MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 3 aprile 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2015)

 

Individuazione e modalità di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati rilevanti ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

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Decreta:

Art. 1.

Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati

rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale

regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei Centri di assistenza fiscale nonchè degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la pubblicazione nel sito Internet www.finanze.it. Detti dati sono riportati nella Tabella di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, e devono essere inseriti, seguendo le istruzioni ivi contenute, utilizzando un foglio di calcolo che rispetti la struttura della Tabella stessa.

2. La trasmissione della Tabella di cui all'allegato A è effettuata, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, esclusivamente in via telematica, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo df.dltff@pce.finanze.it.

3. Nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritrasmettono la Tabella di cui all'allegato A, con l'indicazione delle aliquote complessivamente applicabili, entro 30 giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi.

4. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel sito www.finanze.it, entro 7 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della Tabella di cui all'allegato A.

5. La mancata trasmissione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF entro i termini di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

Art. 2.

Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati

rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale

regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

per le regioni per le quali si applicano gli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e/o all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la regione interessata ritrasmette la Tabella di cui all'allegato A, con l'indicazione delle aliquote complessivamente applicabili, entro 30 giorni dalla ricezione del relativo verbale di verifica.

Art. 3.

Norme finali

1. In sede di 1ª applicazione, i dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF relativi all'anno 2015 sono inviati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità stabilite dall'articolo 1, entro 15 giorni successivi alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2015

 

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