MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 27 febbraio 2019.

(Gazzetta Ufficiale n. 65, Suppl. Ord., del 18 marzo 2019)

 

Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2018.

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

...omissis...

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

Approvazione delle modifiche

agli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

1. Sono approvate, in base all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti ministeriali 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018, indicate nei successivi articoli.

2. Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale di cui al comma 11, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.

 

Art. 2.

 

Interventi correttivi agli indici sintetici

di affidabilità fiscale per la gestione delle imprese

che transitano dal sistema contabile improntato

al criterio di competenza a quello di cassa o viceversa

 

1. Sono introdotti interventi modificativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1.

2. Le modifiche di cui al comma precedente si applicano nei confronti delle imprese che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, determinano il reddito secondo quanto previsto dall'art. 66, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e che nel periodo di imposta precedente hanno determinato il reddito secondo quanto previsto dall'art. 56 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o viceversa.

 

Art. 3.

 

Modifiche delle territorialità

 

1. Le modifiche all'indice sintetico di affidabilità fiscale AM05U, relative all'aggiornamento della "Territorialità dei Factory Outlet Center", sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2.

2. Le modifiche all'indice sintetico di affidabilità fiscale AG44U, relative all'aggiornamento delle aggregazioni comunali, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2018, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 3.

3. Le modifiche all'indice sintetico di affidabilità fiscale AG72U, relative all'aggiornamento della "Territorialità del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi", sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 4.

4. L'aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell'anno 2018, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 5.

 

Art. 4.

 

Indici di concentrazione della domanda

e dell'offerta per area territoriale

 

1. Gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero, di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 6.

 

Art. 5.

 

Misure di ciclo settoriale

 

1. Le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d'imposta al 31 dicembre 2018, degli effetti dell'andamento congiunturale, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 7.

 

Art. 6.

 

Modifiche alle note tecniche e metodologiche

degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati

con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze

23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018

 

1. La soglia minima e quella massima dell'indicatore di anomalia "Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d'imposta" dell'ISA AG68U, indicate nell'allegato 25 al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 marzo 2018 sono determinate, per l'applicazione di tale indice al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, rispettivamente, nella misura di 1,17 e 1,28. Per l'individuazione delle soglie di cui al periodo precedente si è tenuto conto dell'andamento medio del prezzo relativo al gasolio, con riferimento al 2018, risultante dal sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Le soglie massime dell'indicatore di anomalia "Costo del carburante per chilometro" dell'indice sintetico di affidabilità fiscale AG72U, indicate nell'allegato 32 al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2018, sono modificate, con riferimento alla relativa applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, secondo quanto riportato nell'allegato 8 al presente decreto.

3. La soglia minima e quella massima dell'indicatore di anomalia "Costo del carburante al litro" dell'indice sintetico di affidabilità fiscale AG90U, indicate nell'allegato 40 al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2018, sono determinate, con riferimento all'applicazione del citato indice al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, rispettivamente, nella misura di 0,54 e 0,66. Per l'individuazione delle soglie di cui al periodo precedente si è tenuto conto dell'andamento medio del prezzo relativo al gasolio al netto delle accise, con riferimento al 2018, risultante dal sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

4. Le note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nell'allegato 9 al presente decreto sono integrate secondo quanto riportato nel medesimo allegato 9.

5. I dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono individuati ed elaborati come indicato nell'allegato 10.

 

Art. 7.

 

Modifiche ai decreti ministeriali

23 marzo e 28 dicembre 2018

 

1. All'art. 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche: sono eliminate le parole "presenti nelle banche dati diverse da quelle disponibili presso l'Anagrafe tributaria o le Agenzie fiscali" e sono aggiunte le seguenti "diverse da quelle fiscali, di seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia delle entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell'IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES, comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate, comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate".

2. All'art. 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2018, sono apportate le seguenti modifiche: sono eliminate le parole "presenti nelle banche dati diverse da quelle disponibili presso l'anagrafe tributaria o le agenzie fiscali" e sono aggiunte le seguenti "diverse da quelle fiscali, di seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia delle entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell'IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES, comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate, comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate".

 

Art. 8.

 

Programma informatico di ausilio all'applicazione

degli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

1. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici di cui al presente decreto.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 27 febbraio 2019

 

ALLEGATI ...omissis...

 

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