MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 agosto 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2005)
Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 638/2004 e n. 1982/2004.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
...omissis...
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Contenuto degli elenchi
1. All'art. 4 del decreto 27 ottobre 2000 (5) del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole "(CEE) n. 3330/91 e dei relativi regolamenti di applicazione." sono sostituite dalle seguenti: "(CE) n. 638/2004 e del relativo regolamento di applicazione.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In applicazione dell'art. 9 del Regolamento (CE) numero 638/2004 e del relativo Regolamento (CE) di attuazione numero. 1982/2004, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto:
a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a € 10.000.000,00;
b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a € 10.000.000,00.
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3387; I.L.P. 2001, pag. 376.
Art. 2.
Modifiche alle istruzioni per l'uso
e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro,
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni
1. Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, contenute nell'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato 1 al presente decreto.
Art. 3.
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2006.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2005
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ALLEGATO 1
1. Titolo II e Titolo III, Sezione I
Massa netta:
1) al secondo capoverso le parole "n. 1901/2000" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1982/2004";
Valore statistico:
1) al secondo capoverso, le parole "conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1901/2000" sono sostituite dalle seguenti: "secondo la definizione contenuta nell'allegato al Regolamento (CE) n. 638/2004, punto 3, Valore delle merci, lettera b)";
2) al quinto capoverso, le parole "all'articolo 24, paragrafo 2, commi 2 e 3, del Regolamento (CE), n. 1901/2000" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1982/2004.";
3) al quarto ed al settimo capoverso, è soppressa la parola "riparazione" contenuta in parentesi.
2. Tabella B, natura della transazione, descrizione:
1) al Codice 4, eliminare le parole "o di una riparazione";
2) al Codice 5, eliminare le parole: "o ad una riparazione".
3. Nell'Allegato VII, dopo la Tabella D, è aggiunta la seguente Tabella E.
TABELLA E
ELENCO DELLE MERCI
ESCLUSE DALLA RILEVAZIONE STATISTICA
SUGLI SCAMBI DI BENI TRA STATI MEMBRI
a) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori.
b) Oro detto monetario.
c) Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate.
d) Merci che beneficiano dell'immunità diplomatica, consolare o simile.
e) Merci destinate a un uso temporaneo, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:
1) non è prevista nè effettuata alcuna lavorazione,
2) da durata prevista dell'uso temporaneo non è superiore a 24 mesi.
3) la spedizione o l'arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell'IVA.
f) Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonchè beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario.
g) Purchè non siano oggetto di una transazione commerciale:
1) materiale pubblicitario;
2) campioni commerciali.
h) Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonchè i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.
i) Merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonchè merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano.
j) Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio.
k) Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA a cittadini privati di altri Stati membri.".