MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 febbraio 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 62, Suppl. ord., del 15 marzo 2003)
Definizione delle classi omogenee delle categorie economiche, delle metodologie di calcolo per l'individuazione degli importi necessari per la definizione automatica per gli anni pregressi mediante autoliquidazione, nonchè dei criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Definizione delle classi omogenee
delle categorie economiche
1. Ai fini della definizione automatica di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (20), come modificato dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 (21), le attività economiche sono aggregate, sulla base dell'affinità dei processi produttivi e dei mercati di riferimento, in 41 gruppi omogenei differenziati per le imprese e per i professionisti, elaborati dalla Società per gli studi di settore SPA, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (22), e riportati negli allegati A e B al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 884.
(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2116; I.L.P. 1998, pag. 1128.
Art. 2.
Determinazione dei maggiori ricavi o compensi
per i titolari di reddito d'impresa
e per gli esercenti arti e professioni
cui si applicano gli studi di settore
1. Ai fini di cui all'articolo 1, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni nei confronti dei quali risultano applicabili gli studi di settore, di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (23), e successive modificazioni, compresi quelli a carattere sperimentale, che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare inferiore al valore puntuale determinabile sulla base dei predetti studi incrementano, per ciascuna annualità, detti ricavi o compensi fino al raggiungimento del predetto valore puntuale calcolato utilizzando l'applicazione software denominata "GE.RI.CO". Ai medesimi fini, i soggetti che, per il periodo d'imposta 2001, hanno effettuato, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002 (24), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2002, n. 75, annotazione separata delle componenti positive e negative di reddito, utilizzano l'applicazione software denominata "GE.RI.CO - Annotazione separata".
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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.
(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 1139; I.L.P. 2002, pag. 854.
Art. 3.
Determinazione dei maggiori ricavi o compensi
per i titolari di reddito d'impresa
e per gli esercenti arti e professioni
cui si applicano i parametri
1. Ai fini di cui all'articolo 1, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, nei confronti dei quali si applicano i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 (25), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997 (26), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, e che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare inferiore al valore determinato sulla base di detti parametri, ridotto del fattore di adeguamento di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto 27 marzo 1997, incrementano, per ciascuna annualità, i ricavi o i compensi fino al raggiungimento del ricavo o compenso di riferimento, determinato utilizzando l'applicazione software denominata "
PARAMETRI".---------
(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 1871; I.L.P. 1996, pag. 1135.
(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 1702; I.L.P. 1997, pag. 1016.
Art. 4.
Determinazione dei maggiori ricavi o compensi
per i titolari di reddito d'impresa
e per gli esercenti arti e professioni
cui non si applicano gli studi di settore e i parametri
1. Ai fini di cui all'articolo 1, i soggetti cui non si applicano gli studi di settore e i parametri, richiamati, rispettivamente, negli articoli 2 e 3, determinano i maggiori ricavi o compensi utilizzando le tabelle di cui all'allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto, elaborate dalla Società generale d'informatica SPA sulla base degli elementi risultanti dalle dichiarazioni acquisite e secondo i seguenti criteri:
a) classificazione dei contribuenti, nell'ambito di ciascun gruppo omogeneo di attività economica di cui agli allegati A e B indicati all'articolo 1, per tipo di modello di dichiarazione dei redditi, differenziati per le imprese e per i professionisti;
b) ordinamento dei contribuenti in ordine crescente di ricavi e suddivisione in ulteriori venti classi di ricavi;
c) ordinamento dei contribuenti all'interno di ognuna delle classi suddette di ricavo in ordine crescente di redditività, calcolata rapportando il reddito al ricavo;
d) nell'ambito di ogni classe di cui alla lettera b), suddivisione dei contribuenti in ulteriori dieci gruppi di redditività;
e) determinazione del reddito medio di ciascun gruppo omogeneo come media aritmetica dei redditi del gruppo;
f) determinazione, nell'ambito di ogni classe di ricavo, della differenza tra il reddito medio del gruppo di redditività successivo e quello del gruppo in esame;
g) determinazione della base per il calcolo del maggior ricavo confrontando la differenza di ogni gruppo di redditività con la differenza media della classe di ricavo di appartenenza e attribuendo la maggiore tra le due differenze ai primi quattro gruppi di redditività e la differenza media agli altri.
2. I maggiori ricavi o compensi sono determinati dal contribuente ai fini dell'autoliquidazione della definizione automatica, applicando un coefficiente normalizzato, in modo da rendere gli stessi inversamente proporzionali alla redditività dichiarata.
Art. 5.
Determinazione dell'imposta
1. Per i soggetti indicati negli articoli 2, 3 e 4, il maggior ricavo o compenso determinato sulla base delle disposizioni previste dal presente decreto, costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto.
2. I soggetti indicati nell'articolo 7, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, determinano mediante autoliquidazione, per ciascuna annualità, le maggiori imposte dovute sulla base dei seguenti criteri:
a) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la maggior imposta è pari alla differenza tra l'imposta lorda calcolata con riferimento al reddito imponibile tassato ordinariamente, aumentato dei maggiori ricavi o compensi di cui al comma 1, e l'imposta lorda a determinazione ordinaria dichiarata;
b) ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la maggior imposta è determinata applicando alla base imponibile di cui al comma 1, l'aliquota prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (27);
c) ai fini dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la maggior imposta è determinata applicando alla base imponibile di cui al comma 1, l'aliquota deliberata dal comune ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (28);
d) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la maggior imposta è determinata applicando alla base imponibile di cui al comma 1, l'aliquota vigente prevista dall'articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917 (29);
e) ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, la maggior imposta è determinata applicando alla base imponibile di cui al comma 1, l'aliquota vigente prevista dagli articoli 16 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
f) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la maggior imposta è determinata applicando alla base imponibile di cui al comma 1, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato.
3. Ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute in base alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, le perdite di cui agli articoli 8 e 102 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, utilizzate in dichiarazione in diminuzione di componenti reddituali, costituiscono ulteriore incremento della base imponibile di cui al comma 1.
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(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pagg. 320, 941; I.L.P. 1998, pagg. 192, 613.
(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 3318; I.L.P. 1998, pagg. 2138, 2139.
(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2360.
Art. 6.
Determinazione degli importi dovuti
dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 29 del TUIR,
di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle imprese
di allevamento di cui all'art. 78 del medesimo Testo unico
1. Ai fini di cui all'articolo 1, gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario di cui all'articolo 29 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del citato Testo unico, effettuano, per ciascuna annualità, il pagamento dei seguenti importi in base al corrispondente volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) € 75, se il volume di affari dichiarato è di importo non superiore a € 15.494;
b) € 150, se il volume d'affari dichiarato è di importo superiore a € 15.494 ma non a € 51.646;
c) € 300, se il volume d'affari dichiarato è di importo superiore a € 51.646 ma non a € 185.924;
d) € 500, se il volume d'affari dichiarato è di importo superiore a € 185.924 ma non a € 309.874;
e) € 1.500, se il volume d'affari dichiarato è di importo superiore a € 309.874.
2. I soggetti che si avvalgono del regime di esonero di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono effettuare la definizione, per ciascuna delle annualità interessate, mediante il versamento di un importo pari a € 75.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2003
Allegati ...omissis...