MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 29 marzo 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2007)

 

Determinazione delle modalità per la corresponsione, ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, dei compensi previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi all'attività svolta nell'anno 2006 e successivi.

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. I compensi disciplinati dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 (2), dall'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164 (3), e dall'art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (4), spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione annuale dei redditi modello 730, elaborata e trasmessa in via telematica in conformità alle specifiche tecniche previste dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, sono corrisposti per l'anno 2006 e successivi secondo le disposizioni dell'art. 2 del presente decreto.

2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono corrisposti per ciascun anno d'imposta a presentazione di documentata fattura, e comunque non anteriormente alla corretta ricezione, per via telematica, da parte dell'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai modelli 730 degli utenti assistiti.

---------

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1930; I.L.P. 1999, pag. 1351.

(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 2808; I.L.P. 2003, pag. 1913.

Art. 2.

1. I CAF ed i professionisti abilitati presentano, successivamente alla scadenza del termine che annualmente è stabilito per l'invio telematico delle dichiarazioni degli assistiti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.

2. L'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti, dopo il controllo delle dichiarazioni dei redditi modello 730 dei contribuenti assistiti, invia al Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse un'attestazione, per ogni singolo CAF e professionista abilitato, relativa al numero delle dichiarazioni elaborate e trasmesse dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare per le quali è riconosciuto il compenso di cui all'art. 1, comma 1. Copia dell'attestazione è trasmessa, tramite il servizio Entratel, al singolo soggetto che ha effettuato l'assistenza fiscale.

3. Il Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, sulla base delle attestazioni di cui al comma 2, emette i relativi ordinativi diretti di pagamento a carico dei fondi iscritti nell'unità previsionale di base 6.1.2.5. "Spese per i compensi spettanti ai Centri autorizzati di assistenza fiscale nonchè per i commercialisti, per gli esperti contabili e consulenti del lavoro che prestino assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa" - Cap. 3845 - di pertinenza del Centro di responsabilità - Dipartimento per le politiche fiscali dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'esercizio finanziario 2007 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi, da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate dovranno essere comunicate dai CAF e professionisti abilitati al predetto Ufficio amministrazione delle risorse.

4. L'Agenzia delle entrate effettua, per ciascun anno d'imposta, l'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730 trasmesse in via telematica da parte dei CAF e professionisti abilitati con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte ovvero ulteriori controlli attinenti le dichiarazioni che si dovessero rendere necessari, e comunica al Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse le eventuali dichiarazioni per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1. Il CAF ed il professionista abilitato che hanno percepito il relativo compenso sono tenuti, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al Capitolo 2319 dell'entrata del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2007, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2007

Registrato alla Corte dei conti il 26-4-2007

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 - Economia e finanze, foglio n. 170

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda