MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014)

 

Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello di dichiarazione

1. E' approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, ai sensi dell'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (7).

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 468, 1156; I.L.P. 2012, pag. 564.

Art. 2.

Struttura del modello di dichiarazione

1. Il modello è formato da 3 fogli, larghi cm. 21 e alti cm. 30, con 2 facciate. La 1ª facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e del rappresentante firmatario della dichiarazione nonchè dei dati relativi all'impegno alla presentazione telematica; la 2ª relativa alla descrizione degli immobili totalmente imponibili, la 3ª e la 4ª dedicate agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti. In particolare, per quanto riguarda gli immobili parzialmente imponibili, sono indicati sulla base del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200 (8), i criteri per determinare per ciascun immobile la percentuale di imponibilità in ragione dello svolgimento nello stesso dell'attività con modalità commerciali, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, con riferimento distintamente all'attività didattica e alle altre attività di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (9). L'ultimo foglio contiene i dati relativi alla determinazione dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili nonchè all'esposizione dei dati relativi a compensazioni e rimborsi per entrambi i tributi.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura "IMU/TASI ENC imposta municipale propria Tributo per i servizi indivisibili dichiarazione per l'anno 20.. periodo d'imposta 20.." che è in colore pantone 248 U.

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pag. 3389; I.L.P. 2012, pag. 1701.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993; Suppl. n. 2, pag. 82; I.L.P. 1993, pag. 599.

Art. 3.

Presentazione della dichiarazione

1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nel modello di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

Art. 4.

Caratteristiche tecniche per la stampa

del modello di dichiarazione

1. Il modello di dichiarazione IMU deve presentare i seguenti requisiti:

a) stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

b) conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:

a) larghezza minima: cm. 19,5 - massima cm. 21,5;

b) altezza minima: cm. 29,2 - massima cm. 31,5.

3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:

a) larghezza minima: cm. 35 - massima cm. 42;

b) altezza minima: cm. 29,2 - massima cm. 31,5.

4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 5.

Termini per la presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2014

Allegati ...omissis...

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