MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 301, Suppl. Straord. n. 17, del 30 dicembre 2014)

 

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331 (5), gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore dei servizi:

a) Studio di settore VG57U (che sostituisce lo studio di settore UG57U) - Attività dei centri di radioterapia, codice attività 86.22.03; Attività dei centri di dialisi, codice attività 86.22.04; Centri di medicina estetica, codice attività 86.22.06; Altri studi medici specialistici e poliambulatori, codice attività 86.22.09; Laboratori radiografici, codice attività 86.90.11; Laboratori di analisi cliniche, codice attività 86.90.12; Attività degli ambulatori tricologici, codice attività 86.90.41;

b) Studio di settore VG96U (che sostituisce lo studio di settore UG96U) - Lavaggio auto, codice attività 45.20.91; Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli, codice attività 45.20.99; Attività di traino e soccorso stradale, codice attività 52.21.60;

c) Studio di settore WG31U (che sostituisce lo studio di settore VG31U) - Riparazioni meccaniche di autoveicoli, codice attività 45.20.10; Riparazione di carrozzerie di autoveicoli, codice attività 45.20.20; Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, codice attività 45.20.30; Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, codice attività 45.20.40; Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici), codice attività 45.40.30;

d) Studio di settore WG33U (che sostituisce lo studio di settore VG33U) - Servizi degli istituti di bellezza, codice attività 96.02.02; Servizi di manicure e pedicure, codice attività 96.02.03; Attività di tatuaggio e piercing, codice attività 96.09.02;

e) Studio di settore WG34U (che sostituisce lo studio di settore VG34U) - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, codice attività 96.02.01;

f) Studio di settore WG36U (che sostituisce lo studio di settore VG36U) - Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11; Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 56.10.20; Ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42;

g) Studio di settore WG50U (che sostituisce lo studio di settore VG50U) - Intonacatura e stuccatura, codice attività 43.31.00; Rivestimento di pavimenti e di muri, codice attività 43.33.00; Tinteggiatura e posa in opera di vetri, codice attività 43.34.00; Attività non specializzate di lavori edili (muratori), codice attività 43.39.01; Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca, codice attività 43.39.09; Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, codice attività 43.99.01;

h) Studio di settore WG51U (che sostituisce lo studio di settore VG51U) - Attività di conservazione e restauro di opere d'arte, codice attività 90.03.02;

i) Studio di settore WG55U (che sostituisce lo studio di settore VG55U) - Servizi di pompe funebri e attività connesse, codice attività 96.03.00;

j) Studio di settore WG58U (che sostituisce lo studio di settore VG58U) - Villaggi turistici, codice attività 55.20.10; Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, codice attività 55.30.00;

k) Studio di settore WG60U (che sostituisce lo studio di settore VG60U) - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, codice attività 93.29.20;

l) Studio di settore WG68U (che sostituisce lo studio di settore VG68U) - Trasporto di merci su strada, codice attività 49.41.00; Servizi di trasloco, codice attività 49.42.00;

m) Studio di settore WG70U (che sostituisce lo studio di settore VG70U) - Pulizia generale (non specializzata) di edifici, codice attività 81.21.00; Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali, codice attività 81.22.02; Altre attività di pulizia nca, codice attività 81.29.99;

n) Studio di settore WG72A (che sostituisce lo studio di settore VG72A) - Trasporto con taxi, codice attività 49.32.10; Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, codice attività 49.32.20;

o) Studio di settore WG72B (che sostituisce lo studio di settore VG72B) - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, codice attività 49.31.00; Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano, codice attività 49.39.01; Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca, codice attività 49.39.09;

p) Studio di settore WG75U (che sostituisce lo studio di settore VG75U) - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.21.01; Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.21.02; Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.21.03; Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione, codice attività 43.22.01; Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.22.02; Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione), codice attività 43.22.03; Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.22.04; Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.22.05; Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili, codice attività 43.29.01; Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni, codice attività 43.29.02; Altri lavori di costruzione e installazione nca, codice attività 43.29.09;

Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, codice attività 43.32.02.

2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

1 per lo studio di settore VG57U;

2 per lo studio di settore VG96U;

3 per lo studio di settore WG31U;

4 per lo studio di settore WG33U;

5 per lo studio di settore WG34U;

6 per lo studio di settore WG36U;

7 per lo studio di settore WG50U;

8 per lo studio di settore WG51U;

9 per lo studio di settore WG55U;

10 per lo studio di settore WG58U;

11 per lo studio di settore WG60U;

12 per lo studio di settore WG68U;

13 per lo studio di settore WG70U;

14 per lo studio di settore WG72A;

15 per lo studio di settore WG72B;

16 per lo studio di settore WG75U.

3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli studi di cui agli allegati da 1 a 16, è individuato sulla base della Nota tecnica e metodologica in allegato 17.

4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da 1 a 5, da 7 a 9 e da 12 a 16, è individuata sulla base della Nota tecnica e metodologica in allegato 18.

5. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati da 1 a 16 sono riportati in allegato 19.

6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalità economica.

7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attività d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto del successivo art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità dei ricavi.

8. Lo studio di settore WG33U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, una o più delle seguenti attività complementari:

a) Servizi dei centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti balneari) codice attività 96.04.10;

b) Stabilimenti termali, codice attività 96.04.20.

Lo studio WG33U si applica, in presenza delle predette attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.

9. Lo studio di settore WG36U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, una o più delle seguenti attività complementari:

a) Gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30;

b) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività 56.10.41;

c) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00.

Lo studio WG36U si applica, in presenza delle predette attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari. Lo studio di settore WG36U si applica, alle condizioni stabilite nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorchè prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonchè dalla cessione di generi di monopolio.

10. Lo studio di settore WG60U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di "Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali", codice attività 93.29.20 che svolgono, unitamente all'attività oggetto dello studio, e nell'ambito della medesima unità produttiva, una o più delle seguenti attività complementari, anche se prevalenti:

a) Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11;

b) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 56.10.20;

c) Gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30;

d) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività 56.10.41;

e) Ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42;

f) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00.

11. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pagg. 2586, 3338; I.L.P. 1933, pagg. 1559, 1942.

Art. 2.

Categorie di contribuenti

alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (6), e successive modificazioni, di ammontare superiore ad € 5.164.569;

b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

d) nei confronti dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, una delle attività comprese nello studio di settore WG72A.

2. Per lo studio di settore WG50U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del Testo unico delle imposte sui redditi.

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 2019; I.L.P. 2014, pag. 1059.

Art. 3.

Variabili delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 27 maggio 2013, e successive modificazioni.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato Testo unico, nonchè dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonchè i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Per lo studio di settore WG72B, tenuto conto della specifica attività economica per la quale è stato elaborato lo stesso, della metodologia adottata a tal fine, nonchè dell'individuazione delle variabili di cui all'art. 3, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno altresì aumentati dei contributi in conto esercizio per il ripiano dei disavanzi, non costituenti componenti positivi di reddito, erogati dalle Regioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 5.

Comunicazione dei dati

rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

2. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate.

Art. 6.

Indicatori di coerenza economica

1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto che applicano l'indicatore "Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi", approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi è calcolato come: [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2014

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