MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 giugno 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003)
Riduzione degli interessi relativi alla riscossione e ai rimborsi.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti rispettivamente dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti, a decorrere dall'1 luglio 2003, annualmente nella misura del 2,75% e semestralmente nella misura dell'1,375%.
Art. 2.
1. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'Erario, previsti dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, sono dovuti semestralmente nella misura dell'1,375%, a decorrere dall'1 luglio 2003. Dalla stessa data, gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto sono dovuti annualmente nella misura del 2,75%.
Art. 3.
1. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 2,75% a decorrere dall'1 luglio 2003, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.
Art. 4.
1. Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 4%, per le dilazioni concesse a decorrere dall'1 luglio 2003.
Art. 5.
1. Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione, previsti dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 5% a decorrere dall'1 luglio 2003.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2003