MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 aprile 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2007)
Disciplina della rateizzazione delle somme dovute dai soggetti passivi d'imposta a titolo di prelievo erariale unico (PREU).
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (6), e successive modificazioni ed integrazioni, individua le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere, su istanza dei soggetti passivi d'imposta, la rateizzazione, totale o parziale, delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS;
c) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS;
d) versamento/i, i versamenti previsti dall'art. 6 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 12 aprile 2007 (7).
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3604; I.L.P. 2003, pag. 2468.
(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1372.
Art. 2.
Rateizzazione delle somme dovute a titolo di PREU
1. Il concessionario può richiedere, mediante apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute a titolo di PREU nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di 2 versamenti consecutivi per anno solare di riferimento e per un numero di rate mensili fino ad un massimo di 10.
2. L'importo di ciascuna rata è maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data di scadenza del versamento di cui è stata richiesta la rateizzazione.
3. Le rate mensili dei versamenti dilazionati scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese successivo a quello dell'ultimo versamento di cui è stata richiesta la rateizzazione.
4. Le rate mensili sono versate dal concessionario con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (8), e successive modificazioni ed integrazioni, tramite il modello F24-Accise.
5. La rateizzazione non può essere richiesta dal concessionario finchè non sono state integralmente pagate le rate relative alla eventuale precedente rateizzazione concessa da AAMS.
6. Il riconoscimento del beneficio della rateizzazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria prestata da primari istituti di credito nella forma della garanzia autonoma a prima richiesta che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile nonchè l'operatività della medesima garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta di AAMS.
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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.
Art. 3.
Termini e modalità di presentazione
e di autorizzazione della istanza di rateizzazione
1. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata alla direzione per i giochi di AAMS, a pena di decadenza, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di versamento delle somme dovute.
2. Nell'istanza di rateizzazione il concessionario deve indicare:
a) gli elementi obiettivi che dimostrano la sussistenza della temporanea situazione di difficoltà;
b) i versamenti per i quali si chiede la rateizzazione;
c) il numero di rate mensili.
3. La direzione per i giochi di AAMS può concedere, entro i 7 giorni successivi alla presentazione dell'istanza e previa valutazione della stessa e della sussistenza dei requisiti previsti all'art. 2, l'autorizzazione alla rateizzazione, totale o parziale, dei versamenti nonchè il numero delle rate concesse.
4. Almeno 15 giorni prima della scadenza della prima rata, AAMS comunica al concessionario l'importo di ciascuna di esse.
Art. 4.
Perdita del beneficio della rateizzazione
1. Il concessionario decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento anche di una sola rata.
2. In caso di decadenza:
a) l'intero importo ancora dovuto si considera non versato alla scadenza, anche ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (9);
b) il debito non può più essere rateizzato.
3. Nel caso in cui il fideiussore non versi l'intero importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle generalità del fideiussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, AAMS può procedere alla riscossione nei suoi confronti mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute.
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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 518; I.L.P. 1998, pag. 592.
Art. 5.
Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo
1. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, si applica l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 6.
Efficacia del provvedimento
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle richieste di rateizzazione dei versamenti del PREU a decorrere dal periodo contabile settembre-ottobre 2007.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2007
Registrato alla Corte dei Conti il 26-4-2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 168