MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 3 aprile 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2007)

 

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2007 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2007 all'ISVAP

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2007 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura dello 0,42‰ dei premi incassati nell'esercizio 2006, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.

2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2007 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, è stabilito nella misura dello 0,10‰ dei premi incassati nell'esercizio 2006.

3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2006 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 2 dicembre 2005, n. 2397 (9), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2005, in misura pari al 5,34% dei predetti premi.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 97.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2007

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2007, di cui all'art. 1, è versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea nonchè dalle imprese di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica entro il 31 luglio 2007, al netto di quanto eventualmente già versato, ai sensi dell'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3.

Comunicazione dell'importo dovuto

e della banca incaricata della riscossione

1. Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2007, di cui all'art. 1, sulla base di apposita comunicazione inviata dall'ISVAP contenente l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione.

Roma, 3 aprile 2007

 

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