MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 3 agosto 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016)

 

Fondo di garanzia di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, recante disciplina in materia di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti

definizioni:

a) Banche: le banche aventi sede legale in Italia iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) decreto-legge: il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2016, n. 49;

e) gestore: CONSAP Spa, società a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del fondo, previa emanazione di un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da CONSAP Spa;

d) Intermediari finanziari: gli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

e) Ministero: il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

f) società di cartolarizzazione: la società di cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, che si rende cessionaria dei crediti ed emette i titoli senior oggetto della garanzia ovvero la società emittente i titoli senior, se diversa dalla società cessionaria, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

g) società cedenti: le banche o gli intermediari finanziari cedenti erediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze;

h) soggetto indipendente: soggetto qualificato indipendente, nominato dal Ministero, previa approvazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge.

Art. 2.

Struttura dell'operazione

1. In conformità a quanto previsto dal decreto-legge, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, le operazioni di cartolarizzazione devono avere le seguenti caratteristiche:

a) i crediti oggetto di cartolarizzazione sono trasferiti alla Società di cartolarizzazione per un importo aggregato non superiore al valore lordo aggregato, al netto delle rettifiche e comprensivo di eventuali incassi rivenienti dagli stessi crediti e di competenza della società di cartolarizzazione, percepiti dalla società cedente tra la data di definizione del valore contabile e la data di trasferimento, come attestato dalla società cedente sulla base delle scritture contabili;

b) i crediti oggetto di cartolarizzazione sono classificati e segnalati in sofferenza in data antecedente alla cessione alla società di cartolarizzazione.

Art. 3.

Titoli senior

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge, sono considerati titoli senior i titoli di classi che non siano subordinate ad altre classi della stessa emissione. Una classe è considerata non subordinata ad altre classi della stessa emissione se, conformemente alla priorità di pagamento applicabile dopo l'avvio di azione esecutiva (post-enforcement priority) e, ove applicabile, la priorità di pagamento derivante da una messa in mora (post-acceleration priority), come indicata nel regolamento dei titoli, nessun'altra classe riceve pagamenti per capitale e interessi in via prioritaria rispetto ad essa.

2. In caso di emissione di più tranche di titoli senior, la garanzia dello Stato può essere richiesta su una o più tranche di titoli senior.

Art. 4.

Ordine di priorità dei pagamenti

1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti sono impiegate nel pagamento delle somme dovute ai portatori dei titoli e degli altri costi o oneri comunque connessi all'operazione.

2. Dall'applicazione delle priorità di pagamento previste dopo l'avvio di azione esecutiva (post enforcerment priority) ovvero derivante da una messa in mora (post acceleration priority), come eventualmente indicate nel regolamento dei titoli e nei contratti dell'operazione, non devono risultare pagamenti sovraordinati ai titoli senior diversi da quelli previsti dall'art. 7 del decreto-legge.

Art. 5.

Ammissibilità dell'operazione alla garanzia

1. Ai fini dell'ammissione alla garanzia il regolamento dei titoli e i contratti dell'operazione prevedono che:

a) il mancato pagamento di un importo dovuto a titolo di interessi sui titoli senior e l'escussione della garanzia non comportano la decadenza dal beneficio del termine della società di cartolarizzazione;

b) le seguenti modifiche non possano essere effettuate senza l'espresso consenso del Ministero: modifica dell'importo nominale o del capitale dei titoli senior;

incremento del tasso di interesse applicato ai titoli senior o, nel caso in cui sia sovraordinato rispetto al pagamento del capitale dei titoli senior, ai titoli mezzanine;

modifica della scadenza dei titoli senior;

modifica degli eventi (trigger event) che danno diritto ai portatori dei titoli senior di dichiarare la decadenza della società di cartolarizzazione dal beneficio del termine o di applicare la priorità di pagamento derivante da una messa in mora (post-acceleration e post enforcement priority);

modifica del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione che comporti un peggioramento del rating dei titoli senior;

ogni modifica del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione nell'ipotesi di escussione della garanzia ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge;

c) i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sono trasmessi al gestore e al soggetto indipendente, con cadenza periodica e tramite strumenti informatici.

2. Ai fini dell'ammissione alla garanzia:

a) l'agenzia di rating ha accesso almeno alle seguenti informazioni:

flussi di cassa attesi, ivi compresi quelli, relativi ai contratti di copertura finanziaria;

le commissione dovute al soggetto incaricato della riscossione dei crediti;

le modalità di pagamento degli interessi dei titoli;

il corrispettivo della garanzia;

ogni altro costo dell'operazione di cartolarizzazione;

lo spessore delle classi diversa da quella senior;

b) l'agenzia di rating ha accesso ad informazioni, quantitative e qualitative, sul soggetto incaricato della riscossione dei crediti;

c) la società cedente assicura che siano fornite al soggetto indipendente tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità del rilascio della garanzia.

3. Ai fini dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge per trasferimento a titolo oneroso si intende anche il trasferimento nel contesto di operazioni straordinarie della società cedente, purchè siano in ogni caso rispettate le ulteriori condizioni di cui al predetto art. 8, comma 1.

Art. 6.

Soggetti richiedenti

1. In caso di operazione di cartolarizzazione realizzata da più società cedenti la richiesta effettuata da tutte le società cedenti congiuntamente.

Art. 7.

Istanza di concessione della garanzia

e procedura istruttoria

1. La società cedente invia al Ministero e al gestore, mediante posta elettronica certificata, l'istanza di concessione della garanzia, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito web del Ministero e del gestore, corredata dalla seguente documentazione:

a) il prospetto informativo dell'operazione di cartolarizzazione e i codici ISIN dei titoli senior oggetto di garanzia;

b) il regolamento dei titoli e i contratti dell'operazione di cartolarizzazione;

c) i documenti attestanti il rilascio del rating in conformità alle procedure delle agenzie di rating (ad es. new issue report, pre-sale report o similari);

d) la quantificazione del costo della garanzia calcolato non oltre il 15° giorno lavorativo precedente a quello di presentazione della richiesta;

e) lettera di impegno sottoscritta dal legale rappresentante della società cedente a trasmettere tempestivamente la documentazione attestante il trasferimento dei titoli junior, ed eventualmente mezzanine, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione, corredata da idonea attestazione della società di revisione;

f) lettera di impegno sottoscritta dal legale rappresentante della società cedente a comunicare o a procurare che sia comunicata al gestore ogni modifica del regolamento dei titoli e dei contratti dell'operazione di cartolarizzazione.

2. Sono dichiarate improcedibili dal gestore le richieste di garanzia presentate su moduli difformi da quello di cui al comma 1 e/o non sottoscritti dal legale rappresentante della società cedente.

3. Il gestore procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione all'istruttoria delle singole richieste entro 15 giorni lavorativi, valutando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione alla garanzia dello Stato previsti dal decreto-legge e dal presente decreto. L'esito dell'istruttoria viene tempestivamente trasmesso al Ministero ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concessione della garanzia dello Stato.

4. L'efficacia della garanzia dello Stato è sospensivamente condizionata al trasferimento di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge. Qualora le condizioni di cui all'art. 8, comma 1, non siano realizzate entro 152 mesi dalla data di adozione del decreto di concessione della garanzia dello Stato, la società cedente decade dall'ammissione al beneficio della garanzia e la richiesta deve essere nuovamente presentata.

5. Il gestore trasmette al soggetto indipendente, per le finalità di cui all'art. 3, comma 3 del decreto-legge, copia delle istanze di concessione della garanzia con la relativa documentazione.

Art. 8.

Inefficacia della garanzia

1. Salvo quanto previsto dalla legge, e fermo restando che il Ministero delle Finanze potrà rivalersi nei confronti della società cedente nel caso in cui la garanzia sia stata concessa sulla base di atti o dichiarazioni che siano risultati mendaci, inesatti o incompleti, la garanzia è dichiarata inefficace nei seguenti casi:

a) la decisione della società di cartolarizzazione o dei portatori dei titoli di revocare l'incarico del soggetto incaricato della riscossione abbia determinato un peggioramento del rating del titolo senior da parte dell'ECAI;

b) siano stati modificati il regolamento dei titoli o gli altri contratti dell'operazione in difformità con quanto previsto dal decreto-legge e dal presente decreto.

2. L'inefficacia è dichiarata con provvedimento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto della legge n. 241/1990, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria del gestore.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2016

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