MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 27 giugno 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2014)

 

Strumenti per favorire la cessione di crediti certificati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

a) per fondo: il Fondo di garanzia di cui all'art. 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (1), istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, volto alla copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato di cui al comma 1 del predetto art. 37;

b) per Gestore: CONSAP SPA, società a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (2), per la gestione del fondo;

c) per operazione di cessione: l'operazione di cessione pro-soluto di uno o più crediti certificati e assistiti dalla garanzia dello Stato, di cui al comma 1 dell'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, effettuate, anche sulla base di apposite convenzioni quadro, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 37;

d) per operazione di ridefinizione: l'operazione di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti ceduti certificati e assistiti dalla garanzia dello Stato, nonchè dalla delegazione di pagamento o altra simile garanzia ai sensi all'art. 37, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

e) per piattaforma elettronica: la piattaforma elettronica di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013 (3);

f) per soggetti garantiti: le banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo, la Cassa depositi e prestiti SPA (di seguito CDP), le Istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali, nonchè i soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, che perfezionano operazioni di cessione o operazioni di ridefinizione;

g) per termine per l'adempimento: i) nell'ipotesi di operazione di cessione, la data indicata dalla pubblica amministrazione debitrice nella certificazione; ii) nell'ipotesi di operazione di ridefinizione, tutte le singole date previste per il rimborso del debito.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pagg. 1524, 2476; I.L.P. 2014, pagg. 722, 1236.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pagg. 1892, 2228; I.L.P. 2009, pagg. 1284, 1605.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pagg. 1204, 1955.

Art. 2.

Misura massima dello sconto

sulle operazioni di cessione

1. Per l'operazione di cessione non può essere richiesto uno sconto superiore all'1,9% in ragione di anno dell'ammontare complessivo del credito certificato, comprensivo di ogni eventuale onere.

2. Qualora l'ammontare complessivo dell'operazione di cessione superi € 50.000, sull'importo eccedente tale soglia non può essere richiesto uno sconto superiore all'1,6% in ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere.

Art. 3.

Misura massima dei tassi di interesse praticabili

sulle operazioni di ridefinizione

1. Per le operazioni di ridefinizione, che devono prevedere il rimborso del debito sin dal 1° anno, il tasso di interesse praticabile non può essere superiore alla misura massima fissata nella comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le operazioni di mutuo a carico del bilancio dello Stato di pari durata vigente alla data di perfezionamento delle suddette Operazioni di ridefinizione.

Art. 4.

Convenzioni quadro

1. Per le operazioni di cessione, nonchè per le operazioni di ridefinizione, possono essere definite, ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in relazione al rispettivo ambito di competenza, apposite convenzioni quadro tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ABI, CDP e Istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali.

Art. 5.

Attuazione dell'intervento pubblico e gestione del fondo

1. Il fondo costituisce patrimonio autonomo e separato e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, si avvale del Gestore per la gestione del fondo, affidandogli lo svolgimento, tra l'altro, delle seguenti attività:

a) esame, istruttoria e deliberazione delle richieste di intervento della garanzia del fondo di cui al successivo art. 8, trasmesse dai soggetti garantiti;

b) corresponsione ai soggetti garantiti delle somme dovute in caso di esito positivo della richiesta di intervento di cui al punto a);

c) monitoraggio e periodica informativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'andamento del fondo.

3. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 2, il Dipartimento del tesoro emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da parte del Gestore, con il quale sono stabilite, tra l'altro, le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici.

4. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del predetto disciplinare si provvede a valere sulle risorse del fondo, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

5. Le risorse finanziarie del fondo, affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalità di cui al presente decreto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui al comma 3.

6. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 5 è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

Art. 6.

Operazioni ammissibili alla garanzia del fondo

1. Le operazioni di cessione e le operazioni di ridefinizione sono assistite dalla garanzia del fondo.

2. La garanzia del fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile e permane per l'intera durata delle operazioni di cui al comma 1.

3. La garanzia del fondo è concessa:

a) nel caso di operazioni di cessione nella misura del 100% del credito certificato in essere al momento dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1 dell'art. 8 del presente decreto, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data del pagamento;

b) nel caso di operazioni di ridefinizione nella misura del 100% del credito certificato in essere al momento dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1 dell'art. 8 del presente decreto, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data del pagamento.

4. Per ogni operazione di cessione ammessa all'intervento della garanzia il Gestore accantona a coefficiente di rischio, un importo non inferiore all'8% dell'importo del credito certificato oggetto di cessione.

Art. 7.

Ammissione alla garanzia del fondo

1. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo:

a) il gestore acquisisce, per il tramite della piattaforma elettronica, secondo modalità operative definite con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i dati relativi alle operazioni di cessione, nonchè le informazioni disponibili relative alle operazioni di ridefinizione;

b) le banche e gli intermediari finanziari comunicano, per il tramite della piattaforma elettronica, le eventuali Operazioni di ridefinizione perfezionate con le Pubbliche amministrazioni debitrici, nonchè le eventuali cessioni dei crediti oggetto di ridefinizione in favore dei soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, secondo le indicazioni che saranno pubblicate nella home page della piattaforma elettronica;

c) la CDP e le Istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali comunicano trimestralmente, per il tramite della piattaforma elettronica, i crediti certificati acquisiti da banche o intermediari finanziari o da soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonchè le caratteristiche delle eventuali operazioni di ridefinizione perfezionate con le pubbliche amministrazioni debitrici, secondo le indicazioni che saranno pubblicate nella home page della piattaforma elettronica.

Art. 8.

Intervento della garanzia del fondo

1. I soggetti garantiti, in caso di mancato pagamento, anche parziale, dell'importo dovuto da parte della Pubblica amministrazione debitrice, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento, inviano alla Pubblica amministrazione medesima, e per conoscenza al Gestore, l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo equivalente ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

2. I soggetti garantiti possono chiedere al Gestore, mediante posta elettronica certificata, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della intimazione da parte della Pubblica amministrazione debitrice, l'intervento della garanzia del fondo. Decorso tale termine senza che sia stato richiesto l'intervento della garanzia del fondo, la garanzia decade, salvo che i soggetti garantiti comunichino al Gestore, mediante posta elettronica certificata, l'adempimento da parte della Pubblica amministrazione debitrice.

3. Alla richiesta di attivazione della garanzia, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia della certificazione del credito;

b) copia dell'atto di cessione del credito o dell'atto di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito;

c) una dichiarazione dei soggetti garantiti che attesti:

1) l'importo rimasto insoluto;

2) il rispetto dei limiti massimi di tasso, di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto;

3) l'inadempienza della Pubblica amministrazione debitrice accertata con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo;

d) copia della ricevuta di ritorno della raccomandata recante l'intimazione di cui al comma 1, ovvero della ricevuta di altro mezzo equivalente ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Qualora la Pubblica amministrazione debitrice riprenda ad adempiere le obbligazioni relative al pagamento del proprio debito, resta salva la facoltà dei soggetti garantiti, nell'ipotesi di un nuovo inadempimento, di richiedere nuovamente l'intervento della garanzia.

5. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 3, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti garantiti.

6. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma 3, il termine di cui al comma 5 è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del fondo decade qualora la documentazione non pervenga al Gestore entro il termine di 180 giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.

7. A seguito della corresponsione dell'importo spettante ai soggetti garantiti, il Gestore ne dà comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai fini del recupero delle somme erogate dal fondo.

8. Il recupero a carico di province, comuni, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da effettuare prioritariamente a valere su fonti di finanziamento non preordinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, e a carico degli altri enti avviene a valere sulle entrate eventualmente spettanti, accreditate direttamente dalla Struttura di gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato comunica alla Struttura di gestione gli importi da recuperare. La Struttura di gestione comunica al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato gli importi recuperati, distintamente per tipologia di entrata.

Le comunicazioni di cui al presente comma avvengono con modalità definite d'intesa tra la Struttura di gestione e il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

9. Qualora, con le modalità indicate al comma 8 non sia possibile provvedere al recupero integrale delle somme dovute dagli enti interessati, si procede alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo dovute agli enti medesimi. A tal fine, la struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato gli importi che non è stato possibile recuperare.

10. Per gli enti diversi da quelli indicati al comma 8 e per gli enti di cui al comma 9, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede ad interessare i Ministeri dai quali gli enti inadempienti ricevono i trasferimenti, ai fini della riduzione delle somme ad essi dovute. Qualora i trasferimenti di cui al periodo precedente non siano capienti, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvede il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato a valere sulle risorse a qualsiasi titolo dovute alle stesse, ivi comprese le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

11. Le eventuali somme non recuperate sono iscritte a ruolo, affinchè il recupero venga effettuato dagli agenti della riscossione competenti per territorio, in ragione della sede della Pubblica amministrazione inadempiente.

12. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate sul conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato di cui all'art. 5, comma 5.

13. Nel caso in cui successivamente all'intervento del fondo la Pubblica amministrazione debitrice provveda al pagamento totale o parziale delle somme per le quali si è verificato l'intervento della garanzia del fondo a favore del soggetto garantito, quest'ultimo deve provvedere a riversare al fondo, entro e non oltre 45 giorni dalla data del relativo pagamento, le somme riscosse.

Art. 9.

Inefficacia della garanzia

1. Fatte salve le ulteriori ipotesi previste o desumibili dalla normativa di riferimento, la garanzia del fondo è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota al soggetto garantito.

Art. 10.

Procedura per la dichiarazione

di inefficacia e di decadenza

1. Il Gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica ai soggetti garantiti l'avvio del relativo procedimento, assegnando loro un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i soggetti garantiti possono presentare al Gestore scritti difensivi redatti in carta libera, nonchè ogni altra documentazione ritenuta idonea. Il Gestore esaminati gli eventuali scritti difensivi, acquisiti eventuali, ulteriori elementi di giudizio, formula, ove opportuno, osservazioni conclusive in merito.

3. Entro i successivi 60 giorni, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia o la decadenza della garanzia ovvero l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti garantiti.

Art. 11.

Operatività della garanzia dello Stato

1. A norma dell'art. 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, gli interventi del fondo sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.

3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal fondo.

4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato da parte dei soggetti garantiti è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, e al Gestore del fondo, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al fondo.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del Gestore del fondo, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.

6. Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

7. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato, a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, esercita il diritto di rivalsa nei confronti degli enti debitori, con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2014

Registrato alla Corte dei conti il 4 -7-2014

Ufficio controllo atti Ministero Economia e Finanze, Reg.ne prev. n. 2132

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