MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015)

 

Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Princìpi generali

1. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni ivi contemplate, di seguito Pubbliche amministrazioni, e per le quali tali amministrazioni non sono debitori d'imposta ai sensi della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, si applicano le disposizioni del presente decreto.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 l'imposta sul valore aggiunto è versata dalle Pubbliche amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile.

Art. 2.

Effetti sui soggetti passivi fornitori

1. I soggetti passivi dell'IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'art. 1, emettono la fattura secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto n. 633 del 1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

2. I soggetti passivi dell'IVA che effettuano le operazioni di cui all'art. 1 non sono tenuti al pagamento dell'imposta ed operano la registrazione delle fatture emesse ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972 senza computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.

Art. 3.

Esigibilità dell'imposta

1. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.

2. Le Pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura.

3. Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi disciplinate dal medesimo articolo non è applicabile la disposizione di cui all'art. 6, comma 5, 2° periodo, del decreto n. 633 del 1972.

Art. 4.

Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'IVA dovuta è effettuato dalle Pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:

a) per le Pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

b) per le Pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) per le Pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

2. Le Pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso, effettuare, entro la scadenza indicata al comma 1 del presente articolo, distinti versamenti per l'IVA dovuta così come segue:

a) in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;

b) relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

Art. 5.

Disposizioni per le Pubbliche amministrazioni

soggetti passivi dell'IVA

1. Le Pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, annotano le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre.

Art. 6.

Attività di monitoraggio e controllo

1. Per il monitoraggio dei versamenti IVA di cui all'art. 4, l'Agenzia delle entrate, previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei predetti versamenti e le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (17), e relativi decreti attuativi.

2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, le Pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'IVA dovuta e quello dell'IVA versata per ciascun mese di riferimento.

3. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, gli organi interni di revisione e di controllo vigilano, in particolare, sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta da parte delle Pubbliche amministrazioni.

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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.

Art. 7.

Rinvio

1. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni per le quali queste ultime sono debitori d'imposta.

Art. 8.

Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria

1. La disposizione di cui all'art. 38-bis, comma 10, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al 1° trimestre dell'anno d'imposta 2015, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 17-ter dello stesso decreto n. 633 del 1972, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007, e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), del decreto n. 633 del 1972.

2. I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati in via prioritaria per un ammontare non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni, di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.

Art. 9.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dall'1 gennaio 2015.

2. Fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31 marzo 2015, le Pubbliche amministrazioni individuate nell'art. 1 del presente decreto sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2015

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