MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 giugno 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003)
Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2003 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2003 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 12 agosto 1982, n. 576 (28), come sostituito dall'art. 4, comma 26, del predetto decreto legislativo n. 373 del 1998, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura dello 0,42 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2002, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.
2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2003 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, è stabilito nella misura dello 0,10 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2002.
3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2002 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP 18 dicembre 2001 (29), in misura pari al 7% dei predetti premi.
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(28) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 1937.
(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 417.
Art. 2.
1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2003, di cui all'art. 1, è versato dalle imprese di assicurazione e riassicurazione entro il 31 luglio 2003, al netto della rata di acconto versata entro il 31 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze 11 giugno 1999 (30).
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(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2038; I.L.P. 1999, pag. 1721.
Art. 3.
1. L'ISVAP provvede a comunicare alle singole imprese l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2003