MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 24 settembre 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014)

 

Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Pubblica amministrazione.

Il MINISTRO DELL' ECONOMIA

E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Compensazione nell'anno 2014 delle cartelle esattoriali

1. La compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (7), e successive modificazioni e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, e successive modificazioni e integrazioni, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato, può essere effettuata, a richiesta del creditore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28-quater del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.

2. Le modalità per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.

3. Per le somme iscritte a ruolo che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, restano ferme le modalità previste dai decreti di cui al comma 2, come modificate dall'articolo 9, comma 02, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013 (8) e successive modificazioni.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pagg. 1204, 1955.

Art. 2.

Decorrenza

2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2014

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