MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 27 giugno 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2011)

 

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il periodo: 1 gennaio-31 marzo 2011 - Applicazione dall'1 luglio fino al 30 settembre 2011 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V

DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (31), relativamente al trimestre 1 gennaio 2011-1 marzo 2011, sono indicati nella tabella riportata in allegato (All. A).

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(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, Suppl. n. 3, pag. 236.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore l'1 luglio 2011.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2011, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (All. A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (32), si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1 aprile 2011-30 giugno 2011 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 giugno 2011

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(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 1412; I.L.P. 2011, pag. 982.

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ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE

EFFETTIVI GLOBALI MEDI

AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Periodo di riferimento della rilevazione: 1 gennaio 2011-31 marzo 2011. Applicazione dall'1 luglio 2011 fino al 30 settembre 2011.

Categorie di operazioni

Classi di importo
(in unità di euro)

Tassi medi
(su base
annua)

Tassi soglia
(su base
annua)

Aperture di credito in conto corrente

fino a 5.000

11,24

18,0500

oltre 5.000

9,27

15,5875

Scoperti senza affidamento

fino a 1.500

14,65

22,3125

oltre 1.500

13,94

21,4250

Anticipi, sconti commerciali

fino a 5.000

6,63

12,2875

da 5.000 a 100.000

6,34

11,9250

oltre 100.000

4,12

9,1500

Factoring

fino a 50.000

5,77

11,2125

oltre 50.000

3,83

8,7875

Crediti personali

 

11,20

18,0000

Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese

 



10,96



17,7000

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione

fino a 5.000

13,61

21,0125

oltre 5.000

11,04

17,8000

Leasing autoveicoli e aeronavali

fino a 25.000

8,66

14,8250

oltre 25.000

7,20

13,0000

Leasing immobiliare
- a tasso fisso
- a tasso variabile

 


5,76
3,94


11,2000
8,9250

Leasing strumentale

fino a 25.000

8,80

15,0000

oltre 25.000

5,36

10,7000

Credito finalizzato all'acquisto rateale

fino a 5.000

12,20

19,2500

oltre 5.000

10,55

17,7875

Credito revolving

fino a 5.000

17,65

25,6500

oltre 5.000

12,63

19,7875

Mutui con garanzia ipotecaria

     

- a tasso fisso

 

5,15

10,4375

- a tasso variabile

 

3,19

7,9875

Avvertenza:

ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

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(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

RILEVAZIONE DEI TASSI

DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI

AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito revolving e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo Testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica.

Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 (*). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti (**).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente - ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte 3 tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito revolving"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del D.P.R. n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto che trova applicazione per il trimestre 1 aprile 2011-30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso" e "a tasso variabile" è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito (***).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a € 30.000.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dall'1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di 1/4 e aggiungendo un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel 3° trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

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(*) Le nuove istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto usura/Normativa/Istr usura ago 09-istruzioni.pdf).

(**) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto usura/Normativa/istr usura faq.pdf.

(***) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.

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