MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 26 giugno 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2015)

 

Monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l'anno 2015 per le città metropolitane, le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

...omissis...

Decreta:

Articolo unico

1. Le città metropolitane, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in applicazione del comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (1), forniscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni per il monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l'anno 2015 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche con riferimento alla situazione debitoria, con le modalità e i prospetti definiti nell'allegato che è parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il Patto di stabilità interno sul sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 2845; I.L.P. 2011, pag. 2094.

Roma, 26 giugno 2015

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MONITORAGGIO

DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente allegato definisce le regole, le modalità e i modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2015 ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. Istruzioni generali

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio

A.3. Creazione di nuove utenze

A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del Patto di stabilità interno

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto

B. Istruzioni per la compilazione dei modelli MONIT/15 per le città metropolitane, le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti

B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno

B.1.1. Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza

B.1.2. Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento

B.1.3. Risorse provenienti dall'Unione europea e spese connesse

B.1.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1., B.1.2. e B.1.3.

B.1.5. Risorse connesse al Piano generale di censimento

B.1.6. Spese sostenute dal comune di Campione di Italia

B.1.7. Spese per gli interventi di edilizia scolastica

B.1.8. Federalismo demaniale

B.1.9. Spese in conto capitale e proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale di partecipazioni in società

B.1.10. Risorse per interventi relativi al progetto approvato dal CIPE con deliberazione n. 57/2011 (TAV)

B.1.11. Rimborso rate di ammortamento dei mutui da parte dello Stato

B.1.12. Esclusione degli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata Capitale italiana della cultura

B.1.13. Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto capitale

B.1.14. Esclusione delle spese sostenute per interventi di rimozione dei passaggi a livello

B.1.15. Esclusione delle spese sostenute dal comune di Casale Monferrato per interventi di bonifica dall'amianto

B.1.16. Esclusione delle entrate derivanti dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali

B.1.17. Esclusione delle spese sostenute con risorse proprie dai comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

B.1.18. Esclusione dei trasferimenti regionali, nonchè le correlate spese, riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna

B.1.19. Esclusione del contributo di 530 milioni di cui al comma 10 dell'art. 8 del decreto-legge n. 78 del 2015

B.1.20. Esclusione delle spese sostenute dai comuni sede delle città metropolitane a valere sulla quota di cofinanziamento

B.2. Alcune precisazioni

B.2.1. Fondo pluriennale vincolato

B.2.2. Fondo crediti di dubbia esigibilità

B.2.3. Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali

B.2.4. Patto orizzontale nazionale

B.2.5. Certificazione dei tempi di pagamento in attuazione dell'articolo 41 della legge 24 aprile 2014, n. 66

B.2.6. Trasferimenti statali e regionali

B.2.7. Verifica del rispetto del Patto di stabilità interno

C. Indicazioni operative inerenti all' invio dei dati A. Istruzioni generali

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

Le città metropolitane, le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti compilano semestralmente il prospetto MONIT/15 allegato al presente decreto inserendo i dati richiesti in migliaia di euro.

Le risultanze del patto di stabilità interno devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo:

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf.

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio

Cumulabilità

I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il 1° semestre devono essere riferiti al periodo che inizia l'1 gennaio e termina il 30 giugno 2015).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede il blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del 2° semestre risultino inferiori a quelli del semestre precedente. Per le voci di parte corrente, poichè è possibile che gli impegni siano provvisori, non è previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

Variazioni

In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al semestre cui si riferisce l'errore.

Dati provvisori

Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio del patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alle voci in conto capitale considerate in termini di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non sia quella definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. Al riguardo, con riferimento al monitoraggio del secondo semestre, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro 60 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione 2015. Trascorso tale termine l'ente non può più apportare variazioni ai dati trasmessi salvo che nei seguenti casi:

1. se rileva, rispetto a quanto già trasmesso, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del Patto di stabilità interno (articolo 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011) e cioè:

a) in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno, se si accerta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, rispetto ai dati precedentemente trasmessi. Ad esempio, se l'obiettivo è pari a 10 e l'ente ha inizialmente comunicato un risultato di -5, se accerta successivamente un risultato di -10, è tenuto a variare i dati del monitoraggio e a trasmettere una nuova certificazione;

b) se le nuove risultanze contabili, contrariamente alle precedenti, attestano il mancato rispetto del Patto di stabilità interno. Ad esempio, se l'obiettivo è pari a 10 e l'ente ha inizialmente comunicato un risultato di 15, se accerta successivamente un risultato di -10, è tenuto a variare i dati del monitoraggio e a trasmettere una nuova certificazione;

c) in caso di rispetto del patto di stabilità interno, se si accerta una minore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, rispetto ai dati precedentemente trasmessi.

Ad esempio, se l'obiettivo è pari a 10 e l'ente ha inizialmente comunicato un risultato di 20, se accerta successivamente un risultato di 15, è tenuto a variare i dati del monitoraggio e a trasmettere una nuova certificazione;

2. a seguito di accertamento successivo della violazione del Patto di stabilità interno (articolo 31, commi 28 e 29, della legge n. 183 del 2011). In tal caso, l'ente locale inadempiente è tenuto a rettificare i dati inseriti in sede di monitoraggio del patto di stabilità interno e ad inviare una nuova certificazione del saldo finanziario di competenza mista conseguito entro 30 giorni dal predetto accertamento.

A.3. Creazione di nuove utenze

Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun ente comunichi o mediante la pagina del sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/, oppure inviando all'indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, le informazioni sotto indicate:

a. nome e cognome del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica istituzionale e telefonico del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, più utenze.

Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare la registrazione, seguendo la procedura sopra descritta, nel più breve tempo possibile.

A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del Patto di stabilità interno

Le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema web, relativo al Patto di stabilità interno, sono disponibili sulla pagina iniziale dell'applicazione web nel documento riportante la dicitura "Regole per il sito".

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto

Si segnala che, riguardo ai criteri generali concernenti la gestione del Patto di stabilità interno, le città metropolitane, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono far riferimento alla circolare annuale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato visionabile sul sito:

http://www.rgs.mef.gov.it/. Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782, dal lunedì al venerdì con orario ore 8,00-13,00/14,00-18,00;

pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;

rgs.igop.segr@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno;

quesiti.pattostab@protezionecivile.it (Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

B. Istruzioni per la compilazione del modello MONIT/15 per le città metropolitane, le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti

Con il modello MONIT/15 sono acquisite le informazioni finanziarie, cumulate a tutto il periodo di riferimento, per la determinazione del saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, tra le entrate finali (primi 4 titoli di bilancio dell'entrata) e le spese finali (primi 2 titoli di bilancio della spesa), così come definito dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

Più precisamente, il saldo espresso in termini di competenza mista è calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui), per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Tra le entrate finali non sono considerati l'avanzo di amministrazione ed il fondo di cassa [si vedano, in proposito, i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province e le città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194].

Il comma 490 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), nel modificare il comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha inoltre stabilito che, nella determinazione del predetto saldo finanziario, rientrano, fra le spese, anche gli stanziamenti di competenza di parte corrente del Fondo crediti di dubbia esigibilità. A tal proposito, si rinvia a quanto meglio precisato nel successivo paragrafo B.2.2. del presente decreto.

Per la determinazione del saldo finanziario utile ai fini del monitoraggio del rispetto del Patto di stabilità interno rilevano le voci così come registrate nei rendiconti degli enti. Al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, infatti, non possono essere prese in considerazione eventuali richieste di contabilizzazione delle entrate e delle uscite in difformità dalla loro reale allocazione nei documenti di bilancio.

Infatti, la riallocazione convenzionale delle predette poste contabili determinerebbe una alterazione del concorso alla manovra degli Enti locali rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, atteso che ai fini del calcolo dell'indebitamento netto dell'anno di riferimento rilevano le poste come iscritte nei bilanci e non quelle convenzionalmente considerate.

B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del Patto di stabilità interno

La vigente disciplina del Patto di stabilità interno, al fine di evitare che i vincoli del patto rallentino gli impegni e i pagamenti per interventi considerati prioritari e strategici, nonchè per correggere eventuali effetti anomali che potrebbero determinarsi sui saldi a causa del non allineamento temporale tra entrata e spesa, prevede l'esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di alcune tipologie di entrate e di spese, alcune delle quali già previste dalla normativa previgente.

Nei paragrafi che seguono sono indicate le esclusioni vigenti.

B.1.1. Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza

Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Come è noto, il comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel testo sostituito dal n. 3) della lettera c) dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 e successivamente modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato d'emergenza, si provvede, in linea generale e salvo che sia diversamente stabilito con la stessa deliberazione dello stato di emergenza, anche a mezzo di ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei princìpi generali dell'Ordinamento giuridico.

Ciò premesso, l'esclusione di cui al comma 7 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 è estesa, per analogia, anche alle spese sostenute dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

In particolare, le esclusioni operano distintamente per le entrate e per le spese nel modo di seguito indicato:

1. Entrate

Sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato di cui al comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 (e non anche da altre fonti) purchè registrate (ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate, per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Sono oggetto di esclusione, pertanto, gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti esclusivamente dal bilancio dello Stato. L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle regioni.

2. Spese

Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale - disposti a valere sulle predette risorse statali - effettuati per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, purchè effettuati a valere su risorse registrate (accertate, per la parte corrente, e incassate, per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo, si sottolinea che sono escluse dal Patto di stabilità interno le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di spesa (ad esempio, le spese sostenute dal comune a valere su risorse proprie o a valere su donazioni di terzi).

L'esclusione delle correlate entrate è stata prevista al fine di compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti dall'esclusione delle spese.

L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate.

Si precisa che le spese sono escluse anche successivamente alla revoca o alla scadenza dello stato di emergenza ovvero a seguito di rientro nel regime ordinario, purchè nei limiti delle corrispondenti entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per la parte capitale) in attuazione delle predette ordinanze di necessità e di urgenza connesse allo stato emergenziale.

L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere, nonchè all'avvenuta emanazione delle ordinanze in questione.

Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - di valutare la natura delle spese oggetto di esclusione nonchè di verificare la corrispondenza tra le spese sostenute e le suddette risorse statali, gli enti interessati, ai sensi del successivo comma 8 dell'articolo 31, trasmettono al Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo e sulla base di un apposito prospetto predisposto dallo stesso Dipartimento, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, con separata evidenza della parte corrente e della parte capitale, nonchè delle relative risorse attribuite dallo Stato.

La presentazione di detto elenco costituisce un obbligo a carico dell'ente beneficiario. Pertanto, la sua omessa o ritardata comunicazione, rappresentando una violazione di una disposizione di legge, impedisce il perfezionamento dell'iter che consente allo stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni.

Si ritiene opportuno segnalare che l'individuazione delle spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilità degli enti che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta valutazione in merito alle opere e alla tipologia di finanziamenti oggetto della esclusione. A tal proposito, si segnala l'opportunità che eventuali chiarimenti in merito vengano indirizzati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l'utilizzo della casella di posta elettronica dedicata:

quesiti.pattostab@protezionecivile.it (cfr. paragrafo A.5. del presente decreto).

Qualora le spese effettuate dall'ente non venissero riconosciute dal Dipartimento della protezione civile e, pertanto, non ammesse al rimborso previsto, si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 in caso di mancato o minore riconoscimento di fondi da parte dell'Unione europea (cfr. paragrafo B.1.3. del presente decreto), l'importo corrispondente alle spese non riconosciute dovrà essere considerato nel saldo finanziario valido ai fini del Patto di stabilità interno.

Le poste da escludere ai sensi del citato comma 7 trovano evidenza nelle voci E4, E15, S2 e S13 del modello MONIT/15.

Le poste da sommare, per le spese non riconosciute e quindi non ammesse al rimborso, trovano evidenza nelle voci S10 e S26 del modello MONIT/15.

Infine, con riferimento alle spese per gli interventi realizzati direttamente dagli Enti locali con risorse proprie, si segnala che l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui al comma 8-bis dell'articolo 31, diversamente dal summenzionato comma 7, può essere operata solo previa emanazione di una specifica disposizione di legge.

B.1.2. Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento

Il comma 9 del richiamato articolo 31 equipara, ai fini del Patto di stabilità interno, gli interventi realizzati direttamente dagli Enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, agli interventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza descritta al precedente punto B.1.1.

Al riguardo, si rammenta che il citato comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 343 del 2001 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ne consegue che l'esclusione delle entrate e delle spese relative alla richiamata dichiarazione di grande evento continua ad applicarsi esclusivamente con riferimento alle operazioni finanziarie (accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti) non ancora concluse e la cui dichiarazione di grande evento è avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012.

L'esclusione delle entrate e delle relative spese, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato purchè registrati (ovvero accertati per la parte corrente e incassati per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. L'esclusione non opera invece per le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio, le spese sostenute dall'ente per il grande evento a valere su risorse proprie).

Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti riferiti ai grandi eventi ancora oggetto di esclusione, si ribadisce l'opportunità che i chiarimenti in materia vengano indirizzati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. paragrafo A.5. del presente decreto).

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E5, E16, S3 e S14 del modello MONIT/15.

B.1.3. Risorse provenienti dall'Unione europea e spese connesse

Anche per il 2015, con riguardo alle risorse provenienti dalla Unione europea, il comma 10 del summenzionato articolo 31 esclude dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonchè le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dagli Enti locali.

L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, o dell'ente locale.

Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal Patto di stabilità interno, ai sensi del citato comma 10, le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo essere restituite all'Unione europea, devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali.

La valutazione specifica circa la natura delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonchè sulla base delle informazioni fornite dall'ente che assegna le risorse.

Si evidenzia, inoltre, che l'esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall'Unione europea opera nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale per la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre spese comunque sostenute dall'ente per la realizzazione dello stesso progetto e non coperte dai fondi U.E.

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purchè la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purchè relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e riscosse per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.

In proposito, occorre precisare che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per la parte corrente) o all'incasso (per la parte in conto capitale) registrato nell'anno di riferimento. Circa le spese effettuate a valere sulle suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento.

Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione europea.

Si segnala, inoltre, che il comma 11 del medesimo articolo 31 stabilisce che, qualora l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del Patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento o all'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre. Infine, si ritiene utile sottolineare che, qualora l'ente locale non abbia escluso, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti dall'Unione europea nell'anno del loro effettivo accertamento/incasso, non può successivamente escludere le correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno/pagamento. Infatti, la mancata esclusione dal saldo di tali entrate è da ritenersi assimilabile all'ipotesi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'attuazione del richiamato comma 10 dell'articolo 31 con conseguente inclusione dei pagamenti non riconosciuti tra le spese del Patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è stato comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E6, E17, S4 e S15 del modello MONIT/15.

Le poste da sommare, in attuazione di quanto disposto dal comma 11 del richiamato articolo 31, trovano evidenza nelle voci S10 e S26 del modello MONIT/15.

B.1.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1, B.1.2 e B.1.3

Per rendere più agevole l'applicazione del meccanismo di esclusione previsto per le entrate e le relative spese connesse alle calamità naturali, ai grandi eventi e alle risorse provenienti dalla Unione europea si riportano, a titolo esemplificativo, alcune possibili fattispecie:

Risorse di parte corrente:

1. L'ente negli anni 2009-2014 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2015, 2016, 2017, etc.);

2. l'ente, nell'anno 2015, accerta 100 a fronte di impegni già assunti a valere su altre risorse negli anni 2009-2014; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2015 mentre non possono essere esclusi ulteriori impegni a valere sui 100;

3. l'ente, nell'anno 2015, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni, 2016, 2017; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2015 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2016, 2017.

Risorse in conto capitale

1. L'ente negli anni 2009-2014 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2015, 2016, 2017, etc.);

2. l'ente, nell'anno 2015, incassa 100 a fronte di spese già effettuate a valere su altre risorse negli anni 2009-2014; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2015 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;

3. l'ente, nell'anno 2015, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2016 e 2017; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2015 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2016 e 2017.

Le esclusioni di cui ai precedenti 3 paragrafi, non si applicano alle entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, effettuate a valere su entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e riscosse per la parte in conto capitale) a partire dall'1 gennaio 2009.

Si ribadisce, inoltre, che l'esclusione delle entrate e delle relative spese dal saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui ai citati commi 7, 9 e 10 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 rappresenta un obbligo e non una facoltà per gli Enti locali. Pertanto, anche per gli enti che nel 2015 sono assoggettati per la 1ª volta alla disciplina del Patto di stabilità interno, l'esclusione in parola opera a prescindere dalla circostanza che tali entrate e tali spese si siano verificate in costanza di assoggettamento agli obblighi relativi al Patto di stabilità interno.

Infine, qualora un ente, erroneamente, non abbia escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno le predette entrate nell'anno del loro effettivo accertamento o incasso, in assenza di rettifica in tal senso della certificazione relativa all'anno in questione, l'ente non può operare l'esclusione dal saldo finanziario delle correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno o pagamento.

B.1.5. Risorse connesse al Piano generale di censimento

Anche per l'anno 2015 trova applicazione il comma 12 dell'articolo 31 che, per gli Enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, prevede l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità interno delle eventuali risorse residue trasferite dall'ISTAT nonchè delle eventuali spese residue per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite.

Il rimborso delle spese sostenute dagli enti per il censimento va considerato in entrata come un trasferimento e codificato con il codice SIOPE 2599 "Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico".

Per quanto concerne le spese, le medesime vanno codificate secondo la loro collocazione in bilancio che tiene conto ovviamente della loro natura.

Trattandosi di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si ribadisce che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.

Le disposizioni contenute nel citato comma 12 si applicano anche agli Enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato articolo 50 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E7 e S5 del modello MONIT/15.

B.1.6. Spese sostenute dal comune di Campione di Italia

Il comma 14-bis dell'articolo 31, come introdotto dal comma 537 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2014, dispone, a partire dal 2014 e per gli anni 2015 e 2016, l'esclusione dal saldo finanziario di parte corrente rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, delle spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'Interno n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave. L'esclusione opera per le sole spese correnti, nel limite di 10 milioni di euro annui.

La posta da escludere trova evidenza nella voce S6 del modello MONIT/15.

B.1.7. Spese per gli interventi di edilizia scolastica

Il comma 14-ter dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come introdotto dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ha disposto, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica.

L'esclusione riguarda le spese in conto capitale ed opera nel limite complessivo annuo di 122 milioni di euro. I comuni beneficiari della predetta esclusione sono stati individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 che recepisce in un unico elenco, con qualche piccola rettifica, i beneficiari individuati nei tre precedenti D.P.C.M. del 13 e 30 giugno 2014 e del 28 ottobre 2014. Ne consegue, pertanto, che l'esclusione delle predette spese in conto capitale è da intendersi riferita ai soli comuni individuati dal predetto D.P.C.M. del 24 dicembre 2014.

Il successivo comma 14-quater del medesimo articolo 31, introdotto dal comma 467 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2015, prevede anche per le città metropolitane e le province l'esclusione dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, nel limite massimo annuo di 50 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, delle spese per interventi di edilizia scolastica. Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La posta da escludere trova evidenza nella voce S16 del modello MONIT/15.

B.1.8. Federalismo demaniale

Con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il comma 15 del citato articolo 31 dispone l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno di un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

I criteri e le modalità per la determinazione dell'importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, che ad oggi non risulta essere stato emanato. Ne consegue che il richiamato comma 15 troverà applicazione successivamente all'emanazione della predetta disposizione attuativa.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S7 e S17 del modello MONIT/15.

B.1.9. Spese in conto capitale e proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale di partecipazioni in società

Il comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, introdotto dal comma 609, lettera d), dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2015, prevede l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno dei proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici E4121 e E4122 del Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), e delle relative spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, sostenute dagli Enti locali a valere sui predetti proventi. L'esclusione, che, giova precisare, rappresenta un obbligo e non una facoltà per gli Enti locali, opera, anche se i pagamenti sono effettuati in più anni, purchè nei limiti complessivi dei suddetti proventi incassati a partire dal 2015 ed esclusi dal Patto di stabilità interno.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E18 e S18 del modello MONIT/15.

B.1.10. Risorse per interventi relativi al progetto approvato dal CIPE con deliberazione n. 57/2011 (TAV)

L'articolo 7-quater del decreto-legge n. 43 del 2013 prevede, per gli Enti locali interessati all'opera relativa al collegamento internazionale Torino-Lione, l'esclusione dal Patto di stabilità interno 2015 dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011 in materia di "Programma delle infrastrutture strategiche - legge n. 443/2001 - Nuovo collegamento internazionale Torino-Lione - Sezione internazionale. Parte comune Italo-Francese - Tratta in territorio italiano" o che, in tal senso, saranno individuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dai rappresentanti degli Enti locali interessati all'opera, finanziati con risorse comunali, regionali e statali, ricomprendendo implicitamente in tale generica formulazione, in considerazione delle diverse fonti di finanziamento della spesa stessa, l'esclusione anche delle entrate relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato o dalla regione. Pertanto, anche per l'anno 2015, sono esclusi dal Patto di stabilità interno i pagamenti connessi all'attuazione degli interventi in parola nonchè le connesse entrate comunali, regionali e statali. L'esclusione opera nel limite annuo di 10 milioni di euro per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E19 e S19 del modello MONIT/15.

B.1.11. Rimborso rate di ammortamento dei mutui da parte dello Stato

Il comma 1-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, ha fornito una interpretazione autentica del comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, chiarendo che, per i mutui contratti dagli Enti locali antecedentemente all'1 gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui l'ente locale è tenuto a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborso delle stesse, il citato comma 76 si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato derivante dall'accensione dei predetti mutui tra le entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. In tal caso, il medesimo comma 1-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 16 del 2014, stabilisce che il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno. Resta fermo che sono soggette al patto di stabilità interno le spese effettuate dall'ente a valere sul contributo in questione derivante dall'accensione del suddetto mutuo.

Pertanto, i comuni che intendono iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti, devono escludere dalle entrate valide ai fini del Patto di stabilità interno, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato.

La posta da escludere trova evidenza nella voce E20 del modello MONIT/15.

B.1.12. Esclusione degli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura"

Il comma 3-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, prevede che con apposito D.P.C.M., su proposta del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia adottato il "Programma Italia 2019" volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura predisposti dalle città candidate a "Capitale europea della cultura 2019". E' prevista una procedura di selezione a seguito della quale il Consiglio dei Ministri conferirà, annualmente, il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana. I progetti presentati dalla città designata avranno natura strategica di rilievo nazionale e saranno finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, per un importo massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura", finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno degli Enti locali interessati nel limite di 1 milione di euro per ciascun anno.

Le poste da escludere trovano evidenza nella voce S 20 del modello MONIT/15.

B.1.13. Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto capitale

L'articolo 4, commi 5, 5-bis e 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dal comma 497 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2015, prevede l'esclusione dal Patto di stabilità interno 2015 dei pagamenti in conto capitale sostenuti dagli Enti locali dei debiti in conto capitale non estinti alla data del 31 dicembre 2013. Tale esclusione opera nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2015.

In particolare, ai sensi del richiamato comma 5, sono esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno i pagamenti sostenuti nel corso dell'anno 2015 dagli Enti locali per estinguere i debiti in conto capitale:

che risultino certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;

riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013, ovvero che presentavano, a tale data, i requisiti per il loro riconoscimento di legittimità.

A tal proposito, si precisa che, ai fini dell'esclusione dei pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, rilevano solo i debiti presenti nell'apposita piattaforma elettronica per la certificazione di crediti, connessi alle spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512.

Ai sensi del comma 6 del predetto articolo 4, a seguito delle richieste di spazi finanziari comunicate dagli Enti locali entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 al Ministero dell'Economia e delle Finanze - tramite il sito web

http://certificazionecrediti.mef.gov.it. della Ragioneria generale dello Stato - con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 19034 del 13 marzo 2015 sono stati individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal Patto di stabilità interno per il 2015.

La posta da escludere trova evidenza nella voce S21 del modello MONIT/15.

B.1.14. Esclusione delle spese sostenute per interventi di rimozione dei passaggi a livello

L'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 133 del 2014, prevede l'esclusione dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2015 degli Enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, delle spese in conto capitale da essi sostenute per interventi di rimozione dei passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumità, nei limiti di 3 milioni di euro, per i quali la società Rete ferroviaria italiana Spa dispone dei relativi progetti esecutivi di immediata cantierabilità alla data del 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014).

Gli spazi finanziari necessari per consentire agli enti locali l'esclusione dei pagamenti delle suddette spese saranno attribuiti con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'esclusione in parola troverà, pertanto, applicazione solo quando sarà emanato il citato decreto ministeriale.

La posta da escludere trova evidenza nella voce S22 del modello MONIT/15.

B.1.15. Esclusione delle spese sostenute dal comune di Casale Monferrato per interventi di bonifica dall'amianto

L'articolo 33-bis del decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l'esclusione, dal saldo valido ai fini del Patto di stabilità interno 2015 del comune di Casale Monferrato, delle spese sostenute dal medesimo comune per interventi di bonifica dall'amianto a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nello stesso anno dalla regione Piemonte. L'esclusione opera altresì per gli stessi trasferimenti regionali erogati nel 2015.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E 21 e S23 del modello MONIT/15.

B.1.16. Esclusione delle entrate derivanti dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali

Nel rinviare, per ulteriori approfondimenti, al successivo paragrafo B.2.3., si segnala che l'articolo 43, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014, prevede che le risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali" assegnate agli Enti locali in situazione di predissesto finanziario che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEELL) e utilizzate dai predetti enti, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 43, per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, rilevano ai fini del Patto di stabilità interno nei limiti stabiliti, per ciascun ente, dal Ministero dell'Interno in sede di adozione del piano di riparto dello stesso Fondo di rotazione, proporzionalmente alle somme erogate.

Le risorse in parola, utilizzate da parte dei predetti Enti locali per le finalità sopra richiamate, sono iscritte, ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 43 del decreto-legge n. 133 del 2014, nel Titolo II dell'entrata, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102 e rilevano ai fini del Patto di stabilità interno nei limiti complessivi di 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate, per ciascuno anno, dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio.

A tal fine sono state previste nel modello MONIT/15 2 voci. La 1ª consente di escludere le entrate attribuite a valere sul predetto "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali, e destinate dai predetti enti al ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e al finanziamento dei debiti fuori bilancio. La 2ª voce consente di indicare la quota di entrate rilevante ai fini del Patto di stabilità interno 2015, come definita dal Ministero dell'Interno.

Le poste da escludere e da sommare trovano evidenza, rispettivamente, nelle voci E10 e E11 del modello MONIT/15.

B.1.17. Esclusione delle spese sostenute con risorse proprie dai comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Il comma 502 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2015 prevede l'esclusione dal Patto di stabilità interno per l'anno 2015 delle spese sostenute dai comuni interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 - individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese purchè finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la relativa ricostruzione per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro.

Le corrispondenti spese da escludere dal Patto di stabilità interno sono determinate: dalla regione Emilia Romagna nei limiti di 4 milioni di euro; dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro ciascuna. Entro il 30 giugno 2015 le regioni devono comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e ai comuni interessati gli importi delle spese da escludere dal patto.

L'esclusione in parola troverà, pertanto, applicazione solo quando saranno comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli enti beneficiari e gli importi delle spese oggetto di esclusione.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S8 e S24 del modello MONIT/15.

B.1.18. Esclusione dei trasferimenti regionali, nonchè delle correlate spese, riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna

L'articolo 1, comma 29, della legge regionale della Sardegna n. 7 del 2014, come modificato dall' art. 29, comma 37, della legge regionale n. 5 del 2015, ha previsto l'esclusione dal saldo obiettivo del Patto di stabilità interno dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna dei trasferimenti regionali, nonchè delle correlate spese, riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei predetti enti.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E8 e S9 del modello MONIT/15.

B.1.19. Esclusione del contributo di 530 milioni di cui al comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2015

L'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2015, prevede che, per l'anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di importo complessivo pari a 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, la quota del contributo di cui sopra di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

Tale contributo è escluso dalle entrate correnti di cui all'articolo 31, comma 3, della legge n. 183 del 2011, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

La posta da escludere trova evidenza nella voce E9 del modello MONIT/15.

B.1.20. Esclusione delle spese sostenute dai comuni sede delle città metropolitane a valere sulla quota di cofinanziamento

L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2015 dispone per l'anno 2015 l'esclusione delle spese sostenute dai comuni sede delle città metropolitane a valere sulla quota di cofinanziamento, per un importo massimo di 700 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi:

all'esclusione, dal Patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti Enti locali;

all'esclusione, dal Patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione 2007-2013 e nella Programmazione 2014-2020, a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti Enti locali.

Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese sopra citate. Conseguentemente, le esclusioni operano nei limiti degli spazi finanziari attribuiti con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La posta da escludere trova evidenza nella voce S25 del modello MONIT/15.

B.2. Alcune precisazioni

B.2.1. Fondo pluriennale vincolato

Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), al punto 5.4. viene disciplinato il Fondo pluriennale vincolato. Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il suddetto fondo nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddetta potenziata di cui al citato allegato e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può anche essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

In base a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, gli enti che adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, inseriscono come 1ª voce dell'entrata il Fondo pluriennale vincolato, così come definito dall'articolo 3, comma 4, mentre in spesa il Fondo pluriennale vincolato è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell'ambito della disciplina del Patto di stabilità interno, gli enti, pertanto, sommano all'ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l'importo definitivo del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del Fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:

+ Accertamenti correnti 2015 validi per il Patto di stabilità interno;

+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata);

- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa);

= Accertamenti correnti 2015 adeguati all'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

Gli accertamenti adeguati all'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato garantiscono la copertura agli impegni considerati esigibili nell'anno 2015.

In sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto del patto dovranno essere calcolati gli importi del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, registrati rispettivamente in entrata e in uscita nel rendiconto di gestione.

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al Fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal Patto di stabilità interno.

Si ribadisce, da ultimo, che il Fondo pluriennale vincolato, in considerazione della sua precipua funzione, incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno solo per la parte corrente, in quanto rilevante ai soli fini della competenza.

Le voci relative al Fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di entrata e al Fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di spesa trovano evidenza rispettivamente nelle voci E12 e S0 del modello MONIT/15.

B.2.2. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il comma 490 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 - novellando il comma 3 dell'articolo 31 della Legge di stabilità 2012 - è intervenuta sulle modalità di calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno stabilendo che, a decorrere dall'anno 2015, ai fini della determinazione del predetto saldo finanziario rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali), come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 16, del decreto legislativo 23 giugno n. 118, recante la disciplina per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti territoriali, come integrato dal decreto legislativo correttivo 10 agosto 2014, n. 126.

A tal proposito, si rammenta che il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 di cui all'allegato n. 4/2 al citato decreto legislativo n. 118/2011, precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta contabile (di parte corrente e in conto capitale), denominata accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio finanziario, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Se ne deduce che la finalità di tale fondo, pertanto, è quella di evitare che le entrate non esigibili nel corso dell'esercizio possano costituire la copertura di spese esigibili nell'esercizio e salvaguardare, di conseguenza, gli equilibri dei bilanci.

Pertanto, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel calcolo del saldo finanziario di cui al citato comma 3 dell'articolo 31, rientra, fra le spese, il valore dell'accantonamento annuale stanziato nel predetto Fondo di parte corrente, aggiornato alle ultime variazioni di bilancio intervenute [Missione 20, Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di competenza, dell'allegato n. 9 - Bilancio di previsione di cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011].

Il comma 490 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2015, nell'introdurre il 3° periodo del citato comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ha, inoltre, stabilito che, sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015, definite dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 181 del 2011, relative alla determinazione degli obiettivi programmatici, possono essere modificate. Tale previsione, alla luce di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2015, non trova applicazione con riferimento ai comuni.

L'informazione relativa ai predetti accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità trova evidenza nella voce FCDE del modello MONIT/15.

B.2.3. Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali

L'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 dispone che, per il risanamento finanziario degli Enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno dall'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e denominato Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo della citata anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nonchè le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata.

I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale devono tenere anche conto:

a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

Al riguardo si segnala che, come richiamato al paragrafo B.1.16., l'articolo 43, comma 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, prevede che gli Enti locali che hanno deliberato il ricorso alla citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono prevedere, tra le misure necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul predetto Fondo di rotazione.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 43 dispone che, nel caso di utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 per le finalità sopra citate, gli Enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute ed utilizzate in entrata nel Titolo II, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al Titolo I, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 43, tali entrate, utilizzate e contabilizzate secondo le modalità sopra descritte, rilevano ai fini del Patto di stabilità interno nei limiti di 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio. Il Ministero dell'Interno, in sede di adozione del piano di riparto del fondo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, recante "Accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2013, n. 33, individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante ai fini del Patto di stabilità interno. Ai fini della redazione del modello MONIT/15, si rinvia a quanto precisato nel paragrafo B.1.16. del presente decreto.

B.2.4. Patto orizzontale nazionale

Ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per i comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del Patto di stabilità interno orizzontale nazionale 2015, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'Organo di revisione economico-finanziario dell'ente attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2015 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

La norma in parola si ritiene correttamente applicata se l'importo dei pagamenti di cui sopra non risulti inferiore ai medesimi spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo del Patto di stabilità interno orizzontale nazionale.

A tal proposito, si ritiene che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto orizzontale nazionale debbano essere utilizzati per i suddetti pagamenti effettuati successivamente alla comunicazione, sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, dell'avvenuta rimodulazione dell'obiettivo per effetto del predetto meccanismo.

Infine, come indicato anche nella circolare esplicativa del Patto di stabilità interno n. 6 del 18 febbraio 2014, conseguentemente a quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, si segnala che gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalità di cui al medesimo articolo 4-ter, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un peggioramento dell'obiettivo 2015, attraverso la rideterminazione del saldo obiettivo 2015 finale, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

I pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui al comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012 effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo del Patto di stabilità interno orizzontale nazionale, nei limiti degli stessi e secondo le modalità sopra descritte, trovano evidenza nella voce denominata PagRes del modello MONIT/15, che sarà resa editabile solo ed esclusivamente nel prospetto relativo al 2° semestre 2015.

B.2.5. Certificazione dei tempi di pagamento in attuazione dell'articolo 41 della legge 24 aprile 2014, n. 66

Il comma 1 dell'articolo 41 dispone che a decorrere dall'esercizio 2014 sia individuato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Ciò premesso, si segnala che il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che la riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli Enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

A tal fine gli Enti locali certificano il rispetto dei tempi dei pagamenti sostenuti nel 2014 mediante la valorizzazione della apposita casella Risp TP.

B.2.6. Trasferimenti statali e regionali

Giova ribadire che i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desumibili dal conto consuntivo.

B.2.7. Verifica del rispetto del Patto di stabilità interno

Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2015 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema web della Ragioneria generale dello Stato effettua automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico.

Infine, relativamente al significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato al 31 dicembre ed obiettivo programmatico, è stabilito che se tale differenza risulta:

positiva o pari a 0, il Patto di stabilità per l'anno 2015 è stato rispettato;

negativa, il Patto di stabilità interno 2015 non è stato rispettato.

Si rammenta che, qualora il prospetto del monitoraggio risulti redatto in modo non esaustivo e/o non congruente con i dati di consuntivo, non potrà ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

C. Indicazioni operative inerenti all'invio dei dati

Ai sensi del comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 494, dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2015, l'invio delle informazioni relative al 1° semestre 2015 da parte di città metropolitane, province e comuni deve essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto ministeriale. Le risultanze del Patto di stabilità interno per l'intero anno 2015, invece, devono essere inviate entro il 31 gennaio 2016.

 

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