MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 ottobre 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2009)
Criteri e modalità, per gli anni 2008, 2009 e 2010, di restituzione ai concessionari della rete telematica, del deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
IL DIRETTORE GENERALE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto individua, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i criteri e le modalità di restituzione ai concessionari della rete telematica, di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.
2. L'importo del deposito di cui al comma 1, da restituire fino ad un massimo dello 0,5% delle somme giocate, è definito in relazione all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi da gioco.
3. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
b) apparecchio/i, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS;
c) apparecchi attivi, apparecchi di cui all'allegato 3-bis alla Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonchè delle attività e funzioni connesse, che abbiano raccolto gioco almeno per 1 giorno in ciascun mese di riferimento;
d) importo massimo restituibile, importo previsto nell'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (2), come interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, pari allo 0,5% delle somme giocate nell'anno di riferimento;
e) importo da restituire, importo riconosciuto ad ogni concessionario sulla base dei criteri definiti per l'anno di riferimento;
f) comunicazione/i, messaggi inviati dal concessionario contenenti i dati dei contatori di cui all'allegato A, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003 come modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006 concernente integrazioni e modifiche alle regole tecniche degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS;
g) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
h) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida le attività e le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonchè le attività e funzioni connesse;
i) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS;
l) somme giocate, valore sul quale si applica la percentuale per il calcolo del deposito cauzionale, determinate in via definitiva con le modalità previste all'art. 3, comma 4 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 12 aprile 2007 (modalità di assolvimento del PREU).
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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.
Art. 2.
Criteri di restituzione del deposito cauzionale
1. Per l'anno 2008, 2009 e 2010, il deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5% delle somme giocate raccolte nei medesimi anni è determinato in relazione alle percentuali degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni, previste dalle convenzioni di concessione e secondo le modalità ivi indicate.
2. La restituzione è riconosciuta se la percentuale media mensile di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni sia superiore al:
- 78% degli apparecchi per l'anno 2008;
- 79% degli apparecchi per l'anno 2009;
- 80% degli apparecchi per l'anno 2010.
3. La percentuale della restituzione è pari alla percentuale dalla media mensile delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento.
4. Per l'anno 2010, nel caso in cui venissero individuate ulteriori strumenti a garanzia della sicurezza ed immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco, AAMS, con proprio decreto da adottarsi entro l'anno 2009, ridetermina le modalità ed i criteri di restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in ragione dei concomitanti criteri.
Art. 3.
Modalità operative di restituzione del deposito cauzionale
1. L'ufficio 12° della Direzione per i giochi, acquisiti dalla banca dati gestita dal partner tecnologico SOGEI, i dati di cui all'art. 2, provvede a determinare gli importi dovuti ai sensi del presente decreto e, previa comunicazione al concessionario interessato, alla successiva liquidazione, dando conto delle operazioni effettuate, nonchè della relativa documentazione con un'apposita relazione trattenuta agli atti dell'Ufficio stesso.
2. I concessionari possono presentare all'Ufficio 12° della Direzione per i giochi eventuali osservazioni nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati presi a base per il calcolo; l'AAMS procederà, nei 15 giorni successivi al ricevimento, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all'eventuale ricalcolo. Le eventuali osservazioni potranno avere per oggetto esclusivamente i dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo da restituire. Per la somma determinata all'esito della descritta procedura non è previsto conguaglio.
L'importo corrispondente allo 0,5% delle somme giocate nell'anno di riferimento, è imputato al capitolo di spesa 155 del bilancio di AAMS.
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 22 ottobre 2009
Registrato alla Corte dei Conti il 28-10-2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 - Economia e finanza, Foglio n. 168
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ALLEGATO
MODALITA' DI CALCOLO DELL'IMPORTO
DA RESTITUIRE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE
ANNI 2008 - 2009 - 2010
Il presente allegato riporta le modalità di calcolo ed i criteri di attribuzione dell'importo da restituire, di cui all'articolo 2, comma 2.
1. Criteri di cui all'articolo 2, comma 2.
Con riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, le comunicazioni dei dati dei contatori sono rilevate, per ogni mense di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema.
La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire è calcolata secondo la seguente formula:
| (Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 + ... Pm12) | ||
| Importo da restituire = | ------------------------------------------------------------------------- | * 100 |
| 12 |
dove:
Pm è il valore medio mensile.
Pm1, Pm2, ... Pm12 è la percentuale di ogni mese, da gennaio a dicembre, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei contatori trasmesse e gli apparecchi attivi.
Per ogni valore percentuale pari o inferiore al 78% per il 2008, 79% per il 2009 e 80% per il 2010, non verrà restituito alcun importo. Per valori percentuali superiori sarà restituito il corrispondente valore percentuale.