MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 dicembre 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 304, Suppl. ord., del 31 dicembre 2011)
Approvazione di n. 28 studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto del commercio.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio:
a) Studio di settore UM47U (che sostituisce lo studio TM47U) - Commercio al dettaglio di natanti e accessori, codice attività 47.64.20;
b) Studio di settore UM81U (che sostituisce lo studio di settore TM81U) - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento, codice attività 46.71.00;
c) Studio di settore VM06A (che sostituisce lo studio di settore UM06A) - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, codice attività 47.19.20; Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati, codice attività 47.42.00; Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati, codice attività 47.43.00; Commercio al dettaglio di tende e tendine, codice attività 47.53.11; Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati, codice attività 47.54.00; Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame, codice attività 47.59.20; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, codice attività 47.59.30; Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico, codice attività 47.59.40; Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca, codice attività 47.59.99; Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati, codice attività 47.63.00;
d) Studio di settore VM06B (che sostituisce lo studio di settore UM06B) - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti, codice attività 47.59.60;
e) Studio di settore VM08U (che sostituisce lo studio di settore UM08U) - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero, codice attività 47.64.10; Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici), codice attività 47.65.00; Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari, codice attività 47.78.50; Ricarica di bombole per attività subacquee, codice attività 93.19.91;
f) Studio di settore VM09A (che sostituisce lo studio di settore UM09A) - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri, codice attività 45.11.01; Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita), codice attività 45.11.02; Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli, codice attività 45.19.01; Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita), codice attività 45.19.02;
g) Studio di settore VM09B (che sostituisce lo studio di settore UM09B) - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.11; Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.12;
h) Studio di settore VM10U (che sostituisce lo studio di settore UM10U) - Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli, codice attività 45.31.01; Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli, codice attività 45.31.02; Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, codice attività 45.32.00; Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.21; Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.22;
i) Studio di settore VM15B (che sostituisce lo studio di settore UM15B) - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, codice attività 47.78.20;
j) Studio di settore VM16U (che sostituisce lo studio di settore UM16U) - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, codice attività 47.75.10;
k) Studio di settore VM18A (che sostituisce lo studio di settore UM18A) - Commercio all'ingrosso di fiori e piante, codice attività 46.22.00;
l) Studio di settore VM18B (che sostituisce lo studio di settore UM18B) - Commercio all'ingrosso di animali vivi, codice attività 46.23.00;
m) Studio di settore VM19U (che sostituisce lo studio di settore UM19U) - Commercio all'ingrosso di tessuti, codice attività 46.41.10; Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria, codice attività 46.41.20; Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili, codice attività 46.41.90; Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, codice attività 46.42.10; Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili, codice attività 46.42.30;
n) Studio di settore VM20U (che sostituisce lo studio di settore UM20U) - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice attività 47.62.20;
o) Studio di settore VM21A (che sostituisce lo studio di settore UM21A) - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi, codice attività 46.31.10;
p) Studio di settore VM21B (che sostituisce lo studio di settore UM21B) - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche, codice attività 46.34.10; Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche, codice attività 46.34.20;
q) Studio di settore VM21C (che sostituisce lo studio di settore UM21C) - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi, codice attività 46.38.10; Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi, codice attività 46.38.20;
r) Studio di settore VM21D (che sostituisce lo studio di settore UM21D) - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata, codice attività 46.32.10;
s) Studio di settore VM21E (che sostituisce lo studio di settore UM21E) - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati, codice attività 46.31.20; Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria, codice attività 46.32.20; Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova, codice attività 46.33.10; Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale, codice attività 46.33.20; Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno, codice attività 46.36.00; Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie, codice attività 46.37.02; Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti, codice attività 46.38.30; Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, codice attività 46.38.90; Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati, codice attività 46.39.10; Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attività 46.39.20;
t) Studio di settore VM22A (che sostituisce lo studio di settore UM22A) - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video, codice attività 46.43.10; Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti), codice attività 46.43.20; Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico, codice attività 46.47.30; Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici, codice attività 46.52.01; Commercio all'ingrosso di nastri non registrati, codice attività 46.52.02;
u) Studio di settore VM22B (che sostituisce lo studio di settore UM22B) - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria, codice attività 46.44.10; Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana, codice attività 46.44.20; Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame, codice attività 46.44.40;
v) Studio di settore VM22C (che sostituisce lo studio di settore UM22C) - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale, codice attività 46.47.10;
w) Studio di settore VM25A (che sostituisce lo studio di settore UM25A) - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli, codice attività 46.49.30;
x) Studio di settore VM25B (che sostituisce lo studio di settore UM25B) - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette), codice attività 46.49.40; Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto, codice attività 46.69.11;
y) Studio di settore VM29U (che sostituisce lo studio di settore UM29U) - Commercio al dettaglio di mobili per la casa, codice attività 47.59.10; Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico, codice attività 47.59.91;
z) Studio di settore VM30U (che sostituisce lo studio di settore UM30U) - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, codice attività 47.11.50;
aa) Studio di settore VM32U (che sostituisce lo studio di settore UM32U) - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte), codice attività 47.78.31; Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato, codice attività 47.78.32; Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi, codice attività 47.78.33; Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori, codice attività 47.78.34; Commercio al dettaglio di bomboniere, codice attività 47.78.35; Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria), codice attività 47.78.36; Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti, codice attività 47.78.37;
bb) Studio di settore VM35U (che sostituisce lo studio di settore UM35U) - Erboristerie, codice attività 47.75.20.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1 per lo studio di settore UM47U;
2 per lo studio di settore UM81U;
3 per lo studio di settore VM06A;
4 per lo studio di settore VM06B;
5 per lo studio di settore VM08U;
6 per lo studio di settore VM09A;
7 per lo studio di settore VM09B;
8 per lo studio di settore VM10U;
9 per lo studio di settore VM15B;
10 per lo studio di settore VM16U;
11 per lo studio di settore VM18A;
12 per lo studio di settore VM18B;
13 per lo studio di settore VM19U;
14 per lo studio di settore VM20U;
15 per lo studio di settore VM21A;
16 per lo studio di settore VM21B;
17 per lo studio di settore VM21C;
18 per lo studio di settore VM21D;
19 per lo studio di settore VM21E;
20 per lo studio di settore VM22A;
21 per lo studio di settore VM22B;
22 per lo studio di settore VM22C;
23 per lo studio di settore VM25A;
24 per lo studio di settore VM25B;
25 per lo studio di settore VM29U;
26 per lo studio di settore VM30U;
27 per lo studio di settore VM32U;
28 per lo studio di settore VM35U.
3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli studi di cui agli allegati da 1 a 28, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato 29.
4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati 1 e da 3 a 28, è individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato 30.
5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza e la normalità economica risultanti dagli specifici indicatori.
6. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità dei ricavi.
7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, numero 185 (45), gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
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(45) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.
Art. 2.
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (46), e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569;
b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
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(46) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 2050.
Art. 3.
Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 25 maggio 2010, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato Testo unico, nonchè dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato Testo unico, nonchè i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per lo studio di settore UM81U i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno altresì aumentati dell'ammontare delle accise rimborsate all'impresa, nel corso dell'anno, dagli Organi competenti.
Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Art. 6.
Modificazioni al decreto del Ministro dell'Economia
e delle Finanze 11 febbraio 2008
1. All'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il regime previsto dai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (47), ed ai soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 68.20.02 - Affitto di aziende".
2. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 2008, l'inciso "e 2" è sostituito dal seguente: ", 2 e 2-bis".
3. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 2008, dopo la parola "2010", sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quanto previsto dal comma 2-bis, ed a quello in corso alla data del 31 dicembre 2011".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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(47) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.