MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 giugno 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2011)
Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto per l'anno 2011 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari
di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2011 all'ISVAP
1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2011 nella misura di: € 65 per le persone fisiche ed € 295 per le persone giuridiche iscritte nelle Sezioni A e B del registro; € 19 per i produttori diretti iscritti nella Sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella Sezione D del registro, il contributo di vigilanza è determinato nella misura di: € 10.000 per le Banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e per la società Poste italiane SPA; € 9.200 per le Banche con raccolta premi da 100 milioni di euro a un 1 miliardo di euro; € 6.900 per le Banche con raccolta premi da 10 milioni di euro a 99 milioni di euro; € 5.750 per le Banche con raccolta premi da 1 milione di euro a 9 milioni di euro; € 2.300 per le Banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, per le società di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.
2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro alla data del 30 maggio 2011.
Art. 2.
Contributo di vigilanza dovuto dai periti assicurativi
per l'anno 2011 all'ISVAP
1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP, ai sensi dell'art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo di cui all'art. 157 dello stesso decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2011, nella misura di € 50.
2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2011.
Art. 3.
Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2011
1. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione e i periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui agli articoli 1 e 2, per l'anno 2011, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 giugno 2011