MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 151 dell'1 luglio 2005)

 

Modalità operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai comuni per imposta comunale sugli immobili (ICI), previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 1 agosto 2003, n. 206.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LE POLITICHE FISCALI

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DEL MINISTERO DELL'INTERNO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono individuate le modalità operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai comuni, previsti dall'art. 2, comma 2, della legge 1 agosto 2003, n. 206, a copertura delle minori entrate del gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito della disposizione contenuta nel comma 1, dello stesso art. 2, che riconosce la natura di pertinenze degli edifici di culto, agli immobili ed alle attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari da parte delle parrocchie, degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonchè degli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione.

Art. 2.

Determinazione delle minori entrate

1. Le minori entrate dei comuni per l'anno 2003 ed anni successivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni richiamate all'art. 1 del presente decreto sono quantificate ragguagliandole alle somme accertate contabilmente per l'esercizio 2002 per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti. Le minori entrate sono determinate tenendo conto del fatto che l'esenzione opera per l'anno 2003 dal 21 agosto 2003, data di entrata in vigore della legge 1 agosto 2003, n. 206, mentre per gli anni 2004 e successivi l'esenzione spiega effetti per l'intera annualità di imposta.

2. Le minori entrate di cui al comma 1 sono integralmente rimborsate ai comuni dallo Stato sulla base dei dati desumibili da un'apposita certificazione trasmessa dagli Enti locali, predisposta secondo il modello di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

Modello di certificazione

1. È approvato il modello di certificazione di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale i comuni attestano le entrate accertate contabilmente per l'anno 2002 derivanti dall'imposta comunale sugli immobili per le fattispecie indicate all'art. 1 del presente decreto ed individuano, conseguentemente, l'importo complessivo delle somme oggetto di trasferimento statale, indicando separatamente le somme spettanti per l'anno 2003 e per gli anni 2004 e successivi.

2. Il modello di cui all'allegato A, redatto in doppio originale, è sottoscritto dal responsabile del tributo e dal responsabile del servizio finanziario del comune, i quali attestano che gli importi ivi contenuti sono riferiti esclusivamente alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni richiamate all'art. 1 del presente decreto.

3. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi l'accertamento e/o la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili a norma dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (30), la sottoscrizione del modello di cui all'allegato A deve essere effettuata, oltre che dal responsabile del servizio finanziario del comune, dall'affidatario del servizio di accertamento e/o di riscossione in luogo del responsabile del tributo.

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(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pagg. 320, 941; I.L.P. 1998, pagg. 192, 613.

Art. 4.

Trasmissione della certificazione

1. I comuni entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trasmettono, a pena di decadenza, in duplice copia la certificazione di cui all'art. 3 alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo competente, all'Ufficio di presidenza della giunta regionale per i comuni della regione Valle d'Aosta ed ai Commissariati di governo delle province autonome di Trento e di Bolzano per i comuni della regione Trentino-Alto Adige. Gli uffici riceventi provvedono ad inoltrare una copia della certificazione, entro 10 giorni dalla prescritta scadenza, al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale. La trasmissione dei dati potrà eventualmente avvenire anche per via telematica, secondo istruzioni da parte del Ministero dell'Interno.

2. Nel caso in cui l'Ente locale abbia affidato a terzi l'accertamento e/o la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili a norma dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la trasmissione delle certificazioni è comunque effettuata dal comune.

Art. 5.

Trasferimenti erariali compensativi ai comuni

1. I trasferimenti erariali compensativi per i comuni compresi nei territori delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna sono disposti dal Ministero dell'Interno.

2. I trasferimenti erariali compensativi per i comuni compresi nei territori delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze attribuite in materia di finanza locale, sono disposti dal Ministero dell'Interno a favore di questi enti, che provvedono poi all'attribuzione delle quote dovute ai singoli comuni interessati, nel rispetto dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

3. Restano fermi gli adempimenti stabiliti dal presente decreto a carico dei comuni compresi nei territori delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

Trasmissione dei dati

1. Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, i dati complessivi di gettito relativo alle fattispecie esenti ed i dati relativi alle somme da attribuire a ciascun comune.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2005

Registrato alla Corte dei Conti il 15-6-2005

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 282

Allegato A ...omissis...

 

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