MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 marzo 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006)
Criteri, condizioni e modalità per il rilascio delle garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Gli impegni di garanzia assunti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero da altro organismo appartenente allo stesso - di seguito definito Istituto - per effetto delle previsioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (19) e dell'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (20), possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza:
a) per i finanziamenti erogati a far tempo dall'1 gennaio 2005 dalle banche ed assoggettati alla garanzia sussidiaria mutualistica rilasciata dall'Istituto ai sensi del decreto del Ministero del Tesoro 12 novembre 1996, n. 612, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i finanziamenti assistiti dalla fideiussione, garanzia diretta, cogaranzia o controgaranzia rilasciata dall'Istituto ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La garanzia di ultima istanza opera in caso di accertato mancato adempimento da parte dell'Istituto a titolo di garante per gli impegni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. La garanzia di ultima istanza opera limitatamente alla quota dovuta dall'Istituto per garanzia, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati, a titolo di garanzia da parte dell'Istituto stesso.
5. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia di ultima istanza, lo Stato è surrogato nei diritti che l'Istituto vantava nei confronti di terzi a fronte delle garanzie prestate.
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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 1664.
(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.
Art. 2.
1. La garanzia di ultima istanza non opera nel caso in cui l'adempimento della garanzia di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, sia stato formalmente negato da parte dell'Istituto per l'avvenuto accertamento della presenza di una o più condizioni di inoperatività della garanzia stessa recate dalla normativa che ne regola il funzionamento.
2. La garanzia di ultima istanza non è escutibile nel caso in cui le condizioni per l'attivazione della garanzia di cui all'art. 1, commi 1 e 2, previste a tal fine dalla normativa che ne regola il funzionamento, non siano state compiutamente verificate.
Art. 3.
1. La richiesta di escussione della garanzia è presentata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V che provvede al relativo pagamento dopo aver accertato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che - giusta quanto previsto dai decreti del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006 - l'Istituto dovrà stabilire per la concessione e la liquidazione delle garanzie sui finanziamenti di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2.
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 5-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 marzo 2006