MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 febbraio 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2004)
Determinazione delle modalità per la corresponsione ai centri di assistenza fiscale dei compensi previsti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi all'attività svolta nell'anno 2003 e successivi.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. I compensi, di cui all'art. 38, comma 1, del D.L.vo n. 241/1997 (9), spettanti ai centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti per ciascuna dichiarazione annuale modello 730, elaborata e trasmessa in via telematica in conformità alle specifiche tecniche previste dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, sono corrisposti per l'anno 2003 e successivi secondo le disposizioni dell'articolo 2 del presente decreto. Detti compensi spettano in misura doppia per ciascuna dichiarazione modello 730 presentata in forma congiunta.
2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono corrisposti per ciascun anno d'imposta a presentazione di documentata fattura e comunque non anteriormente alla corretta ricezione per via telematica, da parte dell'A.F., dei dati relativi ai modelli 730 degli utenti assistiti.
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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847.
Art. 2.
1. I centri di assistenza fiscale presentano, successivamente alla scadenza del termine che annualmente è stabilito per l'invio telematico delle dichiarazioni degli assistiti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali - ufficio amministrazione delle risorse, la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.
2. L'Agenzia delle entrate, Direzione centrale gestione tributi, predispone, a seguito della elaborazione delle dichiarazioni dei redditi modello 730 degli assistiti, nonchè delle scelte della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF effettuate dagli stessi, un'attestazione, per ogni singolo centro e per ciascun anno d'imposta, relativa al numero delle dichiarazioni per le quali è riconosciuto il compenso di cui all'art. 1, comma 1.
3. Sulla base delle attestazioni di cui al comma 2, il Dipartimento per le politiche fiscali - ufficio amministrazione delle risorse, emette i relativi ordinativi diretti di pagamento a carico dei fondi iscritti nell'unità revisionale di base 6.1.2.5 "Centri autorizzati di assistenza fiscale" - Cap. 3845 di pertinenza del centro di responsabilità Dipartimento per le politiche fiscali dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'esercizio finanziario 2003 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi, da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate dovranno essere comunicate dai centri di assistenza fiscale al predetto ufficio amministrazione delle risorse.
4. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730, riferite a ciascun anno d'imposta, ricevuti dall'Amministrazione finanziaria in via telematica da parte dei centri di assistenza fiscale, con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro di assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso è tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2003, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.
Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2004
Registrato alla Corte dei conti il 17-3-2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 319