MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 28 febbraio 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2014)

 

Attuazione degli articoli 8, comma 3, e 9, commi 3 e 7 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, di attuazione della Direttiva n. 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE FINANZE

IL DIRETTORE

DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

IL DIRETTORE

DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

E DEI MONOPOLI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE

DELLO STATO

...omissis...

Decretano:

Art. 1.

Gestione delle richieste di recupero

1. L'Ufficio cooperazione amministrativa della Direzione relazioni internazionali del Dipartimento delle finanze, l'Ufficio cooperazione operativa del Settore internazionale della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate, il Servizio autonomo interventi settore agricolo (SAISA) dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che sono gli Uffici di collegamento responsabili dei contatti con gli altri Stati membri per le richieste di recupero dei crediti relativi ai tributi rientranti nelle rispettive competenze ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, nonchè l'Ufficio centrale di collegamento sono collegati con la rete CCN che permette le trasmissioni per via elettronica tra le Autorità richiedenti e le Autorità adite degli Stati membri. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (6), l'Ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate svolge le funzioni attribuite all'Ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 149 del 2012.

2. Ai fini della comunicazione con mezzi elettronici delle domande di assistenza, i suddetti uffici utilizzano le caselle di posta elettronica previste dall'art. 3, comma 1, della Decisione n. C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, secondo la seguente ripartizione:

Dipartimento delle finanze: dazi e imposte riscosse da Enti locali o per loro conto;

Agenzia delle entrate: imposta sul valore aggiunto - imposte sul reddito o sul capitale - imposte sui premi assicurativi - imposte sulle successioni e sulle donazioni - imposte e dazi nazionali sui beni immobili diversi da quelli sopramenzionati - dazi e imposte nazionali sull'utilizzo o la proprietà di mezzi di trasporto;

Agenzia delle dogane e dei monopoli: dazi doganali - accise - restituzioni, interventi ed altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni e contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Ufficio centrale di collegamento: altri dazi e imposte riscossi dallo Stato (richiedente) o per suo conto - dazi e imposte riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato (richiedente) o per loro conto, con l'esclusione di dazi e imposte riscossi dagli Enti locali - altri crediti di natura tributaria.

3. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si avvalgono delle strutture interne cui è demandata la gestione dei tributi.

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 2275, 2448; I.L.P. 2012, pagg. 1131, 1224.

Art. 2.

Assistenza per le richieste di recupero

degli altri Stati membri

1. Gli Uffici di collegamento, ai quali sia pervenuta una richiesta di recupero avanzata dagli altri Stati membri, ne accusano ricevuta all'Autorità richiedente entro 7 giorni dalla data di ricezione della richiesta e controllano la regolarità e la correttezza della richiesta. Gli stessi Uffici verificano, mediante la consultazione dell'elenco delle procedure amichevoli in trattazione istituito presso l'Ufficio centrale di collegamento, se per la richiesta di recupero pervenuta sia in corso una procedura amichevole con le Autorità competenti dello Stato membro richiedente. Qualora sia riscontrata la sussistenza di una procedura amichevole, i suddetti Uffici sottopongono il caso all'Ufficio centrale di collegamento che procede al coordinamento con gli Uffici competenti dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze ai fini, ove necessario, dell'adozione del provvedimento di sospensione previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149.

2. Gli Uffici di collegamento possono chiedere all'Autorità richiedente di fornire informazioni supplementari o di completare il titolo uniforme che consente l'esecuzione nel territorio nazionale.

Entro 6 mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, i suddetti uffici informano l'Autorità richiedente dello stato del procedimento da essi avviato per il recupero o dell'esito del medesimo.

3. L'Ufficio di collegamento che riceve una richiesta di recupero ed un titolo uniforme che riguardano crediti diversi rientranti nella competenza di più Uffici di collegamento, chiede all'Autorità richiedente di riformulare la suddetta richiesta trasmettendo le richieste e i relativi titoli uniformi distinti in base ai tributi di competenza dei singoli Uffici di collegamento.

4. Nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 149 del 2012, gli Uffici di collegamento possono non dare corso alla richiesta di recupero se l'interessato non dispone di beni aggredibili nel territorio nazionale.

Art. 3.

Assistenza ai sensi di accordi o convenzioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che prevedono un'assistenza reciproca più ampia, qualora non sia possibile utilizzare le procedure stabilite dal decreto legislativo n. 149 del 2012, potranno essere applicate le altre procedure vigenti nell'Ordinamento nazionale. In tal caso, si procede ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 3 settembre 1999, n. 321. Per i tributi rientranti nella competenza del Dipartimento delle finanze può essere prevista, in sede di convenzione, la possibilità da parte dello stesso Dipartimento di avvalersi dell'Agenzia delle entrate.

Art. 4.

Modalità procedurali

1. Gli Uffici di collegamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmettono alle rispettive strutture interne la richiesta di recupero unitamente al titolo uniforme trasmessi dallo Stato membro richiedente. I suddetti Uffici nonchè l'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze procedono alla verifica della correttezza dei dati relativi al soggetto di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011 e all'eventuale rilevazione in via elettronica del codice fiscale ai fini della costituzione del flusso informativo da trasmettere all'Agente della riscossione. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze effettua tali adempimenti mediante l'utilizzo del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione del titolo uniforme e dei flussi informativi all'Agente della riscossione avviene in via telematica.

2. Ai fini della riscossione delle somme richieste, i suddetti Uffici affidano, almeno 6 mesi prima della scadenza del termine di prescrizione, se valorizzata nei flussi di carico, i relativi carichi agli agenti della riscossione per il tramite di Equitalia SPA.

3. I flussi di carico, di seguito denominati flussi, recano un numero identificativo univoco a livello nazionale e devono contenere le indicazioni dei seguenti dati:

a) l'Ufficio che ha affidato il carico;

b) la data di ricevimento della domanda di recupero;

c) il codice fiscale ed i dati anagrafici dei debitori, degli eventuali coobbligati o del soggetto terzo che detenga beni appartenenti al debitore principale, al codebitore o ad altra persona tenuta al pagamento o che abbia debiti nei confronti di queste persone;

d) il codice di ogni componente del credito, denominato articolo di carico;

e) il codice dell'ambito;

f) l'anno di riferimento del credito;

g) l'importo di ogni articolo di carico;

h) il codice univoco del titolo uniforme;

i) gli estremi identificativi del titolo uniforme

j) la data di notifica del titolo iniziale se fornita dallo Stato richiedente;

k) il totale degli importi contenuti nel flusso di carico;

l) la data di prescrizione se fornita dallo Stato richiedente;

m) la data di trasmissione del flusso di carico;

n) il codice identificativo per il collegamento dell'affidamento del carico con il titolo uniforme.

4. L'affidamento formale della riscossione in carico all'agente si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico.

Art. 5.

Modalità di comunicazione

dei provvedimenti di sospensione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 149 del 2012, gli Uffici di collegamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ricevono notizia, da parte dell'Autorità richiedente o del soggetto interessato, dell'avvenuta contestazione del credito o del relativo titolo uniforme, provvedono, salva istanza contraria formulata dalla stessa Autorità richiedente, a darne comunicazione alle rispettive strutture interne, le quali adottano il provvedimento di sospensione della procedura di recupero fino alla decisione dell'Organo competente nello Stato membro richiedente. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze adotta direttamente il provvedimento di sospensione.

2. Qualora, nei casi di procedure amichevoli in corso, emerga a seguito dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio centrale di collegamento insieme agli Uffici competenti dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze che l'esito della procedura amichevole influisce sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale è stata richiesta l'assistenza e che non si tratta di un caso di estrema urgenza di frode o insolvenza, l'Ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione alle proprie strutture interne che adottano il provvedimento di sospensione delle misure di recupero fino alla conclusione della procedura. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze adotta direttamente il provvedimento di sospensione.

3. I provvedimenti di sospensione adottati nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al competente agente della riscossione in via telematica, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

4. Sulle somme oggetto del provvedimento di sospensione e che risultano dovute dal debitore a seguito della decisione dell'Organo competente nello Stato membro richiedente restano dovuti per il periodo di sospensione gli interessi di mora di cui all'art. 8, comma 11, del decreto legislativo n. 149 del 2012.

Art. 6.

Richieste di recupero rivolte agli altri Stati membri

1. Le Strutture interne cui è demandata la gestione dei tributi dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, utilizzando l'apposito modello previsto dalla Decisione n. C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011 (All. III alla Decisione) e il modulo standard approvato dal Regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011 (All. II al Regolamento), inviano in via telematica ai rispettivi Uffici di collegamento la richiesta di recupero corredata del titolo uniforme. Gli Uffici di collegamento esaminano la correttezza della richiesta formulata e la inoltrano unitamente al titolo uniforme all'Autorità adita dell'altro Stato membro.

2. I comuni, le province e le regioni, utilizzando i modelli di cui al comma 1, inviano in via telematica alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze - che è l'Ufficio di collegamento del Dipartimento medesimo responsabile delle richieste agli altri Stati membri - la richiesta di recupero, corredata del titolo uniforme. L'Ufficio di collegamento esamina la correttezza della richiesta formulata e la inoltra, unitamente al titolo uniforme, all'Autorità adita dell'altro Stato membro.

Art. 7.

Adempimenti degli Agenti della riscossione

1. A seguito delle richieste di recupero formulate da un altro Stato membro, gli Agenti della riscossione trasmettono, in via telematica, alle strutture che hanno affidato il carico le informazioni relative allo svolgimento delle attività e all'andamento delle riscossioni, secondo quanto stabilito dall'art. 36 del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 112.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2014

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