MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2013.

(Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013)

 

Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interna per l'anno 2012 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Certificazione

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al Patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2012, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (8), come riproposto dall'art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 (9), le province e i comuni di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del Patto di stabilità interno 2012, comunicano, con il prospetto Certif. 2012/A e secondo le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 207, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (10), al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e per i quali viene, altresì, ridefinita la sanzione di cui al predetto art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dall'art. 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli Enti locali di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del Patto di stabilità interno 2012, comunicano, con il prospetto Certif. 2012/B e secondo le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla mancata erogazione nell'esercizio 2012 dei contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'art. 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798.

4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 447, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali viene ridefinita la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come riproposto dall'art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, le province e i comuni di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del Patto di stabilità interno 2012, comunicano, con il prospetto Certif. 2012/C e secondo le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla mancata riscossione nell'esercizio 2012 connessa alle procedure di privatizzazione di società partecipate avviate nel 2012 la cui riscossione è stata realizzata entro il 28 febbraio 2013.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, della citata legge n. 228/2012.

6. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al Patto di stabilità interno che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale", ai sensi dell'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (11), devono attestare, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche di impegni già assunti al 31 dicembre del 2011, con imputazione all'esercizio 2012. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

7. Gli spazi finanziari acquisiti mediante il Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale", ai sensi dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non utilizzati per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche di impegni già assunti al 31 dicembre 2011, con imputazione all'esercizio 2012, vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa del saldo obiettivo programmatico dell'anno 2012, di un importo pari ai predetti spazi non utilizzati.

8. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati inadempienti al Patto di stabilità interno 2012, ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta dall'art. 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183. Qualora la predetta certificazione trasmessa in ritardo attesti il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

10. Decorsi 60 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'Organo di revisione economico-finanziaria nel caso di Organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di Organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi 30 giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta il Ministero dell'Interno sospende tutte le erogazioni di risorse o i trasferimenti spettanti.

11. Qualora la certificazione trasmessa dal commissario ad acta, successivamente ai 60 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, attesti il rispetto del Patto di stabilità trovano applicazione le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell'art. 31 della legge 183 del 2011.

12. In caso di accertamento successivo della violazione del Patto di stabilità interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, gli Enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro 30 giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Commissario ad acta provvede, entro i successivi 30 giorni, ad assicurare l'assolvimento del predetto adempimento e a trasmettere la nuova certificazione debitamente sottoscritta.

13. Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del Patto di stabilità interno.

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 2510.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 2845; I.L.P. 2011, pag. 2094.

(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pag. 212; I.L.P. 2012, pag. 68.

(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 852, 1460; I.L.P. 2012, pagg. 404, 724.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2013

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ALLEGATO

A. Certificazione e prospetti allegati

Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2012, con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del Patto di stabilità interno, sono quelle previste nel prospetto allegato al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 luglio 2012, n. 0053363, concernente il monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l'anno 2012 (modello MONIT/12).

Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2012 che gli Enti locali soggetti al Patto hanno comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno all'indirizzo "http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/".

Considerato che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web ed al fine di agevolare gli Enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del Patto di stabilità interno per l'anno 2012, è stata prevista, così come per la certificazione relativa al Patto di stabilità interno 2011, una apposita procedura che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il modello (Certif. 2012) risulta già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2012, direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.

Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'art. 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, gli Enti locali che, in base a tale certificazione, risultano non rispettosi delle regole del Patto di stabilità interno, trasmettono un ulteriore prospetto (Certif. 2012/A), utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale prospetto, compilato automaticamente sulla base dei dati inseriti nel monitoraggio del secondo semestre, consente l'individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011 inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli Enti locali delle regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli Enti locali della regione siciliana e della regione Sardegna.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 207, della legge n. 228 del 2012, nel caso in cui i comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'art. 6 della legge n. 798 del 1984, dovessero risultare, in base alla citata certificazione, non rispettosi delle regole del Patto di stabilità interno, i predetti comuni trasmettono, altresì, un ulteriore prospetto (Certif. 2012/B) utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla mancata erogazione di tali contributi pluriennali nell'esercizio 2012. La compilazione di tale prospetto consente l'individuazione degli enti, fra quelli sopra indicati, per i quali non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 149 del 2011, riproposto dal novellato art. 31, comma 26, della legge 183 del 2011. Per i medesimi enti la sanzione di cui al predetto art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dall'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, concernente la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, si applica per un importo non superiore al 5% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 447, della legge n. 228 del 2012, gli Enti locali che, in base alla citata certificazione, risultano non rispettosi delle regole del Patto di stabilità interno 2012, trasmettono un ulteriore prospetto (Certif. 2012/C), utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla mancata riscossione, nell'esercizio 2012, di somme connesse alle procedure di privatizzazione di società partecipate avviate nel 2012 la cui riscossione è stata realizzata entro il 28 febbraio 2013. Tale prospetto consente di individuare gli enti per i quali viene ridefinita la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dall'art. 31, comma 26, lettera a) della legge n. 183 del 2011. Per tali enti la sanzione concernente la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, si applica per un importo non superiore al 5% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

Si precisa che nel prospetto Certif. 2012/C è prevista, per i comuni che rientrano contestualmente in entrambe le fattispecie indicate dai commi 207 e 447 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2013, una cella relativa ai "contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'art. 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798 non erogati nell'anno 2012" al fine di valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla somma degli effetti derivanti dalla mancata riscossione delle entrate di cui al comma 447 e dalla mancata erogazione di cui al comma 207; nel qual caso l'ente sarà assoggettato alla sanzione di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 7, del decreto legislativo n. 149 del 2011, riproposto dall'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, come ridefinita dal comma 447 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2013.

Infine, secondo quanto disposto dall'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" 2012, devono attestare, mediante la compilazione del prospetto Certif. 2012/D, che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2012 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, anche di impegni già assunti al 31 dicembre del 2011, con imputazione all'esercizio 2012. L'importo dei pagamenti effettuati, peraltro, risulterà indicato automaticamente sulla base dell'importo inserito da ciascun ente interessato in corrispondenza della voce "Pag Res" in sede di compilazione del modello MONIT/12 del 2° semestre.

Come precisato nella norma sopra richiamata, in assenza di tale attestazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. A tal proposito, si ritiene che la norma sia correttamente applicata se l'importo dei pagamenti di residui passivi in conto capitale effettuati nell'anno 2012 o, per gli enti in sperimentazione, anche di impegni già assunti al 31 dicembre 2011, con imputazione all'esercizio 2012 (quantificato nel prospetto del monitoraggio del 2° semestre nella voce "Pag Res") risulti non inferiore agli spazi finanziari acquisiti mediante il cosiddetto Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale". Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti in sperimentazione, anche di impegni già assunti al 31 dicembre 2011, con imputazione all'esercizio 2012, non potendo essere utilizzati per altre finalità, devono essere recuperati, determinando un peggioramento dell'obiettivo dell'anno 2012, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. Il recupero dei maggiori spazi finanziari viene effettuato in sede di certificazione (modello Certif. 2012) attraverso la rideterminazione del "saldo obiettivo 2012 finale" per un importo pari agli spazi finanziari acquisiti nell'ambito del "patto orizzontale nazionale" e non utilizzati per i pagamenti di residui passivi di parte capitale o, per gli enti in sperimentazione, anche di impegni già assunti al 31 dicembre 2011, con imputazione all'esercizio 2012.

B. Istruzioni per l'invio dei prospetti della certificazione

Per stampare il modello della certificazione è necessario accedere all'applicazione web del Patto di stabilità interno e richiamare, dal menu, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2012 che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al monitoraggio del secondo semestre del proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema, è possibile procedere alla predisposizione delle certificazioni mediante il pulsante "stampa certificato", che genererà i moduli in formato "pdf" pronti per la stampa da inviare in originale in formato cartaceo al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità e i tempi di seguito indicati, dopo aver provveduto all'integrazione manuale della sottoscrizione del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, del luogo della sottoscrizione e del timbro dell'ente stesso.

Il prospetto Certif. 2012/A (compilato dagli Enti locali in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno del 2012), e i prospetti Certif. 2012/B e Certif. 2012/C (compilati dagli Enti locali, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno del 2012, che rientrano nelle fattispecie previste rispettivamente dai commi 207 e 447 della legge n. 228 del 2012), verranno stampati automaticamente dal sistema insieme alla certificazione e, con essa, dovranno essere sottoscritti ed inviati secondo le stesse modalità, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali si applicano le relative sanzioni nei limiti sopra indicati. Infine, verrà, stampato automaticamente dal sistema insieme alla certificazione, il prospetto Certif. 2012/D, compilato dai comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale", al fine di acquisire la attestazione richiesta dall'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Si invitano gli Enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di produrre la stessa, che i dati del Patto di stabilità interno al 31 dicembre 2012, a suo tempo inseriti per il monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2013 mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del monitoraggio.

Naturalmente, la funzione di produzione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del Patto al 31 dicembre 2012.

Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno stampare il modulo della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni sul monitoraggio dell'anno 2012.

La citata documentazione (certificazione e prospetti) deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Non possono essere inviati certificazioni e prospetti diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del Patto di stabilità interno.

Si ribadisce che la predetta certificazione ed i prospetti, privi delle sottoscrizioni del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, non sono ritenuti validi ai fini della attestazione del rispetto del Patto di stabilità interno.

C. Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad acta

L'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al Patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011.

Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno si applicano solo le disposizioni di cui al comma 26, lettera d), dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo).

Qualora, invece, la certificazione, trasmessa in ritardo, non attesti il rispetto del Patto di stabilità interno si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il Presidente dell'Organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di Organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi 30 giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti.

Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta attesti il rispetto del Patto di stabilità, trovano applicazione le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell'art. 31 della legge 183 del 2011. Qualora, invece, la certificazione trasmessa dal commissario ad acta attesti il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'art. 31 della legge 183 del 2011.

Fatta eccezione per la fattispecie prevista dal comma 20-bis dell'art. 31 della legge 183 del 2011, di cui al successivo punto D., non sono accettate certificazioni inviate successivamente alla scadenza del predetto termine di 30 giorni previsto per gli adempimenti del commissario ad acta.

Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 26 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011.

Articolo 31, comma 20, legge n. 183/2011 - certificazione patto - Scadenze

Termini 31 marzo dall'1 aprile 29 giugno
(60 gg. dopo termine approvazione del rendiconto di gestione - art. 227 TUEL)
dal 30 giugno 29 luglio dal 30 luglio
Adempimenti Invio
certificazione
Invio
certificazione
Termine ultimo invio certificazione da parte dell'ente Commissario
ad acta
Termine ultimo per invio certificazione da parte del commissario ad acta  
Status ente   Inadempiente Rispettosi
(da certificaz.)
Non rispettosi
(da certificaz.)
Inadempienti Rispettosi
(da certificaz.)
Non rispettosi
(da certificaz.)
Inadempienti
Sanzioni   divieto assunzione personale [c. 26, lett. d), art. 31, legge n. 183/2011] divieto assunzione personale [c. 26, lett. d), art. 31, legge n. 183/2011] tutte le sanzioni previste dal c. 26 dell'art. 31, legge n. 183/2011 1) le sanzioni previste dal c. 26, art. 31, legge n. 183/2011
2) fino alla data di invio certificazione: sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno
le sanzioni previste dal c. 26, lett. b) e seguenti, art. 31, legge n. 183/2011 tutte le sanzioni previste dal c. 26 dell'art. 31, legge n. 183/2011 tutte le sanzioni previste dal c. 26 dell'art. 31, legge n. 183/2011, compresa la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno

D. Obbligo di invio di una nuova certificazione

Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del Patto di stabilità interno (art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011).

Al riguardo, si evidenzia che con la dizione "peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del Patto di stabilità interno" il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

a) la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno già attestato con la precedente certificazione;

b) la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del Patto di stabilità interno;

c) in caso di rispetto del Patto di stabilità interno, la nuova certificazione, a differenza della precedente, attesti, per giustificati motivi, la conformità dei dati a quelli del conto consuntivo.

Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del Patto di stabilità interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, gli Enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro 30 giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, nei successivi 30 giorni, ad assicurare la trasmissione della nuova certificazione debitamente sottoscritta.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i predetti termini, non possono essere inviate certificazioni rettificative di dati trasmessi precedentemente.

Si segnala, infine, che i dati indicati nella certificazione del Patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione cartacea a questa Ragioneria generale dello Stato, è tenuto a stampare e rinviare la nuova certificazione (ottenuta dopo aver rettificato i dati del monitoraggio del 2° semestre attraverso il sistema web) nei tempi stabiliti e con le modalità sopra richiamate (raccomandata a/r).

Il rispetto dei termini di invio consente l'applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 438, della legge n. 228 del 2012, che prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli Enti locali soggetti al Patto di stabilità interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto.

Infatti, l'importo complessivo della riduzione degli obiettivi delle province e dei comuni è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del Patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo nonchè sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della regione siciliana e della regione Sardegna di cui al richiamato art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011. Pertanto, al fine di operare la predetta riduzione di cui al citato comma 122 della legge n. 220 del 2010 nei tempi utili affinchè la stessa possa determinare benefici sui bilanci degli enti, il limite temporale sopra evidenziato è ritenuto inderogabile.

...omissis...

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