MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 aprile 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2007)
Termini e modalità relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale unico (PREU), sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (10), e successive modificazioni ed integrazioni, individua i termini e le modalità entro i quali e con le quali i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano i dati relativi alle somme giocate nonchè gli altri dati relativi agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) allegato tecnico, il documento, parte integrante del presente decreto, contenente le modalità per la comunicazione dei dati relativi alle somme giocate nonchè degli altri dati relativi agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico;
c) apparecchio/i o apparecchio/i di gioco, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS, munito del relativo nulla osta;
d) base imponibile, valore sul quale si applica l'aliquota per il calcolo dell'imposta, corrispondente, per ciascun apparecchio di gioco, al totale delle somme giocate in ciascun periodo contabile e nell'anno solare;
e) collocazione in magazzino, lo spostamento dell'apparecchio di gioco in magazzino secondo le apposite procedure amministrative stabilite da AAMS;
f) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS;
g) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida le attività e le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonchè le attività e funzioni connesse;
h) contatore/i, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore progressivo CNTTOTIN del volume di euro introdotti, indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dal momento della sua prima installazione;
i) contatore annuale, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore CNTTOTIN alle ore 24,00 del 31 dicembre di ogni anno d'imposta;
l) decreto 12 aprile 2007, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze AAMS che disciplina le modalità di determinazione della base imponibile e del prelievo erariale unico sugli apparecchi di gioco;
m) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (11), e successive modificazioni ed integrazioni;
n) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco;
o) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS.
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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3604; I.L.P. 2003, pag. 2468.
(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
Art. 2.
Termini e modalità di comunicazione delle somme giocate
1. Ai fini della determinazione della base imponibile e del relativo PREU dovuto per i periodi contabili e per l'anno solare ai sensi dell'art. 3 del decreto 12 aprile 2007 (12), il concessionario comunica ad AAMS le somme giocate da ciascun apparecchio di gioco del cui nulla osta il concessionario stesso è titolare. Le comunicazioni sono effettuate, nei termini di seguito indicati, per:
a) il contatore dell'ultimo giorno del periodo contabile comunicato entro i 3 giorni successivi alla data di estrazione, ovvero, relativamente al periodo contabile novembre-dicembre, il contatore annuale estratto e comunicato entro il 3 gennaio dell'anno successivo;
b) il contatore annuale estratto e comunicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini della determinazione della base imponibile e del PREU ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 12 aprile 2007, il concessionario è tenuto a comunicare, entro i 3 giorni successivi alla data di estrazione:
a) il contatore estratto il giorno stesso in cui si verifica la cessazione o la sospensione, nei casi di cessazione o di sospensione di efficacia del nulla osta dell'apparecchio indicati nel paragrafo 1 dell'allegato tecnico;
b) il contatore estratto il giorno antecedente all'intervento di manutenzione, in caso di intervento di manutenzione straordinaria che comporti la inizializzazione dei contatori dell'apparecchio;
c) il contatore estratto il giorno stesso in cui si verifica il trasferimento, in caso di trasferimento della titolarità del nulla osta dell'apparecchio ad altro concessionario;
d) il contatore estratto il giorno in cui si verifica la collocazione in magazzino dell'apparecchio.
3. Il concessionario, comunque, è tenuto ad estrarre il contatore almeno ogni 30 giorni ed a comunicarlo entro i 3 giorni successivi alla data di estrazione.
4. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate, tramite la rete telematica, con le modalità indicate nel paragrafo 2 dell'allegato tecnico.
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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1372.
Art. 3.
Termini e modalità di comunicazione dei dati relativi agli apparecchi
1. Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale collocazione in magazzino e la successiva ricollocazione presso un esercizio dell'apparecchio nello stesso giorno in cui tali operazioni si verificano. La comunicazione è effettuata, tramite la rete telematica, con le modalità indicate nel paragrafo 3 dell'allegato tecnico.
2. Il concessionario è tenuto a comunicare gli eventi che determinano la cessazione, la sospensione e la ripresa di efficacia del nulla osta dell'apparecchio indicati nel paragrafo 4 dell'allegato tecnico, entro 10 giorni dalla data dell'evento ovvero dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. In tale ultima circostanza il concessionario è tenuto ad esibire idonea documentazione probatoria. La comunicazione degli eventi è effettuata mediante presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio di AAMS competente per territorio che provvede all'invio al concessionario, tramite la rete telematica, della avvenuta acquisizione della dichiarazione, secondo le modalità indicate nel paragrafo 5 dell'allegato tecnico. I modelli da utilizzare per la presentazione della dichiarazione sono approvati con provvedimento di AAMS - Direzione per i giochi.
3. Il concessionario è tenuto a comunicare il trasferimento della titolarità del nulla osta dell'apparecchio ad altro concessionario entro i 10 giorni successivi a quello in cui si verifica il trasferimento stesso. La comunicazione è effettuata con le modalità indicate nel comma 2. Nel caso in cui il trasferimento della titolarità del nulla osta riguardi un numero consistente di apparecchi, AAMS può consentire, su istanza dei concessionari interessati, che la comunicazione sia effettuata nei termini e con le modalità indicate nel paragrafo 6 dell'allegato tecnico.
4. Nel caso in cui la comunicazione degli eventi indicati nei commi 2 e 3, fatta eccezione per quelli che determinano la ripresa di efficacia del nulla osta, sia effettuata con ritardo superiore a 10 giorni, ai fini della determinazione della base imponibile del PREU si considera come data dell'evento quella di effettuazione della comunicazione stessa, tranne i casi in cui l'evento abbia data certa o risulti da atto di data certa. In tale ultimo caso si considera come data dell'evento quella dell'atto, se anteriore alla comunicazione stessa.
Art. 4.
Modalità di comunicazione della scelta relativa all'utilizzo del credito annuale
1. La scelta tra l'utilizzo in compensazione ed il rimborso della differenza a credito annuale, prevista dall'art. 7, comma 3, del decreto 12 aprile 2007, è comunicata, tramite la rete telematica, con le modalità indicate nel paragrafo 7 dell'allegato tecnico. La mancata comunicazione produce gli effetti di cui al citato art. 7, comma 3.
Art. 5.
Disposizioni finali ed efficacia del decreto
1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano alle comunicazioni relative alla determinazione del PREU dovuto a decorrere dal periodo contabile settembre-ottobre 2007.
2. Fino al periodo contabile di cui al comma 1, le comunicazioni dei concessionari sono regolate esclusivamente dalla vigente disciplina amministrativa e dalla concessione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2007
Registrato alla Corte dei Conti il 26-4-2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 169
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