MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 dicembre 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 30, Suppl. ord., del 6 febbraio 2004)
Approvazione di n. 6 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
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Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (16), gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore delle manifatture:
a) studio di settore SD39U - Fabbricazione di coloranti e pigmenti, codice attività 24.12.0; Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici, codice attività 24.30.0;
b) studio di settore SD40U - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici, codice attività 31.10.1; Lavori di impianto tecnico di motori, generatori e trasformatori elettrici, codice attività 31.10.2; Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell'elettricità, codice attività 31.20.1; Installazione di apparecchiature di protezione, di manovra e controllo, codice attività 31.20.2; Fabbricazione di fili e cavi isolati, codice attività 31.30.0; Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile, codice attività 31.40.0; Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli, n.c.a., codice attività 31.61.0; Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. (comprese parti staccate ed accessori), codice attività 31.62.1;
c) studio di settore SD41U - Fabbricazione di macchine per ufficio (esclusa riparazione), codice attività 30.01.0; Fabbricazione di elaboratori, sistemi ed altre apparecchiature per l'informatica (esclusa riparazione), codice attività 30.02.0; Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia), codice attività 31.62.2, Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici, codice attività 32.10.0; Fabbricazione o montaggio di apparecchi trasmittenti radio-televisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati, codice attività 32.20.1; Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazione, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici, codice attività 32.20.2; Riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici, impianti radiotelevisivi e di amplificazione sonora, codice attività 32.20.3; Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi, codice attività 32.30.0; Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti staccate ed accessori), codice attività 33.10.1; Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate ed accessori), codice attività 33.20.1; Costruzione di contatori per gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate ed accessori), codice attività 33.20.2; Costruzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia, codice attività 33.20.3; Costruzione di strumenti per il disegno e calcolo; di strumenti di misura dimensionale di precisione; di bilance analitiche di precisione; di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico; Costruzione di altri apparecchi e strumenti di precisione (comprese parti staccate ed accessori), codice attività 33.20.4; Riparazione di strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici), codice attività 33.20.5; Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali, codice attività 33.30.0; Fabbricazione di orologi, codice attività 33.50.0;
d) studio di settore SD42U - Fabbricazione di elementi ottici, compresa la fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate, codice attività 33.40.3; Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione, codice attività 33.40.4; Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche, codice attività 33.40.5; Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici, codice attività 33.40.6;
e) studio di settore SD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi; di materiale medico-chirurgico e veterinario; di apparecchi e strumenti per odontoiatria (comprese parti staccate ed accessori), codice attività 33.10.2; Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili, codice attività 33.10.4;
f) studio di settore SD44U - Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori, codice attività 34.30.0; Costruzione di accessori e pezzi staccati per motocicli, ciclomotori e per loro motori, codice attività 35.41.2; Costruzione di accessori e pezzi staccati di biciclette, codice attività 35.42.2.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore SD39U;
2, per lo studio di settore SD40U;
3, per lo studio di settore SD41U;
4, per lo studio di settore SD42U;
5, per lo studio di settore SD43U;
6, per lo studio di settore SD44U.
3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, nonchè ai contribuenti che svolgono la predetta attività in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto contabilità separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi.
5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2003.
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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.
Art. 2.
Categorie di contribuenti
alle quali non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) in caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore a € 5.164.569;
c) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
d) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Art. 3.
Variabili delle imprese
1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi questionari approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 14 di-cembre 2001, tenuto conto di quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo del Testo unico delle imposte sui redditi.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera c) e d), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Art. 6.
Annotazione separata
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attività per le quali lo studio di settore è approvato con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre 1999, concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dall'1 maggio 2004. E' facoltà del contribuente indicare a quale attività esercitata o a quale punto di produzione e di vendita debbono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti nonchè gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facoltà non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2004 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dall'1 maggio 2004.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2003
Allegati ....omissis...