MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 29 gennaio 2021.

(Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2021)

 

Proroga dei termini, per la presentazione telematica dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2020 e 2021, previsti dal decreto 19 ottobre 2020, concernenti le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie e dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

 

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

...omissis...

Decreta:

 

Art. 1.

 

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Sistema TS, il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008;

b) decreto 19 ottobre 2020: decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 270 del 29 ottobre 2020.

Art. 2.

 

Proroga dei termini di invio

dei dati delle spese sanitarie

relative all'anno 2020 e 2021

1. Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 7, il comma 1 è sostituito con il seguente comma 1:

"1. La trasmissione dei dati di cui all'art. 2 del presente decreto è effettuata:

a) entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;

b) entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;

c) entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;

c) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dall'1 gennaio 2022."

b) all'art. 7, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale"

c) all'All. A, al paragrafo 4.7., le parole "entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito, comprensivi i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi. I dati trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema TS." sono sostituite dalle seguenti parole: "entro e non oltre il termine di cui all'art. 7 del presente decreto.";

d) all'All. A, al paragrafo 4.7., le parole "di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni." Sono sostituite dalle seguenti parole: "di cui all'art. 6 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni.".

2. Come previsto dall'art. 9 del decreto 9 maggio 2019, di modifica del decreto 31 luglio 2015, per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati delle spese effettuata nell'anno 2020 e trasmessi al Sistema tessera sanitaria, il termine è fissato al 15 febbraio 2021.

3. Per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2020 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del decreto 19 ottobre 2020, l'assistito può esercitare l'opposizione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto 31 luglio 2015 dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021.

Art. 3.

Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri

delle spese sanitarie

e veterinarie

1. Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 6, comma 1, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2021";

b) all'art. 6, comma 2, le parole: "1 gennaio 2021" sono sostituite dalle parole "1 gennaio 2022".

Art. 4.

 

Ulteriori modifiche al decreto 19 ottobre 2020

1. Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5, comma 1, le parole: "ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettera c)" sono sostituite dalle parole "ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettere b) e c)";

b) all'All. A, al paragrafo 2.11.1.:

eliminare le parole "Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna";

nella Tabella delle codifiche della tipologia di spesa, sono eliminate le seguenti parole:

"AS Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna)".

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2021

 

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