MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 23 febbraio 2017.

(Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2017)

 

Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Direttiva n. 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della Direttiva n. 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intende:

1) gruppo: un insieme di imprese collegate tramite la proprietà o il controllo, tenuto a redigere il bilancio consolidato ai fini della rendicontazione finanziaria secondo i princìpi contabili applicabili nella propria giurisdizione di residenza fiscale, o che vi sarebbe tenuto qualora le partecipazioni al capitale di una di queste imprese fossero negoziate in un mercato regolamentato;

2) impresa: qualsiasi soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), numeri 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 che esercita un'attività economica;

3) gruppo di imprese multinazionali o gruppo multinazionale: qualsiasi gruppo, diverso da un gruppo multinazionale escluso, che comprende 2 o più imprese aventi la residenza fiscale in giurisdizioni diverse, ovvero un'impresa residente ai fini fiscali in una giurisdizione e soggetta ad imposte in un'altra, per le attività ivi svolte attraverso una stabile organizzazione;

4) gruppo di imprese multinazionali escluso: un gruppo di imprese multinazionali, i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono, in relazione a ciascun periodo d'imposta precedente quello in cui è presentata la rendicontazione, inferiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro all'1 gennaio 2015, come indicato nel bilancio consolidato relativo a tale periodo d'imposta precedente;

5) entità appartenente al gruppo:

a) un'impresa distinta di un gruppo multinazionale che è inclusa nel bilancio consolidato del gruppo ai fini della rendicontazione finanziaria, o che lo sarebbe qualora le partecipazioni al capitale di tale impresa fossero negoziate in mercati regolamentati;

b) un'impresa esclusa dal bilancio consolidato del gruppo multinazionale unicamente a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza;

c) una stabile organizzazione di un'impresa distinta del gruppo multinazionale di cui alle precedenti lettere a) o b) tenuta alla redazione di un bilancio distinto per la stabile organizzazione ai fini della rendicontazione finanziaria o ai fini normativi, fiscali o di controllo interno della gestione;

6) entità tenuta alla rendicontazione: la controllante capogruppo, la supplente della controllante capogruppo o qualsiasi entità appartenente al gruppo di cui all'art. 2 del presente decreto, tenuta a presentare nella propria giurisdizione di residenza fiscale una rendicontazione paese per paese, conforme ai requisiti di cui all'art. 4, per conto del gruppo multinazionale;

7) controllante capogruppo: l'entità appartenente al gruppo multinazionale che controlla, direttamente o indirettamente, una o più entità appartenenti allo stesso gruppo, che è tenuta a redigere il bilancio consolidato secondo i princìpi contabili generalmente applicabili nella propria giurisdizione di residenza fiscale, o che vi sarebbe tenuta qualora le partecipazioni al capitale di una delle imprese del gruppo multinazionale fossero negoziate in mercati regolamentati e che non è controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo;

8) entità designata: l'entità appartenente al gruppo multinazionale tenuta a presentare la rendicontazione paese per Paese quando si verifica la condizione di cui all'art. 2, comma 4;

9) supplente della controllante capogruppo: l'entità appartenente al gruppo multinazionale indicata da detto gruppo ai sensi dell'art. 2 comma 6 come unica sostituta della controllante capogruppo per presentare la rendicontazione Paese per Paese nella propria giurisdizione di residenza fiscale per conto del gruppo, quando si verifica una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), del presente decreto;

10) periodo di imposta: periodo contabile annuale in relazione al quale la controllante capogruppo redige il bilancio consolidato del gruppo di imprese multinazionali;

11) periodo di imposta di rendicontazione: periodo di imposta i cui risultati finanziari e operativi sono riportati nella rendicontazione Paese per Paese, di cui all'art. 4 del presente decreto;

12) Accordo internazionale: la convenzione multilaterale per la mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, qualsiasi convenzione o accordo fiscale bilaterale o multilaterale sullo scambio di informazioni fiscali, di cui l'Italia è parte e i cui termini forniscono la base giuridica per lo scambio, anche automatico, di informazioni fiscali tra giurisdizioni;

13) Accordo qualificante tra Autorità competenti: un accordo stipulato tra i rappresentanti autorizzati di giurisdizioni parti di un accordo internazionale, in virtù del quale opera lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese tra le medesime; con riferimento agli Stati membri dell'Unione europea, la Direttiva numero 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016, equivale alla presenza di un accordo qualificante tra Autorità competenti;

14) bilancio consolidato: il bilancio di un gruppo multinazionale nel quale le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa della controllante capogruppo e delle entità appartenenti al gruppo sono presentati come quelli di una unica entità economica;

15) inadempienza sistemica: la situazione in cui una giurisdizione, pur avendo in vigore con l'Italia un accordo qualificante tra Autorità competenti, ha sospeso lo scambio automatico, per motivi diversi da quelli indicati in tale accordo, oppure ha ripetutamente omesso di trasmettere automaticamente all'Italia le rendicontazioni paese per paese in suo possesso, relative ai gruppi multinazionali di cui fanno parte società residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (1), ovvero relative a stabili organizzazioni in Italia di società estere.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 1587; I.L.P. 2016, pag. 771.

Art. 2.

Obbligo di presentazione

1. A decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio l'1 gennaio 2016 o in data successiva, ciascuna controllante capogruppo di un gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenta all'Agenzia delle entrate una rendicontazione Paese per Paese, conforme ai requisiti di cui all'art. 4, con riferimento al periodo di imposta di rendicontazione, entro il termine di cui all'art. 5.

2. A decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio l'1 gennaio 2016 o in data successiva, una entità appartenente al gruppo multinazionale, diversa dalla controllante capogruppo, presenta all'Agenzia delle entrate una rendicontazione Paese per Paese, conforme ai requisiti di cui all'art. 4, con riferimento al periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale di cui essa fa parte, entro il termine di cui all'art. 5, quando:

a) l'entità appartenente al gruppo multinazionale è residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) si verifica una delle seguenti condizioni:

1) la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è obbligata a presentare la rendicontazione Paese per Paese nella propria giurisdizione di residenza fiscale;

2) nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo vige un accordo internazionale con l'Italia, ma alla data di scadenza del termine indicato all'art. 5 non è in vigore uno specifico accordo qualificante tra Autorità competenti che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese tra le medesime;

3) si è verificata un'inadempienza sistemica della giurisdizione di residenza della controllante capogruppo, comunicata dall'Agenzia delle entrate all'entità appartenente al gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato.

3. L'entità appartenente al gruppo chiede alla controllante capogruppo le informazioni necessarie al fine di ottemperare all'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ai sensi del comma 2. In caso di mancata ricezione delle informazioni di cui al primo periodo, l'entità appartenente al gruppo presenta una rendicontazione Paese per Paese recante tutte le informazioni di cui dispone e comunica, ai sensi dell'art. 3, all'Agenzia delle entrate che la controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni necessarie.

4. Nel caso in cui sussistono più entità appartenenti al medesimo gruppo multinazionale residenti nel territorio dell'Unione europea, e si verifica una delle condizioni di cui alla lettera b) del comma 2, il gruppo multinazionale può designare una di queste entità a presentare la rendicontazione Paese per Paese, conforme ai requisiti di cui all'art. 4. Qualora residente nel territorio dello Stato, l'entità designata comunica all'Agenzia delle entrate che la presentazione della rendicontazione da essa effettuata ha lo scopo di soddisfare il relativo obbligo gravante in capo a tutte le entità appartenenti al gruppo multinazionale residenti nel territorio dell'Unione europea.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano quando l'entità designata non può ottenere o acquisire tutte le informazioni necessarie per presentare la rendicontazione Paese per Paese in conformità dell'art. 4. Qualora residente nel territorio dello Stato, l'entità designata comunica, ai sensi dell'art. 3, all'Agenzia delle entrate che la controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni necessarie.

6. Quando si verifica una delle condizioni di cui alla lettera b) del comma 2, l'entità appartenente al gruppo di cui alla lettera a) del comma 2 non è tenuta a presentare la rendicontazione Paese per Paese all'Agenzia delle entrate se il gruppo multinazionale mette a disposizione una rendicontazione, conforme ai requisiti di cui all'art. 4, entro e non oltre il termine di cui all'art. 5, tramite una supplente della controllante capogruppo che presenti detta rendicontazione all'autorità fiscale della propria giurisdizione di residenza. Quando la supplente della controllante capogruppo risiede in una giurisdizione al di fuori dell'Unione europea, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la giurisdizione di residenza della supplente della controllante capogruppo ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese conforme ai requisiti di cui all'art. 4;

b) la supplente della controllante capogruppo risiede in una giurisdizione che ha in vigore con l'Italia, alla data di scadenza del termine previsto all'art. 5, un accordo qualificante tra Autorità competenti, per la presentazione della rendicontazione Paese per Paese per il periodo di imposta di rendicontazione;

c) la supplente della controllante capogruppo risiede in una giurisdizione che non ha comunicato all'Agenzia delle entrate che si è verificata un'inadempienza sistemica;

d) l'Agenzia delle entrate non ha comunicato all'entità appartenente al gruppo di cui all'art. 2, comma 2, che si è verificata un'inadempienza sistemica della giurisdizione di residenza fiscale della supplente della controllante capogruppo;

e) l'entità appartenente al gruppo multinazionale ha comunicato all'Autorità fiscale di residenza, entro l'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale, di essere la supplente della controllante capogruppo;

f) è presentata una comunicazione all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 3, comma 1.

7. Con riferimento al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2, se la controllante capogruppo del gruppo di imprese multinazionali, residente in una giurisdizione che non ha ancora introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese, presenta volontariamente detta rendicontazione all'Autorità fiscale della giurisdizione di residenza. La presentazione volontaria della rendicontazione da parte della controllante capogruppo costituisce motivo di esonero dall'obbligo previsto dal comma 2 quando si verificano le seguenti condizioni:

a) la rendicontazione Paese per Paese, effettuata in conformità all'art. 4, è presentata dalla controllante capogruppo all'Autorità fiscale della giurisdizione di residenza entro, e non oltre i 12 mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale;

b) la giurisdizione di residenza della controllante capogruppo introduce l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese entro la data di scadenza della prima rendicontazione, anche se tale obbligo non riguarda la rendicontazione relativa al periodo di imposta che ha inizio l'1 gennaio 2016 o in data successiva;

c) alla data di scadenza della prima rendicontazione è in vigore, tra l'Italia e la giurisdizione di residenza della controllante capogruppo, un accordo qualificante tra Autorità competenti;

d) la giurisdizione di residenza della controllante capogruppo non comunica all'Agenzia delle entrate una situazione di inadempienza sistemica;

e) l'entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, comunica all'Agenzia delle entrate l'identità e la residenza dell'entità tenuta alla rendicontazione, evidenziando di non essere la controllante capogruppo, la supplente della controllante capogruppo o l'entità designata.

Art. 3.

Comunicazioni all'Agenzia delle entrate

1. Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta oggetto di rendicontazione, l'entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione della rendicontazione Paese per Paese in qualità di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entità designata ai sensi dell'art. 2, comma 4 ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate. Entro il medesimo termine, qualsiasi entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, diversa da quelle indicate nel 1° periodo, comunica all'Agenzia delle entrate l'identità e la residenza, ai fini fiscali, dell'entità tenuta alla presentazione della rendicontazione.

2. Le comunicazioni di cui al presente articolo e all'art. 2, comma 3, sono effettuate con le modalità e i termini previsti per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta oggetto di rendicontazione.

Art. 4.

Rendicontazione Paese per Paese

1. La rendicontazione Paese per Paese con riferimento ad un gruppo multinazionale contiene:

a) per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, i dati aggregati di tutte le entità appartenenti al gruppo riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti;

b) per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, l'identificazione di ogni entità appartenente al gruppo multinazionale ivi residente, la giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale, la natura dell'attività o delle principali attività svolte. Le stabili organizzazioni devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate, precisando l'entità giuridica a cui fanno capo.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per la presentazione della rendicontazione Paese per Paese e l'applicazione del presente decreto. Nel medesimo provvedimento è indicato il regime linguistico delle comunicazioni delle informazioni di cui al comma 1, sulla base degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 26, paragrafo 2., della Direttiva n. 2011/16/UE, e successive modificazioni.

Art. 5.

Termine di presentazione

1. La rendicontazione Paese per Paese è presentata all'Agenzia delle entrate entro i 12 mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.

Art. 6.

Scambio di informazioni

1. L'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello tipo di cui all'allegato 1, trasmette ad ogni altro Stato membro dell'Unione europea e ad ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo qualificante le informazioni di cui all'art. 4, relative alle entità appartenenti al gruppo residenti o aventi una stabile organizzazione in tale altro Stato o giurisdizione, entro 15 mesi dall'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale cui si riferisce la rendicontazione Paese per Paese. La 1ª rendicontazione Paese per Paese, relativa al periodo di imposta che ha inizio l'1 gennaio 2016 o in data successiva, è trasmessa entro 18 mesi dall'ultimo giorno di tale periodo.

2. L'Agenzia delle entrate mantiene la riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione paese per paese, in misura non inferiore a quanto stabilito ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale per la mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

Art. 7.

Utilizzo dei dati

1. L'Agenzia delle entrate utilizza la rendicontazione paese per paese ai fini della valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonchè ai fini della valutazione di altri rischi collegati all'erosione della base imponibile ed al trasferimento degli utili e, se del caso, per analisi economiche e statistiche.

2. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte dell'Agenzia delle entrate non si possono basare sulle informazioni di cui all'art. 4 scambiate ai sensi dell'art. 6.

3. In deroga alle disposizioni del comma precedente, le informazioni di cui all'art. 4 possono costituire elementi per ulteriori indagini concernenti gli accordi sui prezzi di trasferimento o durante i controlli fiscali, a seguito dei quali possono essere opportunamente rettificate le basi imponibili.

Roma, 23 febbraio 2017

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