MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 novembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002)

 

Termini e modalità di pagamento dell'accisa per l'anno 2002, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (6).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo degli oli minerali, ad eccezione del gas metano, nel periodo dal 16 al 31 dicembre 2002, è effettuato entro il 27 dicembre 2002 un versamento a titolo di acconto, in misura pari all'80% dell'accisa dovuta per i medesimi prodotti immessi in consumo nel periodo dall'1 al 15 dicembre 2002. Al conguaglio si provvede entro il 16 gennaio 2003.

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 26; Suppl. n. 3, pag. 254; I.L.P. 1996, pagg. 13, 910.

Art. 2.

1. Per i pagamenti, compresi quelli a titolo di acconto, relativi ai prodotti sottoposti ad accisa, il cui termine di scadenza è fissato al 27 dicembre 2002, non è ammesso l'uso del versamento unitario di cui all'art. 17 del D.L.vo n. 241/1997 (7).

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 27 novembre 2002

Registrato alla Corte dei conti il 3-12-2002

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 332

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847.

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