MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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DECRETO 23 giugno 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005)
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Disposizioni applicative del regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime, di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (tonnage tax).
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende:
a) per Testo unico, il Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) per tonnage tax, il regime di cui al Titolo II, Capo VI del Testo unico;
c) per gruppo, quello costituito dalla controllante e dalle controllate tra cui sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile;
d) per utilizzo della nave, la nave, ancorché data a noleggio, detenuta in proprietà o in locazione a scafo nudo;
e) per stazza netta della nave, la capacità volumetrica totale interna della nave misurata deducendo dalla stazza lorda i volumi degli spazi non suscettibili di utilizzazione per il trasporto e risultante dal certificato di stazza dell'unità.
Art. 2.
Ambito soggettivo
1. L'opzione per il regime della tonnage tax prevista dall'art. 155 del Testo unico può essere esercitata dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR e dai soggetti di cui alla lettera d) del medesimo articolo del Testo unico che esercitano nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante stabile organizzazione.
Art. 3.
Esercizio dell'opzione per la determinazione forfetaria dell'imponibile delle imprese marittime
1. L'opzione per il regime della tonnage tax è esercitata relativamente a tutte le navi con i requisiti di cui all'art. 155 del Testo unico, conseguiti entro la chiusura del periodo d'imposta. L'opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il termine previsto dall'art. 155, comma 1, del Testo unico secondo le modalità adottate con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
2. Nei casi di cui all'art. 155, comma 1, terzo periodo, l'opzione è esercitata, relativamente a tutte le navi utilizzate dal gruppo, oltre che dalla società controllante, anche da tutte le società controllate, che la comunicano alla società controllante mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'opzione è trasmessa esclusivamente dalla società controllante e si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti l'opzione è inefficace e non si producono gli effetti del regime di tonnage tax.
4. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il consolidato nazionale o mondiale di cui, rispettivamente, agli articoli 117 e 130 del Testo unico per il periodo d'imposta in cui non era in vigore il regime di tonnage tax, possono esercitare l'opzione per quest'ultimo regime in alternativa a quelli di consolidato. In tal caso, si applicano le norme sull'interruzione dei regimi di consolidato previsti dalle disposizioni vigenti.
5. L'opzione è inefficace dal momento in cui l'impresa perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 155 del Testo unico. In tal caso, per il nuovo esercizio dell'opzione, salvo quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 5 del presente decreto, resta ferma l'applicazione dell'art. 157, comma 5, del Testo unico.
Art. 4.
Rinnovo dell'opzione
1. La comunicazione del rinnovo dell'opzione avviene con le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto ed entro il termine indicato nell'art. 155, comma 1, del Testo unico riferito al primo esercizio successivo al periodo di efficacia dell'opzione in precedenza esercitata.
2. Per il gruppo, il termine di cui al comma 1 è riferito al primo esercizio successivo al periodo di efficacia dell'opzione esercitata in precedenza ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, tenuto conto di quanto disposto al comma 2 dell'art. 5 del presente decreto.
Art. 5.
Gruppo di imprese
1. Gli effetti dell'opzione esercitata non mutano se un'impresa assume la veste di controllante ovvero di controllata da altra impresa. In tal caso, in presenza dei requisiti di cui all'art. 2, l'opzione assume rilevanza anche nei confronti del soggetto che non l'ha esercitata ovvero di quello per il quale l'opzione in precedenza esercitata ha perso efficacia e va comunicata all'Agenzia delle entrate secondo le modalità adottate con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, rileva, anche se successiva, la data dell'opzione esercitata dal gruppo di imprese rispetto a quella della singola impresa che entra a far parte del gruppo medesimo. In caso di più opzioni esercitate da distinte imprese ovvero gruppi che vengono ad essere controllati dalla medesima impresa, rileva l'opzione per il regime esercitata in data meno recente.
Art. 6.
Attività incluse nella base imponibile forfetaria
1. L'opzione di cui all'art. 3 consente la determinazione forfetaria della base imponibile delle navi, di almeno 100 tonnellate di stazza netta e con i requisiti di cui all'art. 155 del Testo unico, utilizzate dai soggetti di cui all'art. 2 e destinate alle attività di:
a) trasporto merci;
b) trasporto passeggeri;
c) soccorso in mare, rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, trasporto e posa in opera di impianti offshore e assistenza marittima in alto mare.
2. Per le navi di cui al comma 1, la determinazione dell'imponibile ai sensi dell'art. 156 è possibile altresì per le seguenti attività accessorie, qualora siano direttamente connesse, strumentali e complementari alle attività ammissibili di cui al comma 1:
a) la gestione di cinema, bar e ristoranti, a bordo di navi ammissibili al regime di imposizione forfetaria ed in generale la vendita di prodotti o servizi esclusi quelli di cui al successivo comma 3;
b) i contratti di subappalto o franchising o in generale i rapporti contrattuali con terzi per l'esercizio di attività ammissibili;
c) le operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di capacità di carico e di biglietti per passeggeri;
d) i servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione connessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, venduti insieme alla prestazione di trasporto;
e) l'imbarco e sbarco passeggeri;
f) il carico e scarico merci, inclusa la manipolazione e movimentazione di container all'interno dell'area portuale;
g) il raggruppamento o la suddivisione di merci prima o dopo il trasporto in mare;
h) la fornitura e messa a disposizione di container;
i) trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo.
3. Sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e di servizi che non sono consumati a bordo, dai giochi d'azzardo, dalle scommesse e dai casinò.
Art. 7.
Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia
1. L'opzione non può essere esercitata ovvero perde efficacia con effetto dal periodo d'imposta in corso, se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) più del 50% delle navi in regime di tonnage tax, complessivamente utilizzate dalla singola impresa, è locato a scafo nudo;
b) per più della metà delle navi locate, il rapporto tra il numero dei giorni di locazione a scafo nudo e il numero complessivo dei giorni di effettiva navigazione è superiore al 50%. Agli effetti di tale rapporto non si tiene conto dei giorni di mancata utilizzazione e di disarmo temporaneo della nave di cui all'art. 156, comma 2, del Testo unico.
2. Ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 1, non rilevano le navi locate a scafo nudo tra società dello stesso gruppo.
3. L'obbligo di formazione di cui all'art. 157, comma 3, del Testo unico, si ritiene assolto laddove il soggetto interessato provveda ad imbarcare un allievo ufficiale per ciascuna delle navi in relazione alle quali sia stata esercitata l'opzione o, in alternativa, provveda, al fine di assicurare tale addestramento, a versare al Fondo nazionale marittimi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni aventi analoghe finalità un importo annuo, da determinarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in base al numero delle unità navali interessate e ai costi medi connessi all'attività formativa.
4. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 ovvero 3 dell'art. 157 del Testo unico, determina la perdita di efficacia dell'opzione, con effetto dal periodo d'imposta in corso, per tutte le società del gruppo.
Art. 8.
Valori fiscali dell'attivo e del passivo e componenti di reddito
1. In corso di efficacia dell'opzione di cui all'art. 3, i valori civili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo risultano da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. L'obbligo sussiste solo in caso di valori divergenti; i valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti in assenza di esercizio dell'opzione per il regime di tonnage tax.
2. In caso di perdita di efficacia o mancato rinnovo dell'opzione esercitata, ai fini della determinazione del reddito, gli elementi dell'attivo e del passivo sono valutati in base al prospetto di cui al comma 1.
3. I componenti positivi e negativi relativi alle attività di cui all'art. 6, riferiti a esercizi precedenti a quello di efficacia dell'opzione, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico che consentono o dispongono il rinvio, sono sommati algebricamente all'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156. I medesimi componenti, riferiti al periodo di efficacia della predetta opzione, sono compresi per l'intero ammontare nel reddito del predetto art. 156.
Art. 9.
Plusvalenze
1. Nelle ipotesi di cui all'art. 158, comma 3, del Testo unico, la plusvalenza derivante dalla cessione del complesso aziendale che comprende una o più navi in regime di tonnage tax è inclusa nell'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del Testo unico; qualora, tuttavia, la cessione abbia ad oggetto un complesso aziendale con una o più navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del regime della tonnage tax, all'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del Testo unico è aggiunta la differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, aumentato dei debiti finanziari e il costo non ammortizzato delle predette navi dell'ultimo esercizio antecedente a quello di applicazione del medesimo regime. Resta ferma l'applicazione dell'art. 158, comma 2, del TUIR.
Art. 10.
Cessioni di beni e prestazioni di servizi
1. Ai fini della determinazione dell'imponibile di cui all'art. 156, si tiene conto della disciplina di cui all'art. 110, comma 7 del Testo unico anche in relazione ad operazioni effettuate con imprese che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, residenti nel territorio dello Stato.
Art. 11.
Operazioni straordinarie che non interrompono il regime
1. Fermi restando i requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto e all'art. 155 del Testo unico, non comportano la perdita di efficacia dell'opzione esercitata:
a) la fusione e la scissione di società; in tal caso, l'opzione esplica i suoi effetti nei confronti della società risultante dalla fusione e delle beneficiarie di nuova costituzione ovvero, se non esercitata, nei confronti della incorporante e delle società beneficiarie preesistenti;
b) i conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 176 del Testo unico da soggetti che hanno optato per il regime della tonnage tax; gli effetti dell'opzione, se non esercitata, si estendono al soggetto conferitario.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del presente decreto, l'opzione resta valida fino alla scadenza della opzione per il regime esercitata in data meno recente.
3. La liquidazione volontaria ovvero l'assoggettamento ad una delle procedure concorsuali indicate all'art. 101, comma 5, secondo periodo, del Testo unico, di almeno una delle società del gruppo, non comporta la perdita di efficacia dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 2.
Art. 12.
Annotazione separata
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 159, le spese e gli altri componenti negativi riferiti ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi non compresi nella determinazione dell'imponibile sulla base dei criteri di cui all'art. 156, devono risultare dalle scritture contabili mediante distinta annotazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2005