MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 23 dicembre 2013.

(Gazzetta Ufficiale n. 304, Suppl. Ord. n. 17, del 30 dicembre 2013)

 

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto del commercio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (27) gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio:

a) Studio di settore VM41U (che sostituisce lo studio di settore UM41U) - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software, codice attività 46.51.00; Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi, codice attività 46.65.00; Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio, codice attività 46.66.00;

b) Studio di settore VM80U (che sostituisce lo studio di settore UM80U) - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, codice di attività 47.30.00;

c) Studio di settore VM82U (che sostituisce lo studio di settore UM82U) - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati, codice attività 46.72.10; Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati, codice attività 46.72.20;

d) Studio di settore VM83U (che sostituisce lo studio di settore UM83U) - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura, codice attività 46.75.01; Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria, codice attività 46.75.02; Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati, codice attività 46.76.20;

e) Studio di settore VM84U (che sostituisce lo studio di settore UM84U) - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici, codice attività 46.52.09; Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili), codice attività 46.62.00; Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile, codice attività 46.63.00; Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria, codice attività 46.64.00; Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto, codice attività 46.69.19; Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale, codice attività 46.69.20; Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici, codice attività 46.69.30; Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico, codice attività 46.69.92; Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione n.c.a., codice attività 46.69.99;

f) Studio di settore VM85U (che sostituisce lo studio di settore UM85U) - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), codice attività 47.26.00;

g) Studio di settore VM86U (che sostituisce lo studio di settore UM86U) - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, codice attività 47.99.20;

h) Studio di settore WM01U (che sostituisce lo studio di settore VM01U) - Supermercati, codice attività 47.11.20; Discount di alimentari, codice attività 47.11.30; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 47.11.40; Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attività 47.21.02; Commercio al dettaglio di bevande, codice attività 47.25.00; Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attività 47.29.10; Commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice attività 47.29.20; Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, codice attività 47.29.30; Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a., codice attività 47.29.90;

i) Studio di settore WM02U (che sostituisce lo studio di settore VM02U) - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, codice attività 47.22.00;

j) Studio di settore WM03A (che sostituisce lo studio di settore VM03A) - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli, codice attività 47.81.01; Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici, codice attività 47.81.02; Commercio al dettaglio ambulante di carne, codice attività 47.81.03; Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande n.c.a., codice attività 47.81.09;

k) Studio di settore WM03B (che sostituisce lo studio di settore VM03B) - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento, codice attività 47.82.01;

l) Studio di settore WM03C (che sostituisce lo studio di settore VM03C) - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio, codice attività 47.89.02; Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso, codice attività 47.89.03; Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria, codice attività 47.89.04; Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico, codice attività 47.89.05; Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a., codice attività 47.89.09;

m) Studio di settore WM03D (che sostituisce lo studio di settore VM03D) - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie, codice attività 47.82.02;

n) Studio di settore WM04U (che sostituisce lo studio di settore VM04U) - Farmacie, codice attività 47.73.10;

o) Studio di settore WM05U (che sostituisce lo studio di settore VM05U) - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti, codice attività 47.71.10; Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati, codice attività 47.71.20; Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, codice attività 47.71.30; Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, codice attività 47.71.50; Commercio al dettaglio di calzature e accessori, codice attività 47.72.10; Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio, codice attività 47.72.20;

p) Studio di settore WM07U (che sostituisce lo studio di settore VM07U) - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria, codice attività 47.51.20;

q) Studio di settore WM15A (che sostituisce lo studio di settore VM15A) - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, codice attività 47.77.00; Riparazione di orologi e di gioielli, codice attività 95.25.00;

r) Studio di settore WM27A (che sostituisce lo studio di settore VM27A) - Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, codice attività 47.21.01;

s) Studio di settore WM27B (che sostituisce lo studio di settore VM27B) - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, codice attività 47.23.00;

t) Studio di settore WM28U (che sostituisce lo studio di settore VM28U) - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa, codice attività 47.51.10; Commercio al dettaglio di tappeti, codice attività 47.53.12;

u) Studio di settore WM40A (che sostituisce lo studio di settore VM40A) - Commercio al dettaglio di fiori e piante, codice attività 47.76.10.

2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della Nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

1. per lo studio di settore VM41U;

2. per lo studio di settore VM80U;

3. per lo studio di settore VM82U;

4. per lo studio di settore VM83U;

5. per lo studio di settore VM84U;

6. per lo studio di settore VM85U;

7. per lo studio di settore VM86U;

8. per lo studio di settore WM01U;

9. per lo studio di settore WM02U;

10. per lo studio di settore WM03A;

11. per lo studio di settore WM03B;

12. per lo studio di settore WM03C;

13. per lo studio di settore WM03D;

14. per lo studio di settore WM04U;

15. per lo studio di settore WM05U;

16. per lo studio di settore WM07U;

17. per lo studio di settore WM15A;

18. per lo studio di settore WM27A;

19. per lo studio di settore WM27B;

20. per lo studio di settore WM28U;

21. per lo studio di settore WM40A.

3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 21, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 22.

4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile a tutti i suddetti studi ad eccezione degli studi di cui agli allegati n. 2, n. 6 e n. 8, è individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 23.

5. Gli elementi necessari per il calcolo del ricavo minimo, relativi allo studio di settore di cui all'allegato n. 15, sono riportati in allegato n. 24.

6. Gli elementi necessari per il calcolo del ricavo minimo, relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a 14 e da n. 16 a n. 21, sono riportati in allegato n. 25.

7. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalità economica.

8. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto del successivo articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità dei ricavi.

9. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185 (28), gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

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(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pagg. 2586, 3338; I.L.P. 1993, pagg. 1559, 1942.

(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.

Art. 2.

Categorie di contribuenti alle quali

non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (29), e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569;

b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

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(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 2050.

Art. 3.

Variabili delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 giugno 2012, e successive modificazioni.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato Testo unico, nonchè dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato Testo unico, nonchè i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 5.

Comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

2. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2013

Allegati ...omissis...

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