MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 301, Suppl. Ord. n. 15, del 30 dicembre 2014)

 

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto del commercio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (3) gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio:

a) Studio di settore VM47U (che sostituisce lo studio UM47U) - Commercio al dettaglio di natanti e accessori, codice attività 47.64.20;

b) Studio di settore VM81U (che sostituisce lo studio di settore UM81U) - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento, codice attività 46.71.00;

c) Studio di settore WM06A (che sostituisce lo studio di settore VM06A) - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, codice attività 47.19.20; Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati, codice attività 47.42.00; Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati, codice attività 47.43.00; Commercio al dettaglio di tende e tendine, codice attività 47.53.11; Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati, codice attività 47.54.00; Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame, codice attività 47.59.20; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, codice attività 47.59.30; Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico, codice attività 47.59.40; Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca, codice attività 47.59.99; Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati, codice attività 47.63.00;

d) Studio di settore WM06B (che sostituisce lo studio di settore VM06B) - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti, codice attività 47.59.60;

e) Studio di settore WM08U (che sostituisce lo studio di settore VM08U) - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero, codice attività 47.64.10; Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici), codice attività 47.65.00; Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari, codice attività 47.78.50; Ricarica di bombole per attività subacquee, codice attività 93.19.91;

f) Studio di settore WM09A (che sostituisce lo studio di settore VM09A) - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri, codice attività 45.11.01; Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita), codice attività 45.11.02; Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli, codice attività 45.19.01; Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita), codice attività 45.19.02;

g) Studio di settore WM09B (che sostituisce lo studio di settore VM09B) - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.11; Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.12;

h) Studio di settore WM10U (che sostituisce lo studio di settore VM10U) - Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli, codice attività 45.31.01; Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli, codice attività 45.31.02; Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, codice attività 45.32.00; Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.21; Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.22;

i) Studio di settore WM15B (che sostituisce lo studio di settore VM15B) - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, codice attività 47.78.20;

j) Studio di settore WM16U (che sostituisce lo studio di settore VM16U) - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, codice attività 47.75.10; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, codice attività 47.78.60;

k) Studio di settore WM18A (che sostituisce lo studio di settore VM18A) - Commercio all'ingrosso di fiori e piante, codice attività 46.22.00;

l) Studio di settore WM18B (che sostituisce lo studio di settore VM18B) - Commercio all'ingrosso di animali vivi, codice attività 46.23.00;

m) Studio di settore WM19U (che sostituisce lo studio di settore VM19U) - Commercio all'ingrosso di tessuti, codice attività 46.41.10; Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria, codice attività 46.41.20; Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili, codice attività 46.41.90; Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, codice attività 46.42.10; Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili, codice attività 46.42.30;

n) Studio di settore WM20U (che sostituisce lo studio di settore VM20U) - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice attività 47.62.20;

o) Studio di settore WM21A (che sostituisce lo studio di settore VM21A) - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi, codice attività 46.31.10;

p) Studio di settore WM21B (che sostituisce lo studio di settore VM21B) - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche, codice attività 46.34.10; Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche, codice attività 46.34.20;

q) Studio di settore WM21C (che sostituisce lo studio di settore VM21C) - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi, codice attività 46.38.10; Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi, codice attività 46.38.20;

r) Studio di settore WM21D (che sostituisce lo studio di settore VM21D) - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata, codice attività 46.32.10;

s) Studio di settore WM21E (che sostituisce lo studio di settore VM21E) - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati, codice attività 46.31.20; Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria, codice attività 46.32.20; Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova, codice attività 46.33.10;

Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale, codice attività 46.33.20; Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno, codice attività 46.36.00; Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie, codice attività 46.37.02; Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti, codice attività 46.38.30; Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, codice attività 46.38.90; Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati, codice attività 46.39.10; Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attività 46.39.20;

t) Studio di settore WM22A (che sostituisce lo studio di settore VM22A) - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video, codice attività 46.43.10; Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti), codice attività 46.43.20; Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico, codice attività 46.47.30; Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici, codice attività 46.52.01; Commercio all'ingrosso di nastri non registrati, codice attività 46.52.02;

u) Studio di settore WM22B (che sostituisce lo studio di settore VM22B) - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria, codice attività 46.44.10; Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana, codice attività 46.44.20; Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame, codice attività 46.44.40;

v) Studio di settore WM22C (che sostituisce lo studio di settore VM22C) - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale, codice attività 46.47.10;

w) Studio di settore WM25A (che sostituisce lo studio di settore VM25A) - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli, codice attività 46.49.30;

x) Studio di settore WM25B (che sostituisce lo studio di settore VM25B) - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette), codice attività 46.49.40; Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto, codice attività 46.69.11;

y) Studio di settore WM29U (che sostituisce lo studio di settore VM29U) - Commercio al dettaglio di mobili per la casa, codice attività 47.59.10; Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico, codice attività 47.59.91;

z) Studio di settore WM30U (che sostituisce lo studio di settore VM30U) - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, codice attività 47.11.50;

aa) Studio di settore WM32U (che sostituisce gli studi di settore VM32U e VM45U) - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte), codice attività 47.78.31; Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato, codice attività 47.78.32; Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi, codice attività 47.78.33; Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori, codice attività 47.78.34; Commercio al dettaglio di bomboniere, codice attività 47.78.35; Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria), codice attività 47.78.36; Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti, codice attività 47.78.37; Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti d'antiquariato, codice attività 47.79.20;

bb) Studio di settore WM35U (che sostituisce lo studio di settore VM35U) - Erboristerie, codice attività 47.75.20.

2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

1 per lo studio di settore VM47U;

2 per lo studio di settore VM81U;

3 per lo studio di settore WM06A;

4 per lo studio di settore WM06B;

5 per lo studio di settore WM08U;

6 per lo studio di settore WM09A;

7 per lo studio di settore WM09B;

8 per lo studio di settore WM10U;

9 per lo studio di settore WM15B;

10 per lo studio di settore WM16U;

11 per lo studio di settore WM18A;

12 per lo studio di settore WM18B;

13 per lo studio di settore WM19U;

14 per lo studio di settore WM20U;

15 per lo studio di settore WM21A;

16 per lo studio di settore WM21B;

17 per lo studio di settore WM21C;

18 per lo studio di settore WM21D;

19 per lo studio di settore WM21E;

20 per lo studio di settore WM22A;

21 per lo studio di settore WM22B;

22 per lo studio di settore WM22C;

23 per lo studio di settore WM25A;

24 per lo studio di settore WM25B;

25 per lo studio di settore WM29U;

26 per lo studio di settore WM30U;

27 per lo studio di settore WM32U;

28 per lo studio di settore WM35U.

3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 28, è individuato sulla base della Nota tecnica e metodologica in allegato n. 29.

4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati n. 1, da n. 4 a n. 13 e da n. 15 a n. 28, è individuata sulla base della Nota tecnica e metodologica in allegato n. 30.

5. Gli elementi necessari per il calcolo del ricavo minimo, relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n. 27 sono riportati in allegato n. 31.

6. Gli elementi necessari per il calcolo del ricavo minimo, relativi allo studio di settore di cui all'allegato n. 28, sono riportati in allegato n. 32.

7. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalità economica.

8. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attività d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità dei ricavi.

9. Lo studio di settore UM87U, approvato con decreto ministeriale 28 dicembre 2012, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 non si applica agli esercenti l'attività di Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, di cui al codice attività 47.78.60, cui si applica, a partire da tale annualità, lo studio di settore WM16U;

10. Lo studio di settore WM09B, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, una o più delle seguenti attività complementari:

a) Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, codice attività 45.40.21;

b) Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) codice attività 45.40.30.

Lo studio WM09B si applica, in presenza delle predette attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.

11. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pagg. 2586, 3338; I.L.P. 1993, pagg. 1559, 1942.

Art. 2.

Categorie di contribuenti

alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (4), e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569;

b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 2019; I.L.P. 2014, pag. 1059.

Art. 3.

Variabili delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 27 maggio 2013, e successive modificazioni.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato Testo unico, nonchè dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato Testo unico, nonchè i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Per lo studio di settore VM81U, tenuto conto della specifica attività economica per la quale è stato elaborato lo stesso, della metodologia adottata a tal fine, nonchè dell'individuazione delle variabili di cui all'art. 3, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno altresì aumentati dell'ammontare delle accise rimborsate all'impresa, nel corso dell'anno, dagli organi competenti.

Art. 5.

Comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

2. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate.

Art. 6.

Indicatori di coerenza economica

1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto che applicano l'indicatore "Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi", approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi è calcolato come: [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2014

Allegati ...omissis....

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