MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 29 aprile 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2011)

 

Individuazione dei criteri e delle modalità di restituzione, ai concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, del deposito cauzionale versato dai medesimi per l'anno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DEI MONOPOLI DI STATO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto determina per l'anno 2011 i criteri e le modalità di restituzione ai concessionari della rete telematica, di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (11), come interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.

Art. 2.

Criteri di restituzione del deposito cauzionale

1. Per l'anno 2011, il deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5% delle somme giocate raccolte nel medesimo anno è determinato in relazione:

a) al numero di punti di accesso, rispetto ad 1/3 di quelli gestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiornati con opportuna tecnologia in grado di garantire la trasmissione al sistema centrale della propria ubicazione, rilevata attraverso meccanismi di georeferenziazione che attribuiscano all'apparato stesso le informazioni relative alla sua dislocazione geografica espressa in un particolare sistema geodetico di riferimento;

b) all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio, pari quantomeno alla percentuale dell'ottanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni, previste dalle convenzioni di concessione.

2. La restituzione del deposito di cui al comma 1, lettera a) è riconosciuta fino ad un massimo del 0,25% delle somme giocate; l'importo da restituire a ciascun concessionario è riconosciuto, come percentuale dell'aggiornamento effettivo, entro il 31 dicembre 2011, da parte del concessionario medesimo, del numero di Punti di Accesso (PdA) rispetto al totale massimo richiesto ad ogni singolo concessionario pari ad 1/3 dei PdA gestiti alla data di emanazione del presente decreto. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,25% delle somme giocate nell'anno di riferimento, sarà nulla per PdA aggiornati = 0 e pari al 100% per PdA aggiornati rispetto a quelli che ciascun concessionario deve aggiornare, ossia 1/3 di quelli da ciascuno gestiti alla data di emanazione del presente decreto.

3. La restituzione del deposito di cui al comma 1, lettera b), è riconosciuta fino ad un massimo del 0,25% delle somme giocate; l'importo da restituire è calcolato sulla base della media su base annua delle percentuali mensili di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento purchè uguale o superiore all'80%; le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire è calcolata secondo la seguente formula:

(Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 +..Pm12) x 100
-------------------------------------------------------------------------
12

dove: Pm 1, 2, 3 ...12 = percentuale mensile, per i mesi da gennaio a dicembre 2011, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi attivi. L'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,25% delle somme giocate, viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale, rispetto all'importo complessivo, pari alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno 2011, purchè tale media sia ricompresa nell'intervallo tra l'80% ed il 100%. La percentuale restituita è pertanto pari a quella effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua.

4. Con successivo provvedimento del Direttore per i giochi, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di efficacia del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici dei punti di accesso oggetto di aggiornamento nonchè il periodo di tempo entro il quale sarà attuata la sperimentazione della tecnologia di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

Art. 3.

Modalità operative di restituzione del deposito cauzionale

1. L'Ufficio 12° della Direzione per i giochi, acquisiti dalla banca dati gestita dal partner tecnologico SOGEI, i dati di cui all'art. 2, provvede, nell'anno successivo a quello di riferimento a determinare gli importi dovuti ai sensi del presente decreto, dandone conto al concessionario interessato con opportuna comunicazione.

2. I concessionari possono presentare all'Ufficio 12° della Direzione per i giochi eventuali osservazioni nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati presi a base per il calcolo; AAMS procede, nei quindici giorni successivi al ricevimento delle deduzioni, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all'eventuale ricalcolo. Le eventuali osservazioni potranno riguardare esclusivamente i dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo da restituire. Per la somma determinata dall'esito della descritta procedura non è previsto conguaglio.

3. L'importo corrispondente alla restituzione dell'importo massimo dello 0,5% delle somme giocate nell'anno di riferimento, è imputato al capitolo di spesa 155 del Bilancio di AAMS.

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza. ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2011

Registrato alla Corte dei conti il 20-5-2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 181

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