MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 28 settembre 2020, n. 151.

(Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020)

 

Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

...omissis...

 

ADOTTA

 

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Corrispettivo per la rimozione dei vincoli

di prezzo massimo di cessione

nonchè di canone massimo di locazione

 

1. Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cui all'articolo 31, commi 49-bis, 49-ter, 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è pari al 50% del corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità immobiliare, risultante dall'applicazione del comma 48 del predetto articolo 31, ed è ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la formula indicata al comma 2.

2. Al fine di determinare la riduzione il corrispettivo di cui al comma 1, si applica la seguente formula:

CRV = Cc. 48*QM*0,5*(ADC - ATC)/ADC

- CRV = Corrispettivo rimozione vincoli

- Cc. 48 = Corrispettivo risultante dall'applicazione dell'articolo 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998

- QM = Quota millesimale dell'unità immobiliare

- ADC = Numero degli anni di durata della convenzione

- ATC = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla durata massima della convenzione.

3. In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV di cui al comma 2 è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5, secondo la seguente formula:

CRVs = CRV* 0,5

- CRVs = Corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie.

4. Il vincolo è rimosso, anche ai fini dell'estinzione delle pretese di rimborso di cui all'articolo 31, comma 49-quater, 2° periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per effetto della stipula della convenzione tra le Parti.

 

Art. 2.

 

Dilazione di pagamento

 

1. Su richiesta di parte, il comune concede una dilazione di pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

2. La garanzia a prima richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, comma 2, del Codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonchè la facoltà del comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata mensile.

3. In caso di concessione della dilazione di pagamento, la stipulazione e la trascrizione della convenzione di rimozione del vincolo, presso l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 2645-quater del Codice civile, possono essere effettuate dopo il pagamento della 1ª rata.

Art. 3.

 

Semplificazione delle procedure

1. In attuazione del principio di trasparenza, i comuni garantiscono la tempestiva pubblicità nei siti istituzionali delle procedure, della modulistica e dei dati rilevanti ai fini della applicazione del presente regolamento.

2. Al fine di accelerare e semplificare le procedure volte alla stipulazione delle convenzioni di rimozione dei vincoli, i comuni adottano schemi di convenzione-tipo di rimozione dei vincoli.

 

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 settembre 2020

 

Registrato alla Corte dei conti il 5-11-2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, reg.ne n. 1347

 

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