MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2004, n. 319.
(Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2005)
Regolamento recante le condizioni e le modalità di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi del-l'articolo 101 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. La garanzia statale è concessa, nei limiti delle disponibilità esistenti a valere sull'ammontare stabilito dalla legge, a beneficio delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, per le quali, a seguito della decisione favorevole della Commissione europea, sia stata autorizzata con provvedimento del Ministero dell'Attività Produttive:
a) l'attuazione del piano di intervento per il salvataggio, anche secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004 (32);
b) l'esecuzione del programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 54 e seguenti del decreto legislativo n. 270 del 1999 (33).
2. La garanzia assiste le operazioni finanziarie poste in essere dal commissario straordinario con le banche per la realizzazione del piano o del programma di cui al comma 1.
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(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 804.
(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2568.
Art. 2.
Domanda di garanzia
1. L'impresa che intende accedere alla garanzia presenta, a firma del commissario straordinario, apposita domanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro (di seguito "Ministero") entro il termine di 60 giorni dalla data di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, a pena di inammissibilità della domanda stessa. La domanda deve contenere l'indicazione dei termini essenziali delle operazioni finanziarie oggetto della garanzia statale e delle banche prescelte.
2.Le banche prescelte dall'impresa debbono, a loro volta, comunicare al Ministero la propria disponibilità ad effettuarele operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso di interesse, la durata, le modalità di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.
Art. 3.
Concessione di garanzia
1. A seguito del ricevimento della domanda di garanzia il Ministero effettua l'istruttoria e, in caso di esito positivo, comunica all'impresa la sussistenza delle condizioni per la concessione della garanzia medesima, subordinatamente al pagamento di una commissione su base annua in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento determinato dalla Commissione europea e il tasso di interesse applicato all'operazione di finanziamento, che non può essere superiore a quello previsto per i mutui con onere a carico dello Stato dall'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (34).
2. La garanzia viene accordata con decreto dirigenziale.
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(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 246; I.L.P. 1999, pag. 119.
Art. 4.
Oggetto e limiti della garanzia
1. La garanzia, di natura solidale ai sensi dell'articolo 1944 del Codice civile, assiste il credito maturato a favore della banca per capitale, interessi ed ogni altro costo ed onere connesso con la tipologia dell'operazione garantita.
2. Nel caso di crediti di firma la garanzia si estende anche alla commissione dovuta alla banca.
3. Nel caso di finanziamenti in valuta diversa dall'euro la garanzia è commisurata al controvalore in euro del finanziamento, calcolato al cambio ufficiale in vigore alla data della sua concessione e può essere estesa alla commissione per la copertura del rischio di cambio.
4. In deroga al disposto di cui al comma 3 ed esclusivamente in relazione a finanziamenti in valuta concessi ad imprese a fronte di crediti denominati nella stessa valuta del finanziamento nascenti da operazioni di esportazione di merci e di servizi ovvero da esecuzioni di impianti e di lavori all'estero, la garanzia può essere concessa nella stessa valuta del finanziamento sull'importo di capitale, interessi ed accessori.
Art. 5.
Richiesta di operatività della garanzia
1. La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione, nella quale la banca dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver già richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore e indica l'importo del credito vantato, distinto per capitale, interessi, spese ed altri oneri, allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito medesimo.
2. La richiesta di cui al comma 1 è inviata per conoscenza al commissario straordinario dell'impresa debitrice, il quale dovrà trasmettere immediatamente al Ministero eventuali osservazioni.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il Ministero versa alla banca la somma dovuta dall'impresa, nei limiti di cui all'articolo 4. Durante tale periodo maturano a carico del Ministero gli interessi contrattuali, esclusi quelli moratori.
4. Il termine di cui al comma 3 si interrompe nel caso in cui, per cause imputabili alla banca, si renda necessario il compimento di atti istruttori diretti ad accertare la sussistenza delle condizioni di operatività della garanzia, nonchè l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla banca medesima.
5. A seguito del pagamento il Ministero è surrogato nei diritti della banca creditrice, a norma dell'articolo 1203, comma 1, n. 3) del Codice civile e concorre con gli altri crediti prededucibili alle ripartizioni effettuate dall'impresa debitrice.
6. Sulla somma pagata dal Ministero maturano gli interessi al tasso legale vigente a decorrere dalla data di pagamento alla banca e fino alla data di rimborso da parte dell'impresa debitrice.
Art. 6.
Inserimento del credito statale nello stato passivo
1. Effettuato il pagamento in dipendenza della garanzia, il Ministero notifica il relativo provvedimento al commissario dell'impresa debitrice e alla cancelleria del tribunale competente, ai fini dell'inserimento, senza ulteriori formalità, nell'elenco dei creditori della procedura, con diritto alla prededuzione del proprio credito dal ricavato dell'attivo.
Art. 7.
Ulteriori disposizioni operative
1. Con successivo decreto dirigenziale del Ministero - Dipartimento del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono approvati i modelli della domanda di concessione della garanzia e della richiesta di operatività della garanzia medesima, nonchè le relative istruzioni.
Art. 8.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i decreti del Ministro del Tesoro del 19 giugno 1979 (35), del 7 febbraio 1980, del 31 luglio 1981 (36), del 21 gennaio 1982 e del 3 novembre 1982, recanti le modalità di concessione della garanzia statale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 dicembre 2004
Registrato alla Corte dei conti il 12-1-2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 11
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(35) Ved. Boll. Lav. 1979, pag. 1410.
(36) Ved. Boll. Lav. 1981, pag. 1893.