MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 settembre 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2008)
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, riferiti al periodo 1 aprile-30 giugno 2008.
IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (2), relativamente al trimestre 1 aprile 2008-30 giugno 2008, sono indicati nella tabella riportata in allegato (All. A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.
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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, Suppl. n. 3, pag. 236.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore l'1 ottobre 2008.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.
Art. 3.
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (All. A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.
3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1 luglio 2008-30 settembre 2008 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2008
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ALLEGATO A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE
EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Periodo di riferimento della rilevazione: 1 aprile-30 giugno 2008. Applicazione dall'1 ottobre fino al 31 dicembre 2008.
| Categorie di operazioni | Classi di importo (in unità di euro) | Tassi medi (su base annua) |
| Aperture di credito in conto corrente (1) | fino a 5.000 | 13,27 |
| oltre 5.000 | 10,09 | |
| Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2) | fino a 5.000 oltre 5.000 | 7,83 7,15 |
| Factoring (3) | fino a 50.000 | 7,80 |
| oltre 50.000 | 7,14 | |
| Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4) | 10,63 | |
| Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5) | fino a 5.000 | 16,16 |
| oltre 5.000 | 12,10 | |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6) | fino a 5.000 | 13,96 |
| oltre 5.000 | 10,15 | |
| Leasing | fino a 5.000 | 13,30 |
| oltre 5.000 fino a 25.000 | 9,79 | |
| oltre 25.000 fino a 50.000 | 8,62 | |
| oltre 50.000 | 7,48 | |
| Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving (7) | fino a 1.500 | 16,32 |
| oltre 1.500 fino a 5.000 | 17,18 | |
| oltre 5.000 | 10,89 | |
| Mutui con garanzia ipotecaria (8): | ||
| - a tasso fisso | 6,30 | |
| - a tasso variabile | 6,30 |
Avvertenza
: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'allegato A al medesimo decreto. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,67 punti percentuali.
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LEGENDA DELLE CATEGORIE DI OPERAZIONI
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 settembre 2007; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi)
(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180/1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
(8) Mutui con durata superiore a 5 anni.