MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 304, Suppl. ord., del 31 dicembre 2011)

 

Approvazione di n. 6 studi di settore relativi ad attività professionali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attività professionali:

1) Studio di settore UK29U (che sostituisce lo studio di settore TK29U) - Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria, codice attività 71.12.50; Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia, codice attività 72.19.01;

2) Studio di settore VK01U (che sostituisce lo studio di settore UK01U) - Attività degli studi notarili, codice attività 69.10.20;

3) Studio di settore VK08U (che sostituisce lo studio di settore UK08U) - Altre attività dei disegnatori grafici, codice attività 74.10.29; Attività dei disegnatori tecnici, codice attività 74.10.30;

4) Studio di settore VK16U (che sostituisce lo studio di settore UK16U) - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice attività 68.32.00; Servizi integrati di gestione agli edifici, codice attività 81.10.00;

5) Studio di settore VK20U (che sostituisce lo studio di settore UK20U) - Attività svolta da psicologi, codice attività 86.90.30;

6) Studio di settore VK56U (che sostituisce lo studio di settore UK56U) - Laboratori di analisi cliniche, codice attività 86.90.12.

2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei compensi e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

1) per lo studio di settore UK29U;

2) per lo studio di settore VK01U;

3) per lo studio di settore VK08U;

4) per lo studio di settore VK16U;

5) per lo studio di settore VK20U;

6) per lo studio di settore VK56U.

3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile allo studio di cui all'allegato 3 è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato 7.

4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati 3 e 4 (VK08U e VK16U), è individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato 8.

5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, segnala anche la coerenza e la normalità economica risultanti dagli specifici indicatori.

6. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attività d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività professionali, ovvero di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità, rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.

7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185 (44), gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

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(44) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.

Art. 2.

Categorie di contribuenti alle quali

non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569;

b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Art. 3.

Variabili delle attività professionali o delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 25 maggio 2010, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'articolo 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato Testo unico, nonchè dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'articolo 6, comma 2, del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato Testo unico, nonchè i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 5.

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini

dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati ...omissis....

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