MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 284, Suppl. Ord. n. 93, del 6 dicembre 2014)

 

Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

E CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambito applicativo

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano su tutto il territorio nazionale ad eccezione dei comuni ubicati nel territorio della provincia autonoma di Bolzano che, in base alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, ha istituito l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 2.

Ambito applicativo dell'esenzione

dall'imposta municipale propria

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. h), del D.L.vo 30/12/1992, n. 504 i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'Elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna Altitudine del centro (metri).

2. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7, c. 1, lettera h), del D.L.vo n. 504 del 1992 i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell'Elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna Altitudine del centro (metri).

3. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 2 nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

4. Per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati nei commi 1 e 2, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 8-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011 (9).

5. L'individuazione dei terreni, effettuata ai sensi del presente articolo, ai quali si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

6. I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che ricadono nelle fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 sono esenti dall'imposta municipale propria.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 3118; 2012, pag. 244; I.L.P. 2011, pag. 2181; 2012, pag. 84.

Art. 3.

Versamento dell'imposta municipale propria

per l'anno 2014

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (10), per l'anno 2014, i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta municipale propria sulla base delle disposizioni del presente decreto, effettuano il versamento dell'imposta in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014.

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2517; I.L.P. 2000, pag. 1800.

Art. 4.

Disposizioni sui recuperi e sui rimborsi

da effettuare nei confronti dei comuni

1. Nell'allegato A al presente decreto sono riportati sia gli importi da recuperare, per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (11), nonchè, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia quelli da rimborsare nei riguardi dei comuni che subiscono una perdita di gettito per effetto delle modifiche al perimetro applicativo dell'esenzione di cui alla lettera h), comma 1, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

2. Il maggior gettito stimato, rispetto all'importo di 350 milioni, sarà utilizzato per la compensazione del minor gettito a favore dei comuni nei quali ricadono i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile cui è riconosciuta l'esenzione IMU ai sensi del comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dal comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. L'eventuale eccedenza potrà essere utilizzata per reintegri correlati a rettifiche puntuali delle stime indicate nell'allegato A.

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pag. 212; I.L.P. 2013, pag. 68.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2014

Allegato ...omissis...

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