MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 179 dell'1 agosto 2002)

 

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso, fisso con diritto di estinzione parziale anticipata e a tasso variabile.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso

1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i tassi di interesse in ragione d'anno, determinati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, sono fissati:

- al 4,85% per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni;

- al 5,15% per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni;

- al 5,30% per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di quindici anni fino a venti anni.

2. I tassi di cui al comma 1 sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento:

a) di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) delle spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui agli allegati A e B del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000;

c) delle spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzionale ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di funzioni o servizi;

d) delle spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolane o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale è assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui

a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata

1. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari i tassi di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono maggiorati nella misura indicata, con riferimento alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui

a tasso variabile

1. Per i mutui a tasso variabile il saggio di interesse in ragione d'anno, determinato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, è pari all'indice di riferimento definito dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 16 febbraio 1999 (13), recante: "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti", - maggiorato di 10 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in 10 anni e di 15 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in 15 e 20 anni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 25 luglio 2002

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 831.

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ALLEGATO

TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI DA APPLICARE

AL TASSO DI INTERESSE PER I MUTUI

CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE

ANTICIPATA ALLA PARI

Quota con diritto
di estinzione anticipata
Maggiorazioni (*)
40% 0,30
60% 0,45
80% 0,60

(*) Per tutte le durate dei mutui.

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