle attività di formazione è attribuita ampia facoltà di organizzazione, fermo restando che tali attività sono svolte in collaborazione con l'ANCI e le sue strutture periferiche, ovvero mediante convenzione con organismi pubblici o privati di notoria qualificazione nel campo della formazione o con associazioni rappresentative di dipendenti degli Enti locali.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di formazione, il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, predispone programmi annuali di iniziative di formazione, adeguatamente articolate sul territorio, avendo particolare attenzione ai comuni di minore dimensione. Il programma annuale di formazione deve essere sottoposto all'approvazione del Comitato di garanzia per valutarne la congruità rispetto alle finalità previste.

Art. 7.

1. Ai fini dell'attuazione delle attività di informazione del contribuente, il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, anche in collaborazione con l'ANCI e le sue strutture periferiche, predispone un apposito piano annuale, in conformità alle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 2000, n. 150 (24), concernente la comunicazione istituzionale, da sottoporre all'approvazione del Comitato di garanzia per valutarne la congruità rispetto alle finalità previste.

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(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2836.

Art. 8.

1. Fermi gli impieghi delle somme di cui agli articoli 6 e 7, per le finalità previste dai medesimi articoli, il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, può destinare fino ad un massimo del 25% degli importi annualmente disponibili alla realizzazione di studi e ricerche nel campo della finanza locale da affidare a soggetti pubblici o privati di notoria qualificazione, secondo un programma annuale da sottoporre all'approvazione del Comitato di garanzia per valutarne la congruità rispetto alle finalità previste.

Art. 9.

1. A decorrere dall'1 gennaio 2006 il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, succede in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, nella titolarità del relativo patrimonio, nonchè nello svolgimento delle attività di competenza; il Consorzio continua a svolgere le sue attività fino al 31 dicembre 2005, completando gli adempimenti necessari al trasferimento delle attività e dei rapporti giuridici al soggetto di cui all'art. 1, comma 1, entro il 30 giugno 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 22 novembre 2005

Registrato alla Corte dei conti il 15-12-2005

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 106

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