MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 25 febbraio 2016

(Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016)

 

Modalità di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in start up innovative.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (1).

2. Ai fini del presente decreto:

a) per TUIR si intende il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) per start up innovative si intendono le società indicate all'art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche non residenti in Italia purchè in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

c) per start up a vocazione sociale si intendono le società indicate nell'art. 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

d) per incubatore certificato, si intende la società indicata nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

e) per Organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start up innovative si intendono quegli Organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start up innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d);

f) per altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d).

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pag. 3068; 2013, pag. 372; I.L.P. 2012, pag. 1524; 2013, pag. 164.

Art. 2.

Soggetti interessati

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del TUIR, nonchè ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II dello stesso TUIR, che effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art. 3, in una o più start up innovative nei 4 periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.

2. L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di Organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start up innovative da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui è effettuato l'investimento agevolato.

3. Le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano:

a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;

b) nel caso di investimenti in start up innovative che si qualifichino come:

1) imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02);

2) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;

c) alle start up innovative e agli incubatori certificati, agli Organismi di investimento collettivo del risparmio, nonchè alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative;

d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start up innovativa oggetto dell'investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Art. 3.

Nozione di investimento agevolato

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonchè agli investimenti in quote degli Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e).

2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle imprese da parte della start up innovativa, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del Codice civile; gli investimenti in quote degli Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), e quelli effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.

4. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

5. Con riguardo alle start up innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.

Art. 4.

Agevolazioni fiscali

1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a € 500.000, in ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al 1° periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

2. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

3. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a € 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto.

4. Qualora la deduzione di cui al comma 3 sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

5. Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR, l'eccedenza di cui al comma 4 è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo deducibile delle società e degli enti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del TUIR.

6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR l'eccedenza di cui al comma 4 è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi presso la società partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

7. Nel caso di investimenti nelle start up a vocazione sociale, nonchè per gli investimenti in start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, secondo i codici delle attività economiche (ATECO) 2007 di cui alla tabella in allegato al presente decreto, la detrazione di cui al comma 1 è aumentata al 25% e la deduzione di cui al comma 3 è aumentata al 27%. Resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nei commi da 1 a 6.

8. Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a € 15.000.000 per ciascuna start up innovativa. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore disposte dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Art. 5.

Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che gli investitori di cui all'art. 2, comma 1, o i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) ed f), ricevano e conservino:

a) una certificazione della start up innovativa che attesti di non avere superato il limite di cui all'art. 4, comma 8, ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro 60 giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta in corso all'1 luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;

b) copia del piano di investimento della start up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima start up innovativa, sui relativi prodotti, nonchè sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;

c) per gli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 7, una certificazione rilasciata dalla start up innovativa attestante l'oggetto della propria attività.

2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), nonchè, nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), e l'entità dell'investimento agevolabile ai sensi del comma 2 dell'art. 2 è certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura degli Organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali altre società entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'articolo 3.

3. Qualora l'esercizio delle start up innovative, degli Organismi di investimento collettivo del risparmio o delle altre società che investono prevalentemente in start up innovative non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.

Art. 6.

Decadenza dalle agevolazioni fiscali

1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento ai sensi dell'art. 3, si verifica:

a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonchè la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;

b) la riduzione di capitale nonchè la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative o delle altre società che investono prevalentemente in start up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 2, comma 1;

d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del Registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25.

2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, la condizione di cui al comma 1 deve essere verificata in capo alla stessa società tramite la quale si effettua l'investimento. Qualora non sia rispettata la condizione di cui al primo periodo, gli investitori devono riceverne notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica tale causa di decadenza, al fine del rispetto degli adempimenti stabiliti nel successivo comma 4.

3. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:

a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonchè i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai Capi III e IV del Titolo III del TUIR; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa;

b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start up innovativa dovuta (i) alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 dello stesso art. 25, (ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a € 5.000.000, (iii) o alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

4. Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo:

a) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società, deve incrementare il reddito imponibile di tale periodo d'imposta dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3. Entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società è dovuto l'importo degli interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle società non versata per i periodi d'imposta precedenti per effetto delle disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° giorno successivo a quello della sua pubblicazione, a partire dal quale cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 marzo 2014, n. 66.

2. Il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e f), è verificato dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In deroga al comma 1:

a) la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 4 del presente decreto ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 luglio 2014;

b) le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 2 e al comma 1 dell'art. 6 del presente decreto hanno efficacia per gli investimenti effettuati a decorrere dall'1 gennaio 2015.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2016

Registrato alla Corte dei conti il 24-3-2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 589

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ALLEGATO

TABELLA - CODICI ATECO 2007 DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE INNOVATIVE DEL MANIFATTURIERO E DEI SERVIZI AD ALTO VALORE TECNOLOGICO IN AMBITO ENERGETICO

Codice
ATECO 2007
Descrizione

27.1

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

27.2

Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici

27.32

Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici

27.33

Fabbricazione di attrezzature per cablaggio

28.11

Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)

28.12

Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

28.13

Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.14

Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.15

Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)

28.21

Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

28.25

Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

28.29.2

Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)

29.31

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori

72.1

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

D.M. 25 febbraio 2016 - Modalità di attuazione dell'articolo 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start up innovative.

ONERI INTRODOTTI

- [Denominazione dell'onere] Conservazione delle certificazioni e del piano di investimento della start up innovativa

Riferimento normativo interno (articolo e comma): articolo 5

Comunicazione
e dichiarazione
Domanda Documentazione
da conservare
Altro
[] [] [X] []

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: Onere introdotto ex novo

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