MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 25 marzo 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009)

 

Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (09A04917).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (13), relativi a operazioni di finanziamento a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante, controgarante o cogarante negli interventi di cui al comma 1.

3. La garanzia dello Stato opera limitatamente alla quota dovuta dal Fondo per la garanzia concessa, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati, anche a titolo di acconto, dal Fondo stesso.

4. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali garanzie reali e personali acquisite a fronte dell'operazione assistita dall'intervento del Fondo. Il gestore del Fondo, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante procedure coattive esattoriali di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (14).

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.

(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 967; I.L.P. 1999, pag. 792.

Art. 2.

1. La garanzia dello Stato non opera nel caso in cui l'intervento di garanzia previsto dall'art. 1, comma 1, sia stato formalmente negato da parte del Fondo per l'avvenuto accertamento della presenza di una o più condizioni di inefficacia dello stesso intervento di garanzia previste dal decreto del 23 settembre 2005.

Art. 3.

1. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato di cui all'art. 1 è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, e al gestore del Fondo, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore del Fondo, provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del Fondo di garanzia e l'escussione della garanzia dello Stato.

3. Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il tempestivo soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2009

Registrato alla Corte dei conti il 14-4-2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 47

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