MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 luglio 2003, n. 256.
(Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003)
Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Disposizioni di carattere generale
1. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale di esonero previsto dall'articolo 21, comma 6, del Testo unico, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (30), come sostituito dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (31), il biodiesel, nell'ambito di un programma triennale di durata dall'1 luglio 2001 al 30 giugno 2004 e nel limite di un contingente annuo di 300.000 tonnellate, è esentato dall'accisa, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Il biodiesel di cui al comma 1 deve essere prodotto in impianti che presentino caratteristiche tecniche riconosciute idonee ai fini della concessione, rilasciata ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.
3. Le ditte ammesse a partecipare al programma triennale possono avviare alla esterificazione oli vegetali senza alcun vincolo riguardo l'origine dei semi oleosi di provenienza.
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(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 26; Suppl. n. 3, pag. 254; I.L.P. 1996, pagg. 13, 910.
(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
Art. 2.
Impianti di produzione e caratteristiche delle miscele
1. Gli impianti di produzione del biodiesel siti nel territorio della Comunità europea operano in regime di deposito fiscale.
2. L'Ufficio tecnico di finanza, ovvero l'Ufficio delle dogane ove istituito, competente per territorio, d'ora innanzi indicato competente Ufficio, esegue, ai fini fiscali, il controllo della rispondenza del biodiesel destinato alla immissione in consumo alle caratteristiche indicate nella Tabella allegata al presente regolamento. L'analisi dei campioni, prelevati durante l'attività di controllo, è eseguita presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane. Per l'eventuale revisione di analisi, su richiesta dell'operatore, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La miscelazione del biodiesel con l'olio da gas o con l'olio combustibile è effettuata nei depositi fiscali ed è verbalizzata dal competente Ufficio con l'indicazione dei volumi dei singoli componenti utilizzati per la miscela.
4. Nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, il biodiesel in miscela con il gasolio, è avviato al consumo come carburante, nel rispetto delle vigenti disposizioni tecniche, con tenore in volume di biodiesel fino al 5% ovvero al 25%.
5. Le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel in misura inferiore o uguale al 5%, che rispettano le caratteristiche del gasolio previste dalla normativa vigente, possono essere avviate al consumo sia presso utenti extra-rete che in rete. Tali miscele possono essere stoccate promiscuamente con gasolio. Limitatamente al trasferimento tra depositi fiscali, sulla documentazione fiscale e commerciale delle stesse miscele, è apposta l'indicazione "gasolio contenente biodiesel fino al 5%".
6. Le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel pari al 25%, possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra-rete. L'impiego in rete di tali miscele resta subordinato al rispetto delle norme tecniche che saranno emanate dalla Commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA). Sulla documentazione fiscale e commerciale delle stesse miscele, è apposta l'indicazione "gasolio contenente biodiesel al 25%".
Art. 3.
Procedura per la partecipazione al programma triennale
1. Sono ammesse a partecipare al programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, mediante l'assegnazione di quantitativi esenti dall'accisa entro il limite massimo annuale previsto dall'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ditte titolari di impianti che producono ed immettono in consumo biodiesel. Le ditte che intendono parte-cipare alla suddetta assegnazione presentano, per ciascuna delle annualità del programma triennale, entro il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, all'Agenzia delle dogane - Area verifiche e controlli tributi doganali e accise laboratori chimici - Ufficio metodologia di controllo della produzione industriale, delle trasformazioni e degli impieghi, apposita istanza con le seguenti indicazioni:
a) generalità della ditta e del legale rappresentante, numero di partita IVA, codice fiscale e codice accisa, località dell'impianto;
b) quantitativo di biodiesel richiesto;
c) estremi del decreto di concessione rilasciato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o dal Ministro delle Attività Produttive. Per gli impianti ubicati negli altri Paesi, gli estremi dei provvedimenti rilasciati dalle competenti autorità ai fini dell'esercizio;
d) capacità produttiva annua degli impianti quale risulta dal decreto di concessione o, per gli impianti in possesso della autorizzazione provvisoria all'esercizio, dalla verifica effettuata dal competente Ufficio. Per gli impianti situati negli altri Paesi, la capacità produttiva risultante dai provvedimenti rilasciati, ai fini dell'esercizio, anche provvisorio, dalle competenti autorità nazionali;
e) estremi della licenza di deposito fiscale e della denuncia di impiego del metanolo vidimata dal competente Ufficio;
f) dichiarazione di conformità delle caratteristiche merceologiche del biodiesel a quelle previste dalle vigenti norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);
g) dichiarazione delle quantità di biodiesel immesse in consumo nell'annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio;
2. All'istanza sono allegati:
a) copia dei documenti indicati nelle lettere c) ed e) del comma 1;
b) copia del verbale di verifica del competente Ufficio, per la capacità produttiva che non risulta dal decreto di concessione;
c) certificato di analisi rilasciato dalla stazione sperimentale combustibili o dalla stazione sperimentale oli e grassi, relativo all'annualità in corso, dal quale risulti la conformità delle caratteristiche merceologiche di cui alla lettera f) del comma 1. Per gli impianti situati negli altri Paesi comunitari, tale certificato viene rilasciato dall'autorità competente, preventivamente comunicato all'Italia;
d) certificazione del competente Ufficio per le immissioni in consumo dichiarate. Tale certificazione può essere inviata anche successivamente alla presentazione della domanda ma comunque non oltre il decimo giorno.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese estere, limitatamente agli impianti siti nell'ambito dell'Unione europea, di produzione di biodiesel con obbligo di presentare documentazione equivalente a quella prescritta per le ditte nazionali.
4. Entro il 30 luglio 2004, le ditte assegnatarie, presentano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero delle Attività Produttive, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, una relazione a consuntivo, dalla quale risultino per ciascuna delle annualità del programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, la provenienza e la natura degli oli vegetali utilizzati, i quantitativi di biodiesel prodotti su base annua, la destinazione dei sottoprodotti di lavorazione, la destinazione d'uso del biodiesel ed i mercati di riferimento.
5. Per il biodiesel utilizzato per autotrazione in miscela con gasolio, secondo le modalità indicate nell'articolo 2, commi 4, 5 e 6, sono fornite dalle ditte assegnatarie, a richiesta delle amministrazioni competenti, tutte le informazioni necessarie per l'accertamento della regolarità di tale impiego.
Art. 4.
Criteri di assegnazione
1. Nel caso in cui i quantitativi complessivamente richiesti dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, trovino copertura nel limite annuo previsto, si procede alla loro integrale assegnazione.
2. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono il limite di cui al comma 1, l'assegnazione è effettuata con le seguenti modalità:
a) nella prima annualità di eccedenza, trasformando, per ciascun soggetto richiedente, i quantitativi di biodiesel di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), espressi in tonnellate, nonchè la capacità produttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), pure espressa in tonnellate, in percentuale sui valori totali e moltiplicandoli, rispettivamente, per 0,6 e 0,4. La somma dei valori ottenuti viene moltiplicata per un fattore pari al grado di utilizzo, nell'annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, delle quote assegnate nelle due annualità. Per gli impianti di nuova installazione e per il primo anno di attività, i suddetti coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e a 0,1. Il valore ottenuto costituisce il peso con cui ogni richiedente partecipa all'assegnazione del contingente. Nel caso in cui con il suddetto calcolo sia determinata un'assegnazione superiore alla richiesta, il quantitativo eccedente la richiesta stessa verrà ripartito tra i restanti richiedenti, con il medesimo criterio;
b) nelle annualità successive, assegnando, a ciascuna ditta richiedente, un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi immessi in consumo nell'annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, moltiplicata per il coefficiente 12. Le eventuali quote residue sono assegnate utilizzando i criteri di cui alla lettera a). Se sono presentate istanze di partecipazione da parte di ditte che non hanno avuto l'assegnazione per l'anno precedente, i quantitativi richiesti, eventualmente corretti applicando i criteri di cui alla lettera a), sono assegnati utilizzando, in via prioritaria, le predette quote residue e, se necessario, riducendo le assegnazioni in essere in misura proporzionale.
3. L'assegnazione dei quantitativi è effettuata, per ciascuna delle annualità del programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non sono prese in considerazione le istanze presentate o inoltrate dopo il termine stabilito. Sono escluse dall'assegnazione le ditte che, seppure invitate dall'Amministrazione finanziaria, non hanno provveduto a regolarizzare eventuali istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione.
4. I quantitativi di biodiesel assegnati non possono essere ceduti.
5. E' facoltà della ditta assegnataria utilizzare parte della quantità assegnata mediante contratti di lavorazione stipulati presso gli impianti di altre ditte assegnatarie, dandone comunicazione ai competenti uffici.
6. Il biodiesel immesso in consumo in quantitativi superiori a quelli assegnati è assoggettato ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Art. 5.
Disposizioni varie
1. Per le annualità 1 luglio 2001-30 giugno 2002 e 1 luglio 2002-30 giugno 2003, i quantitativi non assegnati, possono essere riassegnati, con i criteri di cui all'articolo 4, a condizione che l'immissione in consumo dei medesimi avvenga entro il 30 luglio 2004.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento, adottato con decreto 22 maggio 1998, n. 219.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 luglio 2003
Registrato alla Corte dei conti il 2-9-2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 298
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ALLEGATO
(Art. 2, comma 2)
TABELLA CARATTERISTICHE FISCALI PER IL BIODIESEL
DA IMPIEGARE NELL'USO DI TRAZIONE E COMBUSTIONE
| Caratteristiche (*) | Unità di misura | Valore | Metodo di prova | ||
| Min | Max | ||||
| 1 | Aspetto | Limpido | Esame visivo | ||
| 2 | Metilesteri | % m/m | 96,5 | EN 14103 | |
| Monogliceridi | % m/m | 0,80 | EN 14105 | ||
| 3 | Digliceridi | % m/m | 0,20 | EN 14105 | |
| Trigliceridi | % m/m | 0,20 | EN 14105 | ||
| 4 | Metanolo (**) | % m/m | 0,20 | EN 14110 | |
| 5 | Estere metilico di acido Linolenico (***) | % m/m | 12,0 | EN 14103 | |
| 6 | Valore di iodio (****) | gI2/100gr | 120 | EN 14111 | |
(*) - Le caratteristiche e i metodi di prova sono ricavati dalle norme UNI 10946 e 10947 (o loro modifiche EN 14214-2002 e EN 14213-2002) che sostituiscono la norma UNI 10635, originaria della Tabella allegata al precedente decreto 22 maggio 1998, n. 219.
(**) (***) - Le caratteristiche non si applicano per il biodiesel destinato alla combustione.
(****) - Nel caso di biodiesel destinato alla combustione il limite è di 135 g I
2/100g. - Per la determinazione del biodiesel in miscela con idrocarburi viene utilizzato il metodo pr EN 14078-2000.