MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005)
Rideterminazione di alcune percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI
Decreta:
Art. 1.
Percentuali di compensazione
per le cessioni di prodotti agricoli
Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (14), e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella Tabella A, Parte Prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate:
a) prodotti di cui ai numeri 1) e 2), esclusi gli animali vivi della specie bovina e del genere bufalo, e n. 4), esclusi le rane ed il pollame indicato all'art. 2, punto 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modificazioni: 7,30%;
b) prodotti di cui al n. 5), escluse le carni, frattaglie e parti di pollame indicate all'art. 2, punto 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587: 8,30%;
c) latte fresco non concentrato nè zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; prodotti di cui al n. 9), escluso il latte fresco non concentrato nè zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie, nonchè ai numeri 11), 12), 34), 47), 48), 49), 56): 8,80%;
d) prodotti di cui al n. 36): 12,30%.
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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 2884; I.L.P. 2005, pag. 1910.
Art. 2.
Efficacia della disposizione
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'1 gennaio 2006.
Art. 3.
Entrata in vigore
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2005