MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 luglio 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010)
Modalità applicative all'articolo 1, commi 1088-1090, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), concernenti agevolazioni per la promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, commi da 1088 a 1090, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (4), come modificati dal decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (5), individua le modalità applicative del credito di imposta per investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'art. 32 del regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, purchè non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa.
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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3316; 2009, pag. 196; I.L.P. 2008, pag. 2247; 2009, pag. 157.
Art. 2.
Ambito soggettivo
1. Possono fruire delle agevolazioni di cui all'art. 1, anche se costituite in forme cooperativa:
a) le imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea;
b) le piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, recante recepimento della raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonchè ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (6), e successive modificazioni, e dell'art. 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
c) le imprese, diverse dalle piccole e medie imprese di cui alla lettera precedente, anche organizzate in cooperative agricole, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel citato Allegato I.
2. A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per gli anni 2008 e 2009, è concesso nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul Capitolo n. 3884, dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, iscritte ai sensi del comma 1090 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
a) ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c), un credito di imposta pari al 50% dell'incremento degli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei 3 periodi di imposta precedenti; ai soggetti di cui al comma 1, lettera c), l'agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis).
b) ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), un credito d'imposta pari al 50% delle spese di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 eccedenti la media delle analoghe spese sostenute nei 3 periodi di imposta precedenti.
3. L'incremento di cui al comma 2 è determinato con riguardo a ciascun Paese estero in cui è realizzato l'investimento.
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2021; I.L.P. 1998, pag. 1495.
Art. 3.
Ambito oggettivo
1. Sono agevolabili:
a) gli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità definito come prodotto che soddisfa i criteri dettati dall'art. 32 del regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, purchè non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa. Si considerano tali le campagne pubblicitarie e di promozione attuate mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione diretta, quali stampa, cartelloni pubblicitari, televisione, ricette culinarie, organizzazione e partecipazione ad eventi a scopo di promozione come fiere, manifestazioni, esposizioni, forum con operatori economici delle filiere agroalimetari e altre azioni di comunicazione diretta rivolte ai consumatori o agli operatori stranieri attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione appropriati;
b) le spese sostenute per la locazione, installazione e gestione dello stand nonchè le spese sostenute per servizi forniti da consulenti esterni per l'assistenza tecnica, con esclusione dei servizi continuativi o periodici e connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, in occasione della prima partecipazione ad una determinata fiera o esposizione.
2. Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti connessi all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri o direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione se realizzati dai soggetti di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 2.
Art. 4.
Termine per la presentazione delle istanze
1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di cui all'art. 2 inoltrano un'apposita istanza, consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e tutela del consumatore - Ufficio Saco XI che ne attesta la data di avvenuta presentazione. Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, come indicato dall'art. 2, comma 2, e comunica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza, o per l'esaurimento dei fondi stanziati.
2. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è approvato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonchè i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia sempre con successivo decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Art. 5.
Dichiarazione dei redditi
e utilizzabilità del credito di imposta
1. L'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto e fruito nel periodo di imposta è indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito di imposta spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonchè le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo in base alle disposizioni dell'art. 4.
3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 6.
Trasmissione degli elenchi dei soggetti
1. Con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione, mediante procedure telematiche, all'Agenzia, dell'elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito di imposta completo dei dati identificativi, ivi compreso il codice fiscale, la data di approvazione delle pratiche, e i relativi importi, nonchè l'ammontare del credito di imposta concesso nell'anno solare precedente a quello di trasmissione dei dati stessi.
Art. 7.
Controllo e monitoraggio
1. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, qualora accerti, a seguito di eventuali controlli, successivi all'invio degli elenchi di cui all'art. 6, che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del credito di imposta e comunica all'Agenzia delle entrate, con le modalità previste all'art. 6, l'entità del credito di imposta revocato o rideterminato per il successivo recupero. In tal caso, l'Agenzia delle entrate procede al recupero, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui il credito di imposta è revocato o rideterminato.
2. Su richiesta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l'Agenzia trasmette i dati concernenti il credito di imposta revocato o rideterminato.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2009
Registrato alla Corte dei conti il 6-9-2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 247