MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 75 dell'1 aprile 2011)

 

Disposizioni, per l'anno 2011, relative ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento fiscale e contributivo secondo le modalità di trasmissione delle segnalazioni qualificate previste dai provvedimenti attuativi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL SEGRETARIO GENERALE

DEL MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (7) e all'art. 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (8), per l'anno 2011, ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento fiscale e contributivo secondo le modalità di trasmissione delle segnalazioni qualificate previste dai provvedimenti attuativi del richiamato art. 1 del decreto-legge n. 203 del 2005, è attribuita la quota del 33% delle maggiori somme definitivamente riscosse relative alle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle società, sul valore aggiunto, di registro, ipotecaria, catastale ed ai tributi speciali catastali, comprensive di interessi e sanzioni, nonchè alle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo.

2. Il calcolo delle somme di cui al comma 1 è effettuato in base alle disposizioni del comma 9, dell'art. 18 del predetto decreto-legge n. 78 del 2010.

3. L'Agenzia delle entrate, l'Agenzia del territorio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) comunicano al Dipartimento delle finanze entro il 10 settembre 2011, i dati relativi alle complessive riscossioni definitive, conseguenti agli accertamenti cui abbiano contribuito i comuni, avvenute nel 1° semestre dell'anno. Il Dipartimento delle finanze comunica entro il 15 settembre 2011 al Ministero dell'Interno l'importo complessivo annuo che si prevede di erogare ai comuni, al fine della mera definizione dello stanziamento dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio. In corso di gestione, in sede di provvedimento di assestamento del bilancio di previsione, al fine di proporre le eventuali variazioni allo stanziamento del suddetto capitolo, il Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'Interno e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'importo netto da erogare ai comuni nell'esercizio in corso calcolato secondo quanto previsto dal 1° periodo del comma 9, dell'art. 18 del predetto decreto-legge n. 78 del 2010, sulla base dei dati definitivi relativi alle riscossioni realizzate nell'anno precedente, distintamente per comuni, per tributi e contributi. Al fine di consentire al Dipartimento delle finanze la determinazione di tale importo netto, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio, con riferimento agli accertamenti fiscali, e l'INPS, con riguardo agli accertamenti contributivi, comunicano al Dipartimento delle finanze entro il 31 maggio 2012, distinti per ciascun comune, i dati relativi alle riscossioni definitive, conseguenti agli accertamenti cui abbiano contribuito i comuni. I criteri da seguire per il calcolo del suddetto importo netto sono determinati con provvedimento interdirigenziale del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Il Ministero dell'Interno, sulla base della comunicazione del Dipartimento delle finanze provvede all'erogazione ai comuni delle somme ad essi spettanti ai sensi del comma 1, a valere sulle disponibilità iscritte sul predetto capitolo di spesa, entro la data del 31 ottobre 2012 o successivamente nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione non siano disponibili. Le somme eventualmente attribuite ai comuni in misura superiore a quella spettante sono recuperate negli anni successivi.

4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche ai tributi di cui al comma 1, definitivamente riscossi con la partecipazione dei comuni a decorrere dalla attivazione del sistema di trasmissione telematica delle segnalazioni qualificate di cui al medesimo comma 1. A tal fine l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio comunicano al Dipartimento delle finanze i dati relativi alle predette somme definitivamente riscosse fino al 30 giugno 2010; le erogazioni ai comuni vengono effettuate dal Ministero dell'Interno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Per le somme definitivamente riscosse dall'1 luglio 2010 al 31 dicembre 2010, le predette agenzie fiscali comunicano i relativi dati entro il 31 luglio 2011; le erogazioni ai comuni vengono effettuate nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in base a quanto previsto dal comma 3, entro il 31 ottobre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2011

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 2972; 2006, pag. 4; I.L.P. 2005, pag. 2056; 2006, pag. 6.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 1596, 2172; I.L.P. 2010, pagg. 1076, 1477.

 

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