MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 febbraio 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2004)
Disposizioni per l'effettuazione delle verifiche relative alla concessione del credito d'imposta a favore delle imprese per gli investimenti nelle aree svantaggiate, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Nei confronti dei soggetti che hanno fruito del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (17), e successive modificazioni e integrazioni, sono disposti i controlli previsti dal comma 8 della medesima norma.
2. I controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono effettuati dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza mediante apposite verifiche, nonchè in occasione dell'ordinaria attività di controllo.
3. I controlli sulla rispondenza degli investimenti effettuati ai criteri ed ai limiti stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea sono effettuati dal Ministero delle Attività Produttive, anche in collaborazione con la Guardia di finanza.
4. L'Agenzia delle entrate ed il Ministero delle Attività Produttive predispongono gli strumenti, anche telematici, necessari a garantire il reciproco scambio di informazioni, al fine di coordinare l'attività di controllo ed evitare sovrapposizioni di intervento.
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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
Art. 2.
1. L'Agenzia delle entrate, anche con l'ausilio dei competenti uffici del Ministero delle Attività Produttive, predispone apposite liste selettive, utili ai fini dell'individuazione dei soggetti titolari di reddito d'impresa da sottoporre a controllo.
2. Le liste di cui al comma 1 sono predisposte mediante l'utilizzo dei dati in possesso delle predette amministrazioni e delle informazioni comunicate all'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dall'art. 62, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (18), e dal relativo provvedimento del Direttore della stessa Agenzia protocollo n. I/2/11653/02 del 24 gennaio 2003 (19). In particolare, esse sono predisposte sulla base dei dati relativi:
a) agli aiuti ottenuti a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura previsti da norme comunitarie, statali, regionali e, comunque assegnati da istituzioni o Enti pubblici;
b) all'entità degli investimenti, anche in relazione alle dimensioni dell'impresa, ivi compreso il volume d'affari, lo stato patrimoniale e il numero dei lavoratori occupati;
c) alla relativa localizzazione;
d) allo svolgimento dell'attività nell'ambito di settori soggetti a discipline comunitarie specifiche;
e) all'effettuazione di operazioni straordinarie aziendali;
f) alla realizzazione dei programmi di investimento, con particolare riferimento ai settori sensibili soggetti alla notifica alla Commissione europea ad opera del Ministero delle Attività Produttive;
g) al mancato rispetto della normativa previdenziale, assistenziale e fiscale in materia di rapporti di lavoro, nonchè quella sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
h) alla presenza di movimentazioni di capitali da, per e sull'estero, in particolare nelle ipotesi di constatate violazioni della normativa in materia;
i) ad ogni altro elemento desumibile dai dati comunicati all'Agenzia delle entrate.
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(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 647; I.L.P. 2003, pag. 700.
Art. 3.
1. Il Ministero delle Attività Produttive, anche in collaborazione con la Guardia di finanza, dispone controlli e ispezioni, anche a campione, sulla base delle liste di cui all'art. 2, nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato degli interventi di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tesi ad accertare:
a) la rispondenza degli investimenti effettuati rispetto al regime di aiuto autorizzato dall'Unione europea;
b) l'inesistente cumulo con altre agevolazioni;
c) il rispetto, per i settori sensibili, dell'obbligo di notifica alla Commissione europea;
d) il rispetto della disciplina multisettoriale dei grandi progetti.
2. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria il Ministero delle Attività Produttive applica le sanzioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (20).
3. Alla valutazione della qualità degli investimenti di cui al comma 8 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero delle Attività Produttive, avvalendosi anche delle informazioni comunicate all'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dall'art. 62, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal relativo provvedimento del Direttore della stessa Agenzia, protocollo n. I/2/11653/02 del 24 gennaio 2003, provvede con apposite indagini nell'ambito dell'attività di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno delle attività economiche e produttive, di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2004
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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2284.